lunedì, Dicembre 2, 2024
Criminal & Compliance

I reati fallimentari del curatore: introduzione alla tematica

 

Nota di redazione: questo è il primo di una serie di articoli volti ad approfondire il novero delle fattispecie di reato in cui può incorrere il curatore fallimentare nell’esercizio delle proprie funzioni.

 

La legge fallimentare, nel capo relativo ai reati commessi da persone diverse dal fallito, prevede, agli artt. 228, 229 e 230, delle disposizioni penali dirette a sanzionare condotte considerate illecite commesse dal curatore nello svolgimento del suo incarico.

In termini generali, i tre reati hanno un identico oggetto giuridico, dal momento che con essi si va a tutelare, in via principale, l’amministrazione della giustizia con particolare riferimento alla salvaguardia della genuinità e del regolare ed ordinato svolgimento della procedura fallimentare[1].

Si tratta di reati propri, ove soggetti attivi sono il curatore, il commissario del concordato preventivo (ai sensi dell’art. 236, comma 2, n. 3 per le fattispecie di cui agli artt. 228 e 229), il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa (ex art. 237 L.F. che stabilisce l’applicabilità ad esso delle disposizioni di cui agli artt. 228, 229 e 230) ed il commissario governativo in caso di amministrazione straordinaria ex art. 1 l. n. 95 del 1979.

Al curatore ed alle figure ad esso assimilate si aggiungono, quali agenti nei reati propri in questa sede esaminati, i soggetti che li coadiuvano nella loro attività. Il tutto come espressamente stabilito dall’articolo 231 per la figura del coadiutore del curatore e dall’art. 237, comma 2, per coloro che coadiuvano il commissario liquidatore e per come indicato, in sede di legittimità, anche per i coadiutori del commissario governativo ex l. n. 95/1979[2].

Il coadiutore, in ogni caso, rimane un soggetto qualificato alla commissione di questi reati anche qualora la sua nomina risulti, in seguito, essere invalida.

Infatti, in dette ipotesi, tale nomina, qualora non dipenda da una causa di nullità assoluta e laddove non sia stato esperito reclamo avverso di essa, resta sanata e pienamente efficace (in un caso di nomina per la quale era mancato il parere obbligatorio, ai sensi dell’articolo 32 comma 2 L.F., del comitato dei creditori[3]).

Così come espressamente indicato dall’art. 30 L.F., in cui è scritto che «il curatore per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale» e come risulta dalla stessa clausola di riserva contenuta nell’art. 228 L.F., il curatore del fallimento assume, in relazione all’attività direttamente connessa allo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale applicandosi ad esso le disposizioni penali relative a tale figura.

Tale qualifica è estesa, inoltre, anche al coadiutore del curatore del fallimento, quale soggetto che coopera a titolo oneroso alla funzione di custodia giudiziaria dei beni affidati al curatore o, ancora, al coadiutore tecnico-contabile del curatore del fallimento, autorizzato a prestare la propria attività professionale, in rappresentanza della curatela, presso l’ufficio Iva in ordine ad una vertenza tributaria, svolgendo questi una qualificata collaborazione alla funzione giudiziaria[4].

Da tale qualifica deriva, poi, che i singoli reati in esame trovano applicazione solo qualora la condotta illecita dagli stessi posta in essere non sia sanzionata da una delle più gravi fattispecie regolate dal codice penale in relazione ad attività commesse dal curatore quale pubblico ufficiale.

Vale la pena ricordare come la revoca della dichiarazione di fallimento non determini, ex se ed ex tunc, il venir meno della qualifica di pubblico ufficiale, attribuita dall’articolo 30 L.F. al curatore del fallimento e non incida, pertanto, sulla configurabilità dei reati che in detta qualità siano stati dallo stesso commessi.

[1] Cass., sez. 5, 15.5.2007, n. 35049, Giovannetti, in Ced. Cass., rv. 237708; Cass., sez. 5, ord. 17.1.2006, n. 20558, Bruno, in Ced. Cass., rv. 234185.

[2] Cass., sez. 6, 24.6.2010, n. 38986, Bertoncello, in Cass. pen., 2011, 2365.

[3] Cass., sez. 5, 22.2.1994, n. 4173, Marzola, in Riv. Pen. ec., 1995, 102.

[4] Cass., sez. 6, 16.10.2000, n. 11752, Puma, in Ced Cass., rv. 217384.

Dott. Giovanni Sorrentino

Giovanni Sorrentino è nato a Napoli nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, intraprende lo studio del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel dicembre del 2017 si è laureato discutendo una tesi in diritto penale dal titolo "Il riciclaggio", relatore Sergio Moccia. Attualmente sta svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Chianese. Nel 2012 ha ottenuto il First Certificate in English (FCE). Ha collaborato dal 2010 al 2014 con la testata sportiva online "Il Corriere del Napoli". È socio di ELSA (European Law Students' Association) dal 2015. Nel 2016 un suo articolo dal titolo "Terrore a Parigi: analisi e possibili risvolti" è stato pubblicato su ElSianer, testata online ufficiale di ELSA Italia. Nel 2017 è stato selezionato per prendere parte al Legal Research Group promosso da ELSA Napoli in Diritto Amministrativo (Academic Advisors i proff. Fiorenzo Liguori e Silvia Tuccillo) dal titolo "L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato", con un contributo dal titolo "Il contratto di avvalimento". Grande appassionato di sport (ha giocato a tennis per dieci anni a livello agonistico) e di cinema, ama viaggiare ed entrare in contatto con nuove realtà. Email: giovanni.sorrentino@iusinitinere.it

Lascia un commento