Persona offesa dal reato e danneggiato, quali le differenze?
Nel processo penale, si è soliti sentire parlare di persona offesa dal reato e danneggiato, ma a che figure corrispondono esattamente? Coincidono o sussistono differenze tra i due?
Ebbene, all’uopo appare utile iniziare distinguendo i due concetti, al fine di delineare le due figure e al fine evidenziare l’importanza della distinzione.
La persona offesa è il soggetto titolare dell’interesse giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice. Non è sempre facile individuare la persona offesa dal reato. È vero che, di solito, coincide con l’oggetto materiale della condotta, ma non è sempre così. Persona offesa e oggetto materiale della condotta, invero, differiscono l’uno dall’altro, non potendo per questo presupporre sempre la loro coincidenza. Oggetto materiale della condotta potrebbe essere una persona fisica, ma non necessariamente la persona offesa dal reato.
Per comprendere il concetto sopra esposto si può procedere con un esempio chiarificatore: sottrazione consensuale di minorenni ex art. 573 c.p.. Tale articolo prevede che: «Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni». Orbene, in questa fattispecie oggetto materiale del reato e persona offesa dal reato non sono la stessa persona. Il minore (che al momento del fatto ha compiuto quattordici anni), infatti, è l’oggetto su cui ricade materialmente la condotta, mentre il genitore è la persona offesa dal reato, in quanto è quest’ultimo che subisce la sottrazione.
Un altro tema da analizzare in relazione all’individuazione della persona offesa è, senz’altro, quello relativo ai reati plurioffensivi. I reati plurioffensivi sono quelli che offendono più beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice. In questi termini, si ritiene possa essere considerata persona offesa dal reato il soggetto titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, anche se tale non è l’unico interesse.
Oggetto di recente attenzione è stato il caso del reato di calunnia, di cui all’art. 368 c.p.. Secondo l’opinione prevalente, si tratta di reato plurioffensivo perché, oltre l’amministrazione della giustizia, offende anche l’onore, la libertà e il decoro della persona ingiustamente accusata di aver commesso il reato. Orbene, in tal caso l’ingiustamente accusato di aver commesso un reato si ritiene persona offesa dal reato, anche se l’art. 368 c.p. tutela anche un altro bene giuridico.
In relazione ai reati contro le fede pubblica era sorta la seguente questione: se i delitti contro la fede pubblica tutelino l’interesse pubblico e solo di riflesso l’interesse del singolo al quale, di conseguenza, non verrebbe riconosciuta la qualità di persona offesa, oppure, in quanto reati plurioffensivi, tutelano anche la sfera giuridica del soggetto nei cui confronti il documento o la falsa dichiarazione vengano fatti valere. Orbene, all’esito di un contrasto giurisprudenziale, sono intervenite le Sezioni Unite. Le stesse hanno precisato che «ai delitti contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un’offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc. – bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento – anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione»[1]. In altri termini, oltre alla fede pubblica, tale categoria di reati cd. di falso tutelano anche l’interesse del singolo soggetto. Persona offesa, pertanto, può anche essere il soggetto che viene pregiudicato dalla commissione del reato di falso.
Così delineata la figura della persona offesa dal reato, è necessario capire perché sia così importante qualificare un soggetto come persona offesa. In questo modo, sarà più semplice comprendere l’importanza della distinzione con la persona del danneggiato[2].
Da un punto di vista sostanziale, la persona offesa ha diritto di querela[3]. Da un punto di vista più strettamente processuale, la persona offesa è una parte del procedimento penale. Da ciò derivano una serie di conseguenze, in quanto il codice di procedura penale attribuisce alla persona offesa diversi poteri[4], i quali si esplicano soprattutto nel corso del procedimento penale, cioè in fase di indagini:
- Poteri di sollecitazione, come ad esempio quelli ex 90 c.p.p., in base ai quali la persona offesa può presentare memorie e, ad esclusione del giudizio in Cassazione, elementi di prova;
- Diritto di ottenere una serie di informazione, riguardanti l’udienza preliminare, l’esercizio dell’azione penale;
- Possibilità di partecipare al compimento di una serie di atti di particolare rilevanza nel corso delle indagini preliminari;
- Potere di far opposizione alla richiesta di archiviazione;
- Potere di interloquire con il Giudice quando il Pubblico Ministero chiede la proroga delle indagini.
Il danneggiato è la persona che ha subito un danno, patrimoniale o non, dalla commissione del fatto di reato. A differenza della persona offesa, al danneggiato non sono riconosciuti nè il diritto di sporgere querela né gli altri poteri sopra richiamati, in quanto allo stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale.
Invero, avendo subito un danno, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno. La particolarità di tale richiesta risiede nel fatto che la stessa può avvenire tramite due vie. La via ordinaria, davanti al Giudice Civile, o la via che porta davanti al Giudice penale attraverso la costituzione di parte civile. Da ciò risulta chiaro che la parte civile è il danneggiato del reato che ha deciso liberamente di costituirsi parte civile ed esercitare l’azione civile nel processo penale.
Delineate le due figure e chiarito che dalla qualificazione di persona offesa e di danneggiato derivano importanti conseguenze in relazioni ai poteri alle stesse riconosciuti, si ritiene utile ricordare una pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità della costituzione della parte civile.
Innanzitutto, il problema si è posto in quanto, se è vero che l’azione civile esercitata dal danneggiato nel processo penale è soggetta alle regole del diritto civile, tuttavia essendo la stessa innescata in un processo penale, subirà necessariamente i condizionamenti che derivano dal fatto che si tratta di un’azione civile che si innesta in un processo penale, il quale chiaramente ha delle logiche diverse da quelle del processo civile.
Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale per precisare che i condizionamenti che subisce il danneggiato per aver esercitato l’azione civile nel processo penali sono compatibili con la Costituzione[5].
Come anticipato, la persona che ha subito un danno dalla commissione del reato ha diritto di scegliere se esercitare l’azione davanti al Giudice civile o se costituirsi parte civile nel processo penale. Tra i diversi argomento richiamati dalla Corte, invero, si evidenzia il passaggio in cui la stessa ribadisce il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell’azione penale. Tali obiettivi si focalizzano, in primis, nell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. Tale fenomeno, peraltro, è ben conosciuto dal danneggiato, nel momento in cui sceglie se esercitare l’azione civile nella sua sede propria o nel processo penale. Tale scelta, sottolinea la Corte, è libera e senza limitazioni. Sarà, dunque, il danneggiato a dover valutare comparativamente i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla costituzione di parte civile e scegliere di conseguenza[6].
[1] Cass. Pen., SS.UU., sentenza 18.12.2007 n. 46982.
[2] A. Concas, Differenze tra persona offesa, danneggiato e parte civile, in www.diritto.it, 22 maggio 2018.
[3] Art. 120 c.p.p.: «Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela».
[4] La persona offesa dal reato, in www.studiocataldi.it, 13 aprile 2018.
[5] Corte Cost., sent. 29 gennaio 2016, n. 12.
[6] L. Matarrese, La corte costituzionale sul divieto di decidere sulla responsabilità civile in caso di assoluzione per vizio di mente, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 8 febbraio 2016.
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Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell’area di Criminologia di Ius in Itinere.
Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992.
Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo “L’esame del testimone minorenne”.
Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell’espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza.
Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze.
Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l’università “La Sapienza” di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo “L’interrogatorio e l’analisi finalizzata all’individuazione del colpevole”.
Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell’ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l’esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista.
Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all’esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi).
Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere.
email: mvittoria.maggi92@gmail.com