Anatocismo bancario: termine di prescrizione
L’anatocismo bancario si verifica quando gli interessi, maturati sul conto corrente bancario, vengono addebitati direttamente sul conto e, su di essi maturano ulteriori interessi.
La Suprema Corte, con la sentenza numero 3190/2017 ha affrontato nuovamente il tema dell’anatocismo bancario, con particolare riferimento alla prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici pagati dal cliente all’Istituto di credito, stabilendo che tale decorrenza si verifica dopo dieci anni dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto corrente.
Tale decisione rigetta quella che per lungo tempo è stata la linea difensiva delle banche, ossia che l’anatocismo, semmai, si verificherebbe ad ogni singolo addebito in conto, così da retrodatare la verificazione del fatto e quindi far scattare la prescrizione.
La Suprema Corte è ben chiara sul punto: l’intero rapporto non deve essere frammentato ma considerato nell’insieme, di modo che l’anatocismo si possa dir compiuto al momento della fine del contratto.
Il termine di prescrizione di dieci anni è quello ordinario stabilito dalla legge ex art 2946 c.c.
Nel caso di specie, una società aveva citato in giudizio la propria banca contestando illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e la Corte d’Appello aveva condannato l’Istituto bancario alla ripetizione delle somme da questo indebitamente percepite.
Avverso tale pronuncia, la banca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, la Corte d’Appello avrebbe omesso di applicare correttamente la disciplina dell’indebito oggettivo sotto il profilo del decorso della prescrizione alle cadenze periodiche previste contrattualmente, per la determinazione dei saldi intercontrattuali.
La Cassazione ha ritenuto infondata tale censura, in quanto è ormai notorio l’orientamento in base al quale il termine decennale di prescrizione in ordine alla ripetizione dell’indebito de quo inizia a decorrere dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto e non dalla data di annotazione, in conto, di ogni singola posta di interessi.
Gli Ermellini, con sentenza depositata il 07/02/20171, hanno confermato tale indirizzo, già ripreso di recente dal Palazzaccio, sottolineando come tale problema sia stato affrontato dalle Sezioni Unite che ha definitivamente consolidato l’assunto secondo cui :“L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. ( Sentenza 7 Febbraio 2017,n.3190)
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.