L’intervento nell’altrui processo esecutivo ex art. 499 c.p.c.
- Cenni introduttivi sul pignoramento
Accade sovente che tra due o più soggetti sorga un rapporto obbligatorio che rinviene la sua tipica modalità di estinzione nell’esatta esecuzione della prestazione. Giova a tal proposito precisare che detta modalità estintiva non ne esaurisce l’ambito, essendo previste dal codice ulteriori istituti giuridici idonei a perseguire il medesimo scopo[1].
Non sempre però parte debitrice assolve correttamente ai propri obblighi. Ciò comporta che la legittima pretesa di parte creditrice rischierebbe, in assenza di specifiche norme, di rimanere insoddisfatta. Ed è in ragione di quanto appena detto che la legge prevede che il creditore possa agire, contro la volontà del debitore, per vedere soddisfatta la propria pretesa. Ciò non significa che al creditore è riconosciuto il potere di impadronirsi dei beni del debitore inadempiente. La tutela esecutiva, che trova anch’essa copertura negli art. 24 Cost. e 111 Cost., si concretizza nel diverso potere di adire l’autorità giudiziaria per l’espropriazione dei beni del debitore, successiva liquidazione degli stessi e conseguente soddisfacimento della pretesa dell’avente diritto con il ricavato della predetta vendita; sempre nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti [2]. L’art. 2910 co.1 c.c. afferma infatti che “il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”.
La vendita forzata dei beni del debitore deve necessariamente essere preceduta dalla individuazione degli stessi e pedissequo assoggettamento a vincolo di indisponibilità da parte del debitore. L’art. 491 cpc a tal proposito afferma che “l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento”. Esso“consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”.
Il pignoramento è dunque l’atto iniziale del procedimento espropriativo a mezzo del quale i cespiti del debitore inadempiente vengono individuati e vincolati al soddisfacimento del creditore.
L’atto di pignoramento, onde evitare la rinnovazione del precetto, deve essere notificato al debitore entro e non oltre novanta giorni dalla notificazione dell’atto di precetto stesso[3].
Appare ovvio che occorre inevitabilmente impedire al debitore di poter disporre di tali beni onde evitare che possa stipulare atti dispositivi volti a spogliarsi dei predetti beni in danno del creditore. Conseguenzialmente a detta esigenza il legislatore prevede, per il tramite dell’art 2913 cc, che “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento […]”. Gli atti dispositivi non avranno, dunque, la forza di impedire che il bene resti assoggettato all’espropriazione e sia poi venduto. È evidente, pur non essendo questa la sede opportuna, che non pochi problemi sorgeranno tra il debitore-venditore e il terzo acquirente che vedrà soccombere il proprio titolo giuridico rispetto al titolo di acquisto del creditore procedente[4]; ciò con esclusione del possesso in buona fede dei mobili[5].
Quanto detto vale evidentemente per tutti quei beni che siano nel possesso del debitore. È lo stesso art. 491 cpc ad eccettuare il caso, che costituisce eccezione alla regola, in cui l’esecuzione debba avvenire su beni mobili garantiti da pegno. In tale ipotesi, in ragione del fatto che il debitore non è in possesso dei beni gravati da pegno,l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. Il pegno infatti, giova precisare, non si costituisce senza la trasmissione del possesso del bene al creditore. Non si vede infatti l’utilità del pignoramento nel caso di specie, non occorrendo intimare al debitore l’indisponibilità di beni che non si trovano nel suo possesso.
- L’intervento dei creditori nel pignoramento
È frequente la circostanza che il medesimo debitore risulti inadempiente verso una pluralità di creditori ed è altrettanto frequente che uno di questi abbia già proceduto ad azionare la tutela esecutiva. Questa dovrà necessariamente coordinarsi con i diritti degli altri creditori in ragione del fatto che ciascuno di questi ha eguale diritto di essere soddisfatto sui beni del debitore, fatte salve le cause di prelazione. Ciò è imposto dall’art. 2741 cc, espressione del principio della par condicio creditorum. Detto principio è infatti volto ad evitare trattamenti diseguali tra una pluralità di creditori egualmente legittimati alla esecuzione della prestazione in loro favore. La locuzione “egualmente legittimati” impone necessariamente di tenere distinti i creditori privilegiati da quelli chirografari, sussistendo tra questi differenze in ordine alla priorità del soddisfacimento delle loro pretese.
