domenica, Dicembre 1, 2024
Criminal & Compliance

Giudice per le indagini preliminari : ruolo e funzioni

Il giudice per le indagini preliminari è soggetto del procedimento penale italiano, tale figura è stata introdotta per sostituire il giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato il vigore il 24 ottobre 1989, è stata soppressa la figura del giudice istruttore e il processo ha assunto caratteristiche spiccatamente accusatorie. La differenza sostanziale sta nel fatto che prima il giudice istruttore aveva un potere assoluto nelle indagini, mentre il giudice per le indagini preliminari non ha autonomia d’ iniziativa nelle indagini, essendo soggetto a quella che viene definita come giurisdizione semipiena. Il GIP ha una “giurisdizione semipiena” perché incontra due limiti fondamentali: la sua funzione è esercitata solo nei casi previsti dalla legge e solo su iniziativa di parte.
Si dice giudice “per” e non “delle” indagini preliminari per sottolineare come il soggetto che ha l’iniziativa in tale fase non è il giudice ma il PM. Fra le funzioni del giudice per le indagini preliminari c’è anche quella di garantire l’indagato nella fase delle indagini, ovvero nell’assicurarsi che le indagini siano svolte correttamente ed ha inoltre la responsabilità di non far accusare un uomo ingiustamente.
L’articolo 328 del codice di procedura penale rubricato “ giudice per le indagini preliminari” recita quanto segue:

“1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice delle indagini preliminari.
1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
1 quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.”

La presenza di un giudice nell’ambito di una fase non giurisdizionale è resa necessaria dalla circostanza che gli atti d’indagine sono suscettibili di incidere su diritti costituzionalmente tutelati. Il giudice delle indagini preliminari è privo di un proprio fascicolo, a differenza del giudice del dibattimento, che ha a disposizione il fascicolo per il dibattimento.
Gli atti da lui conosciuti sono di solito quelli che il Pubblico Ministero decide di allegare all’istanza che presenta. Egli interviene, di regola, su richiesta del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Il GIP esercita una funzione di garanzia e una di controllo. Poteri di controllo: sui tempi di svolgimento delle indagini, sui presupposti per il loro ulteriore sviluppo e soprattutto un controllo sulla legittimità dell’attività del pubblico ministero. Una funzione di garanzia sulle libertà fondamentali, sui diritti di proprietà e disponibilità dei beni , sull’inviolabilità del domicilio e della riservatezza, sulla tutela del diritto di difesa. Le funzioni attribuite al GIP sono preordinate a garantire l’indagato nella fase delle indagini preliminari, e tra i suoi provvedimenti più importanti c’è l’ordinanza per applicare una misura cautelare su richiesta del Pubblico Ministero.

Il giudice per le indagini preliminari non esercita di regola un potere decisionale dato che il suo giudizio è soltanto quello che introduce al processo (fase processuale). Opera come soggetto munito di poteri giurisdizionali se le parti si orientano verso una procedura alternativa al dibattimento. Egli è chiamato a definire il processo quando:

– il pm chiede il decreto penale di condanna

– le parti si accordano per il patteggiamento

–l’imputato richiede di giudizio abbreviato

– imputato richiede la sospensione della pena con messa alla prova.

Il giudice per le indagini preliminari è competente ad accogliere o rigettare la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero; è  necessario un vaglio del gip per un controllo giurisdizionale sull’operato del pm, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

In merito art 34 cpp rubricato “incompatibilità del giudice” per gli atti compiuti nel medesimo procedimento, risulta rilevante analizzare il comma 2 bis che recita quanto segue. “il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare; inoltre, anche fuori dai casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.” Il comma in esame prende in considerazione anche l’incompatibilità tra gip rispetto alla successiva funzione di giudice dell’udienza preliminare. L’art 34 comma 2 bis tende a statuire un’ incompatibilità  che si può configurare come assoluta tra gip e gup: se è  stato giudice per le indagini preliminari non può espletare la funzione di giudice dell’udienza preliminare stando alla lettera della norma, indipendentemente dal contenuto degli atti del gip. In questo caso si val oltre la tipologia degli atti precedentemente compiuti.  Successivamente con l’introduzione ad opera del legislatore del comma 2 ter, si trasforma  in relativa l’incompatibilità assoluta sancita nel comma precedente.  Il comma 2 ter prevede che l’incompatibilità assoluta non opera se il gip ha emesso atti di natura amministrativa. Il comma 3 elenca gli atti che hanno natura amministrativa, ma non si tratta di un’elencazione esaustiva

– le autorizzazioni sanitarie previste dall’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354

– i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

– i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

– il provvedimento di restituzione nel termine di cui all’articolo 175;

– il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell’articolo 296.

L’incompatibilità relativa si riscontra anche ai sensi del comma 2 quater: Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.

Analizzando tale figura è possibile concludere che il ruolo del GIP deroga al principio secondo cui non ci deve essere giurisdizione prima dell’esercizio dell’azione penale; la ragione della deroga sta nell’esigenza di assicurare un organo imparziale in una fase in cui possono essere, di fatto, toccati diritti costituzionali dell’indagato e di altre persone.

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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