martedì, Ottobre 15, 2024
Litigation & Arbitration

Profili di frizione e compatibilità con il nostro sistema processuale del nuovo “filtro d’inammissibilità” in Appello

Il legislatore del 2012 ha introdotto nel giudizio in appello, con gli articoli 348-bis e ter, un nuovo “filtro d’inammissibilità”, che ha posto una serie di problemi sia in sede di compatibilità con i principi processuali sia in sede di applicazione.

Esso riconosce ai giudici di merito il potere di valutare le possibilità di accoglimento dell’istanza del ricorrente e di pronunciarsi con una declaratoria o di improcedibilità o di inammissibilità in caso di esito negativo della prognosi, ma con alcune eccezioni al comma 2 art. 348-bis.

Secondo dottrina (Consolo), si tratterebbe di una valutazione “nel merito” ancorata a un dato normativo eccessivamente generico e fumoso – la “ragionevole probabilità di accoglimento”- che rappresenta da un lato la volontà del legislatore di deflazionare il contenzioso, ma alla quale il nuovo “filtro” non corrisponde per efficacia e utilità nella prassi dei tribunali.

Ci si chiede poi quale sia la “ratio” dietro le esclusioni del secondo comma, inspiegabili secondo la suddetta dottrina, poiché i casi in cui interviene il magistrato di pubblico ministero in via obbligatoria spesso coinvolgono interessi superindividuali e richiedono un controllo più approfondito; è escluso il nuovo filtro inoltre per le ipotesi in cui è previsto il rito sommario, sulla base dell’idea per cui tale rito si esporrebbe di più a errori decisori( altra motivazione respinta dalla dottrina).

Ancora, i giudici di merito dovrebbero pronunciarsi sull’inammissibilità con ordinanza succintamente motivata, dopo aver sentito le parti a seguito della prima udienza di discussione e tale provvedimento, a parere del Professore Consolo non dovrebbe essere impugnabile in Cassazione autonomamente ma, ai sensi dell’art348-ter, è previsto ricorso in Cassazione contro il provvedimento di primo grado entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’ordinanza o dalla sua comunicazione, se anteriore, ovvero entro il termine lungo se in caso di mancanza di entrambe.

La possibilità di ricorrere in Cassazione contro la sentenza di primo grado è un’eccezione all’interno del nostro ordinamento, tuttavia non potrà essere dedotto il vizio motivatorio ex art360 n.5 se l’ordinanza d’inammissibilità dovesse essere fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste alla base della decisione impugnata: infatti questo è il meccanismo della “doppia conforme”, presidio della certezza dei giudicati e delle fasi processuali”.

L’intento del legislatore era quello di (cercare) di deflazionare il contenzioso, soprattutto evitare di sovraccaricare la Corte d’Appello e il potenziale successivo giudizio di legittimità. Tuttavia, il riscontro con la realtà è stato diverso ed è lecito aspettarsi nuove pronunce dei giudici di legittimità, poiché troppo complesse sono le articolazioni che porta con sé.

Pasquale Cavero

Nato a Napoli nel 1993, studente presso la Federico II e iscritto all'ultimo anno di Giurisprudenza. Molto interessato alle materie processuali con profili sia civilistici che penali, concluderà il percorso universitario con una tesi sul "Giudizio in Appello". Collaboratore dell'area contenzioso, cerca di coniugare un'esposizione che sia tecnica ma al contempo scorrevole ed efficace.

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