In linea generale, quindi, i creditori diversi da quello che ha per primo azionato la tutela esecutiva possono legittimamente soddisfarsi sui beni del debitore pignorato attraverso l’intervento nel processo esecutivo, beneficiando anche degli effetti del pignoramento del proposto dal creditore procedente. L’art. 2931 cc prevede infatti che gli atti di alienazione dei beni non producono effetto neppure nei confronti dei creditori che intervengono nell’esecuzione. Non tutti i creditori possono però intervenire nell’esecuzione. L’art. 499 co.1 cpc ridimensiona il principio della par condicio creditorum, riconoscendo la possibilità di intervenire solo ai possessori di titolo esecutivo ovvero a chi, pur in assenza di titolo esecutivo, è titolare di un credito garantito da pegno o prelazione iscritta nei pubblici registri, ovvero a chi aveva precedentemente eseguito un sequestro sui beni pignorati o ancora a chi vantava un credito risultante da scritture contabili. Pur se diversificati si tratta comunque di una pluralità di creditori la cui pretesa risulta sufficientemente certa o di soggetti che, si pensi all’esecutore della misura cautelare del sequestro conservativo, perderebbero la loro garanzia in ragione dell’ottenimento del loro titolo esecutivo successivamente alla vendita forzata.
Le modalità di intervento nel processo esecutivo e la forma dell’atto a mezzo del quale si esercita l’intervento sono dettate dall’art. 499 cpc il quale prevede che “Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569,deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni”.
Dovrebbe essere chiaro, a questo punto, la coesistenza all’interno dello stesso procedimento esecutivo di due categorie di creditori; quella dei creditori procedenti e quella dei creditori intervenienti.
La via dell’intervento è senz’altro meno dispendiosa non dovendosi procedere ad eseguire la procedura prodromica all’espropriazione forzata.
Occorre però precisare che l’intervento nel processo esecutivo, azionato dall’impulso del creditore procedente, è legato alle vicende dell’azione esecutiva del creditore procedente. Dottrina afferma infatti che “se, di fronte ad un’opposizione del debitore, il primo pignoramento cadesse, verrebbe meno il processo di espropriazione e ciò si rifletterebbe sulla posizione processuale del creditore che si fosse limitato ad intervenire, travolgendolo”[6]. L’art. 159 cpc prevede infatti che la caducazione di un atto-presupposto, si riverbera su tutti quegli atti, successivi, in rapporto di dipendenza con quello caducato. Instaurare ex novoun giudizio esecutivo piuttosto che intervenire in un giudizio già instaurato è dunque mera scelta di opportunità basata sulla fiducia che i creditori diversi dal procedente ripongono nella stabilità dell’esecuzione già iniziata.
- Il pignoramento successivo quale strumento ostativo alla caducazione del creditore interveniente: la sentenza n. 3531/2009 Cass. Civile, Sez. III.
Le problematiche tipiche dell’intervento nell’azione esecutiva già intrapresa sono ora chiare. A questo punto, qualora volessero correre ai ripari, i creditori diversi dal procedente dovranno necessariamente ricorrere al pignoramento successivo ex art. 493 co.2 cpc. Detto articolo prevede infatti che“Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori”. Dovranno in altri termini effettuare un ri-pignoramento. È evidente che la fattispecie qui analizzata esclude la proponibilità di pignorare cespiti differenti. In quest’ultimo caso, sebbene avverso il medesimo debitore, saremmo in presenza di distinti procedimenti esecutivi.
