Il principio di non refoulement: quadro generale e giurisprudenza
PREMESSA
Il 23 Febbraio 2012 la corte EDU ha condannato all’unanimità l’Italia nel caso Hirsi Jamaa per violazione dell’art. 3, dell’art. 4 protocollo n.4, nonché dell’art. 13 della CEDU.
I fatti sono tristemente noti: il 6 Maggio 2009 circa 200 persone, su tre barche dirette in Italia, venivano intercettate da motovedette italiane, in acque internazionali ma all’interno della zona SAR (search and Rescue) di responsabilità maltese. Venivano, poi, trasportate su navi italiane e riportate in Libia. Tutto questo senza essere identificate e senza essere informate circa la loro reale destinazione.
Era l’avvio della “politica dei respingimenti” che doveva essere il punto di svolta nella lotta contro l’immigrazione irregolare. Nel 2009, altre 9 operazioni simili furono compiute.
Dopo tre anni la corte giunse all’unanimità ad una sentenza di condanna contro l’Italia. Tale sentenza riportò agli onori della cronaca il non-refoulement ed, oggi più che mai, occorre rilevare l’importanza di tale principio. Il giudice Pinto de Albuquerque, ad esempio, si spinge oltre e sulla base della sentenza Hirsi Jamaa parla non più di un “diritto al non respingimento” ma di un diritto a lasciare un paese per cercare asilo.
DEFINIZIONE DEL PRINCIPIO
Il principio di non-refoulement può essere definito come il “diritto al non respingimento”. E’ un principio fondamentale e consolidato di diritto internazionale, presente in varie convenzioni sia di carattere regionale che internazionale. Tra queste carte, la convenzione di Ginevra è la più completa, in quanto dedica l’art.33 alla enunciazione del principio: “Nessuno stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.
L’espressione “in cui la vita o la sua libertà sarebbero minacciate” viene interpretata estensivamente, tanto da rientrare in un concetto di violenza generalizzata che rappresenta una minaccia alla vita o alla libertà della persona [vedi ACNUR, Note on Non-Refoulement (Submitted by the High Commissioner), UN Doc. EC/SCP/2, 23 agosto 1977]
C’è poi da precisare che il principio soffre una eccezione sancita dal secondo comma dell’art. 33 che recita: “La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.”
Dunque abbiamo due restrizioni. Una prima restrizione deve riguardare un pericolo futuro e non essere basata solo su un comportamento passato. La seconda restrizione riguarda il pericolo per la “comunità”, che è da intendersi come la sicurezza e il benessere della popolazione in generale. Interessante, in termini comparatistici, sottolineare come la Convenzione sui rifugiati OAU(convenzione della organizzazione dell’unità africana) non preveda eccezioni al principio di non-refoulement che è quindi assoluto in Africa.
IL PRINCIPIO DI NON REFOULEMENT ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU
- AFFAIRE SOERING
La giurisprudenza della corte EDU rappresenta uno strumento complementare a quello offerto dalla convenzione di Ginevra. La giurisprudenza della corte ha vissuto una evoluzione cruciale negli ultimi anni, a partire dal noto caso SOERING. La celebre sentenza, ha affermato il diritto a non essere estradati, diritto che non è espressamente previsto dalla CEDU. Il meccanismo delineato nell’affaire Soering c. Royaume-Uni del 1989 può essere sintetizzato con l’espressione coniata dai giuristi Gerard Cohem Jonathan e Frederic Sudre : protezione par ricochet.
Questa “protezione di riflesso” permette in primis di estendere materialmente il campo di applicazione della CEDU, proteggendo diritti non espressamente dichiarati in essa, in secondo luogo permette l’estensione territoriale delle garanzie della convenzione.
La costruzione di tale garanzia prevede che lo Stato contraente abbia l’obbligo di verificare che nel paese in cui il ricorrente dovrebbe essere rinviato, siano garantiti libertà e diritti tutelati nella CEDU ( vedi sentenza Soering contro Royaume par. 86).
La giurisprudenza della corte EDU, dunque, ha reso possibile che l’obbligo di non refoulement acquisisse cogenza all’interno del diritto europeo, anche in assenza di una apposita disposizione nella CEDU.
- ESPULSIONE ED EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO A UN RICORSO
Spostandoci sul piano della tutela nazionale, la corte EDU ha sancito nella sentenza Al-Nashif c. Bulgaria che: “l’individuo ha diritto a un’effettiva possibilità di ricorso a livello nazionale, come viene ampiamente riconosciuto dai principi generali del diritto e dai trattati internazionali. Il ricorso intende dare applicazione alla sostanza dei diritti e alle libertà [contenuti nei trattati sui diritti umani] in qualunque forma essi siano riconosciuti e applicati nell’ordinamento legale nazionale”.
Possiamo anche leggere in Muminov c. Russia, C.edu par. 100 che “L’azione intrapresa per tutelare i diritti soggettivi deve essere efficace in pratica e in diritto e non deve essere ingiustamente ostacolata dai provvedimenti delle pubbliche autorità”.
Ad avvalorare questa impostazione, la Corte Inter-Americana dei Diritti Umani afferma: “non è ammissibile adottare dei provvedimenti che impediscano ai migranti di poter depositare una denuncia per violazioni dei loro diritti dinanzi all’autorità competente.”
Occorre, dunque, concludere in questo senso: quando il diritto al non-refoulment viene violato, l’effettività del diritto al ricorso è garantita da una stabile giurisprudenza.
Classe 1993, laureato con lode in giurisprudenza (Federico II) in diritto dell’energia con una tesi dal nome “Europa-Cina: politiche energetiche a confronto”, frutto di un’esperienza di ricerca tesi a Shanghai (Koguan Law school). Attualmente svolge il tirocinio ex art 73 presso la Corte d’Appello di Napoli, I sezione penale.