mercoledì, Maggio 1, 2024
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Spese del processo civile: nuovi casi di compensazione

Con la sentenza 22 febbraio 2016, n.3438- la Corte di Cassazione ha sancito che “la reciproca soccombenza, la quale giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta” Mediante tale provvedimento, i giudici della Suprema Corte hanno emendato quello che, a parer della dottrina prevalente, costituisce la deroga più rilevante al criterio della soccombenza: la compensazione delle spese giudiziali. L’articolo 92, secondo comma, del codice di rito civile-ancor prima dell’integrazione giurisprudenziale della Corte- consentiva di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ciò significa che in tali ipotesi il giudice può decidere che le spese fino a quel momento anticipate, o comunque sopportate da ciascuna delle parti rimangano, in tutto o in parte, definitivamente a carico delle stesse. Ciò premesso, i principi cui s’informa il nostro ordinamento in questa materia sono essenzialmente due: l’onere di anticipazione e, come già anticipato, la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte vincitrice. La lettera dell’originario articolo 90 del codice di procedura civile sancisce che “ciascuna parte deve provvedere alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede”.

Fra le spese oggetto di anticipazione va menzionato , in particolare il contributo unificato di iscrizione a ruolo, il quale varia a seconda del tipo di procedimento ed in proporzione al valore della causa, il quale deve pertanto risultare da un’apposita dichiarazione inserita nelle conclusioni dell’atto introduttivo. L’onere di anticipazione costituisce, specie nel processo di cognizione, un criterio meramente provvisorio. Al fine di determinare la ripartizione finale e definitiva delle spese, infatti, il codice utilizza il criterio della soccombenza, stabilendo che il giudice, ogniqualvolta pronunci sentenza con la quale chiude il processo davanti a sé “condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.

Un’ulteriore deroga, seppur parziale, al criterio della soccombenza, è stata introdotta dalla Legge 69/2009. Riguarda l’ipotesi in cui la parte che ha proposto la domanda rifiuta “senza giustificato motivo” una proposta conciliativa e poi vede accogliere la propria domanda “in misura non superiore” alla proposta stessa: in questo caso il novellato articolo 91 del codice prevede che tale parte “ancorchè formalmente vittoriosa, sia condannata al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta”. Analoga disposizione, egualmente preordinata dal Legislatore ad incentivare la composizione bonaria delle controversie, è contenuta nel d.lgs. 28/2010, il quale introduce il cd. Principio di causalità. Trattasi dell’ipotesi in cui il giudizio sia stato preceduto da un procedimento di mediazione, obbligatorio o facoltativo. In tal caso, se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, la parte vittoriosa, che tale proposta aveva rifiutato, è condannata non soltanto a rimborsare alla parte soccombente le spese da quest’ultima sostenute nel periodo successivo alla formulazione della proposta e quelle relative al procedimento di mediazione, ma anche a versare a favore dello Stato un’ulteriore somma, di importo pari al contributo unificato applicabile alla controversia. Com’è facile intuire, il Legislatore ha elaborato negli anni una disciplina ondivaga riguardo la condanna al pagamento delle spese processuali. I motivi sono da ricercare essenzialmente nel fine di ridurre il contenzioso bagatellare e risolvere l’annoso problema dell’ingolfamento delle Corti giudiziarie.

Alessandro Palumbo

Alessandro Palumbo è uno studente ventiduenne iscritto al quarto anno di studi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Nel settembre 2015 ha preso parte all’evento “ROME FAO MUN”, come membro permanente della Commissione affari costituzionali e legali (CCLM), presso la Food and Agricolture organization of the United Nations (FAO). Nell’estate del 2016 è stato selezionato come “Intern” dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Remo Danovi. Durante l’internship presso lo studio legale Danovi&Giorgianni ha avuto modo di studiare materie quali: contenzioso civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto successorio, diritto notarile, diritto di famiglia, diritto arbitrale. Egli ha altresì redatto molteplici pareri legali e preso parte alle udienze sia presso il Tribunale che presso la Camera Arbitrale. Email: alessandro.palumbo@iusinitinere.it

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