Proponendo un nuovo pignoramento, dando quindi inizio ad una nuova espropriazione forzata (che, ricordiamo, rinviene nel pignoramento il suo atto di impulso), i creditori assumono tutti la veste di creditori procedenti e farebbero salva la propria azione esecutiva qualora dovesse estinguersi quella iniziata dall’originario creditore. In assenza di autonomo pignoramento, infatti, i creditori intervenienti patirebbero gli effetti della caducazione dell’azione esecutiva del creditore procedente. Si pensi alle vicende che possono colpire il titolo esecutivo invocato dal creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione). Queste vicende spiegherebbero inevitabilmente i propri effetti su tutta la procedura esecutiva, invalidandola. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3531/2009 ha affermato che “se i creditori titolati accedono al processo mediante intervento, pur avendo i poteri processuali ex art. 500 cod. pro. civ. e pur essendo necessaria anche la loro rinuncia per l’estinzione ex art.629 c.p.c. del processo medesimo, non sembrerebbe altrettanto logico ravvisare una equivalenza tout court tra titoli esecutivi in seno al medesimo processo, i cui effetti sopravviverebbero diacronicamente al di la ed a prescindere dalle sorti dell’originario titolo esecutivo che vi dette vita…”. A fondamento del decisum della sentenza n.3531/2009 vi è il principio secondo il quale l’autorizzazione alla continuazione del processo per i creditori intervenienti sarebbe, pur integrando attuazione del principio di economicità e celerità della celebrazione del giudizio, contrastante con la disposizione dell’art. 493 cpc dal quale si trae la conclusione secondo cui “il pignoramento iniziale del creditore procedente, se non integrato dai pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno, nell’ipotesi di una successiva caducazione”[7]. In altri termini la Suprema Corte, con la sentenza n 3531/2009, interpreta l’art. 493 cpc nel senso che è necessaria l’esistenza di una pluralità di pignoramenti, affinché ognuno di questi abbia effetto indipendente. Nel caso contrario, gli intervenienti non potrebbero non patire le vicende del pignoramento originario.
È ora chiaro perché il pignoramento successivo viene qui definitivo come rimedio ostativo alla caducazione del creditore interveniente.
4.L’autonomia del creditore interveniente e la soluzione della Suprema Corte: la sentenza n. 61/2014 S.U..
A mutare lo scenario sin qui prospettato è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. La vicenda contenziosa, assegnata alla terza Sezione Civile, aveva ad oggetto una procedura esecutiva iniziata da un creditore procedente sulla base di un titolo esecutivo giudiziale; il pignoramento aveva aggredito un immobile. Un altro creditore egualmente provvisto di titolo esecutivo, aveva anch’esso agito per il pignoramento sullo stesso bene: in tale seconda procedura, poi unita alla prima, intervennero ulteriori creditori. Le parti esecutate si opposero alle suddette espropriazioni immobiliari intentate ai loro danni, deducendo, in particolare, l’inesistenza del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente con conseguente illegittimità e nullità di tutti gli atti di esecuzione, a nulla rilevando la presenza di un altro creditore con titolo esecutivo valido. La vicenda contenziosa giunge presso la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione alla quale, le parti esecutate formulano espressamente il seguente quesito “Dica la Ecc.ma Suprema Corte adita se, a seguito della declaratoria di inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo, sono nulli o comunque invalidi tutti gli atti compiuti dal creditore procedente, ed in particolare il suo atto di pignoramento, la sua istanza di vendita e la sua produzione di documenti ipocatastali; e se l’invalidità di tali atti travolge gli atti di intervento e quelli successivi compiuti dai creditori intervenuti”.
La terza sezione civile, stante la particolare importanza della questione di massima nonché l’esistenza di due precedenti pronunce diametralmente opposte, emana ordinanza e rimette gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale remissione alla Sezioni Unite, chiedendo di stabilire “quali siano gli effetti della caducazione del titolo esecutivo, in capo al creditore procedente, sul processo esecutivo in presenza di pignoramenti riuniti e interventi titolati”[8].
La soluzione fornita della Sezioni Unite ha sancito l’autonomia dell’intervento del creditore munito di un valido titolo esecutivo, riconoscendone la piena idoneità a sopravvivere al venir meno, in ragione dell’inesistenza del titolo esecutivo, dell’azione esecutiva del creditore procedente.
Le Sezioni Unite, infatti, dopo aver meticolosamente illustrato entrambe le tesi contrapposte (tesi A, espressa da Cass. n. 3531/09, secondo la quale la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente travolge ogni intervento, titolato o meno, qualora non sia stato integrato da pignoramenti successivi; tesi B, espressa da Cass. n. 427/78, secondo la quale il processo esecutivo è insensibile alle vicende relative al titolo invocato dal procedente, anche in mancanza di pignoramento successivo o ulteriore poi riunito, purché il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia) compongono il contrasto aderendo alla tesi B.
