venerdì, Aprile 26, 2024
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Le servitù prediali.

Tra le varie diatribe tra vicini, non mancano quelle inerenti alle servitù, in particolare le servitù di passaggio.

Le servitù prediali, denominate così perché si ricollegano alla proprietà su un fondo il c.d. praedium, consistono, come specificato all’art. 1027 c.c. nel peso imposto ad un fondo per garantire il conseguimento  di un’utilità ad un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario. Il rapporto giuridico che ne deriva, intercorre sostanzialmente tra due proprietari di fondi diversi:

  • Il proprietario del fondo servente, ossia il fondo che è gravato del peso della servitù;
  • Il proprietario del fondo dominante, che invece è destinato a godere della utilità che ne deriva.

Si tratta di un vero e proprio diritto reale di godimento su cosa altrui, in quanto al titolare del fondo dominante è riconosciuto l’esercizio in via diretta, di facoltà o di godimento per trarne una utilità, da esercitare sul fondo servente. Ne deriva dunque, che non sarà possibile costituire una servitù tra fondi appartenenti al medesimo proprietario.

Ma quale utilità è possibile ricavare? L’utilità può consistere pure nella maggiore comodità purché si tratti di una utilità obiettiva;  i fondi infatti dovranno essere sufficientemente vicini e l’utilità dovrà avere un carattere durevole nel tempo. Si ammettono anche delle servitù reciproche, cioè delle servitù che comportano delle reciproche limitazioni e dei corrispondenti vantaggi.  In caso di alienazione del fondo, si trasferiranno automaticamente le servitù attive e passive ad esso appartenenti.

Fondamentale distinzione tra servitù è quella tra servitù coattive e servitù volontarie a seconda che abbiano o meno la loro fonte nella legge.

Le servitù coattive o legali, sono imposte al fondo servente a prescindere dal suo consenso. Ciò si verifica in presenza di una previsione legislativa, ricollegata a peculiari esigenze, tali da rendere necessaria la costituzione della servitù a vantaggio del fondo dominante. Nel caso in cui il fondo servente, nonostante la predisposizione legislativa non consente al fondo dominante di avvantaggiarsi dell’utilità prevista, la servitù sarà costituita a mezzo di sentenza con la quale verranno anche disposte le modalità di esercizio della servitù. Però attenzione, la legge in questo caso costituisce solo la fonte della servitù, ma questa verrà ad esistenza solo attraverso un successivo contratto in forma scritta tra i  proprietari.

Un esempio per eccellenza di servitù coattiva, è rappresentata dalle servitù di passaggio coattivo: questa viene prevista nel caso in cui il fondo dominante sia un fondo intercluso, non abbia cioè accesso alla via pubblica. Per forza di cose, per poter accedere al proprio fondo, sarà necessario il passaggio sul fondo servente, che rappresenterà dunque il peso di cui verrà gravato. Il passaggio però deve essere stabilito  in modo da minimizzare il danno per il fondo servente.

Le servitù volontarie, possono costituirsi solo a titolo derivativo, per contratto o per testamento. Circa le modalità di esercizio della servitù, c’è da dire che le norme del codice civile sono destinate ad operare in via suppletiva, dato che operano solo in mancanza della regolamentazione congiuntamente stabilita nell’atto costitutivo. La costituzione della servitù di passaggio può realizzarsi anche mediate usucapione quando la servitù sia apparente (art. 1061 c.c.), cioè quando sul fondo servente sono presenti opere (naturali o artificiali) di natura permanente destinate all’esercizio della servitù, tali da rivelare inequivocabilmente l’esistenza del peso che grava sul fondo nonché delle caratteristiche stabili e non precarie dell’attività a tal fine compiuta.

Tali segni tangibili ed inequivocabili dovranno permanere nel tempo necessario previsto dalla legge affinché possa concretizzarsi l’usucapione.

La servitù non potrà essere modificata unilateralmente né da parte del fondo dominante in modo da aggravare la situazione del fondo servente ne tanto meno quest’ultimo che non può operare per diminuire l’esercizio del diritto.

L’estinzione della servitù avviene per confusione, e cioè quando fondo servente e dominante si riuniscano nella stessa persona e cioè nello stesso proprietario, e per prescrizione per non uso ventennale.

Nel caso il cui il fondo servente sia di ostacolo alla realizzazione dell’utilità del fondo dominante, magari impedendo il passaggio dello stesso, quest’ultimo avrà la possibilità di essere tutelato attraverso un’azione confessoria che potrà far cessare eventuali impedimenti e turbative.

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

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