Il muto ed il sordomuto devono costituirsi in atto: come si comporta il notaio?
Il muto ed il sordomuto devono costituirsi in atto: come si comporta il notaio?
Vediamo insieme!
L’articolo 57 della Legge Notarile sancisce: “se alcune delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre all’intervento dell’interprete occorre seguire le seguenti regole:
se il muto ( o il sordomuto) sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere e sottoscrivere l’atto, riconoscendolo conforme alle sue volontà;
se non sa leggere e scrivere o non può farlo, sarà necessario che il linguaggio a segni dello stesso (muto o sordomuto) sia inteso da uno dei testimoni oppure si costituisce un secondo interprete”.
La disciplina in esame prescrive l’obbligo per il notaio di accettare preliminarmente l’effettività dello stato fisico del comparente, quale dovere professionale imposto deontologicamente.
Non è però tenuto ad effettuare una vera e propria perizia che potrebbe risultare eccessiva ed inadeguata rispetto alle competenze che è tenuto a possedere.
Dottrina e giurisprudenza dibattono su i limiti di applicazione dell’articolo su menzionato, per tale ragione si è giunti ad affermare la non operatività:
– laddove la menomazione fisica è corretta mediante dispositivi meccanici;
– la parte non è completamente muta e riesce a farsi comprendere dal notaio.
Va invece ritenuta opportuna la sua applicazione, soprattutto tuzioristicamente, quando il linguaggio della parte è del tutto incomprensibile per il notaio.
La presenza dell’interprete è fondamentale e viene disposta con decreto del Presidente del Tribunale, competente territorialmente in base alla residenza/domicilio del minorato. La nomina non avviene casualmente ma con criteri logici e razionali, si tende a prescegliere parenti o affini del muto/ sordomuto ( mai il coniuge). Costituitosi in atto, è dovere del suddetto interprete giurare di adempiere fedelmente al suo ufficio ed è altrettanto onore del notaio fare menzione nell’atto che ogni dichiarazione resa dalla parte verrà realizzata per mezzo dell’infra costituito interprete. Se la parte è sordomuta è tenuto anche a “tradurre” il contenuto dell’atto nella corrispondente lingua dei segni.
Per corrobare l’atto notarile di una maggiore certezza sotto il profilo giuridico e formale, viene coordinata la lettura dell’articolo 57 della legge notarile con la disciplina dell’articolo 48 della stessa legge che prevede la necessaria presenza dei testimoni, laddove i soggetti, oltre ad essere minorati, non sappiano neppure leggere o scrivere. In tutti gli altri casi, la loro comparizione in atto è opportuna ma non obbligatoria!
Ricordiamo, però, che il notaio può sempre richiedere la loro presenza per dare all’atto un’ “efficacia effettiva “.
Angiola Giovanna Modano nasce ad Avellino il 24 giugno del 1993 e in un piccolo paesino della stessa provincia risiede ancor oggi insieme alla sua famiglia, a cui è molto legata.
Dopo aver frequentato il liceo classico “Aeclanum” conseguendo il diploma con una valutazione di 100/100, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell’ateneo di Napoli “Federico II”.
Si è laureata il 6 luglio 2017, in soli 4 anni e una sessione con il massimo dei voti, discutendo una tesi in diritto amministrativo.
Appassionata di più branche del diritto, di cui si ritiene esser totalmente affascinata, ha deciso di inseguire il suo sogno: il percorso notarile.
Ancor prima di ultimare il suo iter di studi ha infatti iniziato il tirocinio notarile nel distretto di Avellino, affiancando già oggi, nonostante la mano inesperta, il proprio notaio nella stesura di atti.