Dalla motivazione delle S.U. si legge infatti che “bisogna riconoscere, infatti, che nel sistema (quale il nostro) che accoglie il principio della par condicio creditorum e rifiuta il riconoscimento del diritto di priorità al creditore procedente (diritto, invece, riconosciuto nel sistema tedesco), dal citato art.500 c.p.c. deve farsi derivare che il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo si trova in una situazione paritetica a quella del creditore procedente, potendo sia l’uno, sia l’altro dare impulso al processo esecutivo con il compiere o richiedere al giudice il compimento di atti esecutivi. Sia il creditore pignorante, sia quello interveniente (munito di titolo) sono, in buona sostanza, titolari dell’azione di espropriazione che deriva dal titolo di cui ciascuno di essi è munito e che ciascuno di essi esercita nel processo esecutivo. A sua volta, l’azione esecutiva si concretizza in un iter composta di una serie di atti compiuti dal creditore o, su sua richiesta, dal giudice, dei quali l’uno presuppone il compimento dell’altro che lo precede. Questo requisito di completezza appartiene a tutte le azioni esecutive, parallele e concorrenti, che sono esercitate nel processo esecutivo; ossia a quella del creditore pignorante ed a quelle dei singoli creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo”[9].
Dettagliatamente motivando le Sezioni Unite affermano la natura oggettiva dell’atto di pignoramento che si pone, necessariamente, come primo atto d’esercizio dell’azione spettante al creditore interveniente munito di titolo. L’atto di pignoramento è dunque, seppur proposto dal solo creditore procedente, atto dell’intero processo esecutivo, del quale possono legittimamente beneficiare tutti i successivi creditori intervenienti titolati.
L’atto di pignoramento prescinde dal soggetto che l’ha posto in essere, con la conseguenza che le vicende “soggettive” che colpiscono l’azione esecutiva del creditore procedente non si riverberano su quelle dei creditori titolati intervenuti.
Quanto detto, affermano le Sezioni Unite, non vuole porsi in contrasto col principio nulla executio sine titulo, quanto piuttosto affermare che “nel processo d’esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell’interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l’intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l’illegittimità dell’azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell’iter espropriativo riferibile al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante”[10].
Alla luce delle suddette ragioni, si capisce la necessità di riconsiderare l’utilità del pignoramento successivo ex art. 493 cpc che non ha ragione di essere preferito all’intervento nel processo esecutivo instaurato con valido atto di pignoramento dal creditore procedente.
[1]L’ordinamento giuridico prevede altre modalità estintive del rapporto obbligatorio. Si veda compensazione, confusione, novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
[2] Principio costituzionale (art. 111 co.2 Cost “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti […]”) che garantisce a ciascuno l’effettiva possibilità di prendere parte al processo dei cui effetti si è destinatari.
[3] Si tratta di un atto-presupposto la cui eventuale inefficacia si riverbera sulla validità dell’atto di pignoramento. La natura preliminare del precetto, consistente in una intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla sua notificazione, è chiaramente indicata dall’art 481 cpc il quale vieta categoricamente la possibilità di “iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto[…]”.Il precetto perde inoltre efficacia se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
[4] Colui che, munito di titolo esecutivo, ha dato inizio al processo esecutivo.
[5] B. Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, edizione 2019. “L’inopponibilità conseguente al pignoramento non si estende però agli atti di trasferimento di beni mobili non iscritti in pubblici registri quando l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede. In tal caso, in applicazione del principio generale dell’art. 1153 c.c., il terzo acquista il diritto a titolo originario, lo acquista cioè senza le limitazioni ch gravavano sul bene e sul potere dispositivo dell’alienante e, quindi, non risentendo del vincolo del pignoramento, può opporre il proprio acquisto ai creditori.”
[6] Cfr. B. Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, edizione 2019.
[7] Cfr. Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.3531 del 13 febbraio 2009
[8] Cfr.Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n.2240 del 30 gennaio 2013
[9] Cfr. Cass. S.U. sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014
[10] Cfr. Cass. S.U. sentenza n. 61 del 7 gennaio 2014
Piermassimo Arcangelo è nato a Cariati (CS). Dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro dove si laurea con voti 110 con lode e menzione speciale alla carriera. Attualmente è dottorando di ricerca in diritto commerciale presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Amante del diritto in tutte le sue declinazioni, si occupa prevalentemente di diritto civile, commerciale, diritto di famiglia e delle successioni.
Email: arcangelopiermassimo@gmail.com