Tobin Tax – Cos’è , come si calcola e quanto sia favorevole. Brevi cenni
La Tobin tax, che prende il nome dal premio Nobel per l’ economia James Tobin (1981), è una tassa che colpisce tutte le operazioni di transazione sui mercati valutari al fine di stabilizzarli e contemporaneamente per procurare maggiori entrate da destinare alla comunità internazionale.
Questa tassa , introdotta in Italia dalla legge 228/2013 ed entrata in vigore nel marzo 2013, si applica a sole tre tipologie di operazioni tributarie e finanziarie :
- i trasferimenti di azioni e di altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
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i contratti derivati e titoli;
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le operazioni dette ad “alta frequenza”cioè che hanno ad oggetto titoli azionari italiani.
L’ art. 1 della legge n. 228 del 2013 rispettivamente ai comma 491-499 prevede” l’istituzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto”[1]. Più in particolare la Tobin tax si applica alle più svariate operazioni che interessano titoli emessi da società residenti nel territorio italiano e che abbiano una capitalizzazione in borsa superiore ai 500 milioni di euro[2]. La tassazione in esame si calcola applicando al valore della transazione l’imposta dello 0,2% ovvero dello 0,1% per le operazioni nei mercati regolamentati. Per i derivati l’imposta si paga in misura fissa che si prefigura con un massimo di 200 euro. Infine nelle operazioni di scambio cd. ad alta frequenza l’aliquota è pari allo 0,02%. I responsabili del versamento dell’imposta ovvero i soggetti interessati al pagamento dell’ aliquota sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento che intervengono nell’esecuzione delle varie operazioni di acquisto e vendita dei titoli nonché i notai che prestano la loro opera nella fase formazione e nell’autenticazione di atti relativi alle medesime operazioni. La Tobin Tax, quindi, deve essere pagata dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà ossia chi acquista azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi. La Tobin Tax non è necessaria invece quando gli oggetti della transazione finanziaria sono:
-azioni di società con capitale inferiore a € 500 milioni;
-Titoli di Stato;
-Obbligazioni;
-Quote di fondi comuni d’investimento;
Sono inoltre escluse come sottoposti al pagamenti di Tobin Tax tutti quei soggetti che compiono operazioni quale le assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sotto forma di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale, sia circa i titoli che sono già in circolazione o di nuova emissione. Per tali motivi , riassumendo ,sono anche inclusi nei casi di esclusione dall’ambito di applicazione della Tobin Tax quelle transazioni finanziarie come: – trasferimenti mortis causa (i casi di successione); – le donazioni; – le operazioni del mercato primario o le conversioni di azioni di nuova emissione. Circa , in conclusione , all’ effettività e alla validità di una tale imposta si analizzano i seguenti punti di criticità.
Il primo fattore sottolineato è come la tassa sulle transazioni finanziarie sia l’ennesima e forse non ultima tassa ad esclusivo favore dello Stato, che non ha considerato i suoi effetti disastrosi. Inoltre non è stato considerato come la Tobin Tax riduca la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita(capital gain).
Ma il fattore fondamentale che decreta il fallimento dell’attuazione della Tobin Tax è il fatto che non tutti i Paesi d’Europa l’hanno adottata (Solo 10 tra cui l’Italia), aumentando la pratica del cd. “fuffi fggi” per cui molti investitori preferiscono altri mercati soprattutto esteri pur di non essere soggetti alla Tobin Tax. Attualmente, i paesi europei in cui è in vigore la Tobin Tax, con requisiti, oggetti e aliquote diverse sono 10: l’Austria,Belgio,Francia,Germania,Grecia,Italia,Portogallo,Slovacchia,Slovenia,Spagna[3].
Fonti
[1] Legge 24/12/2012, n. 228, art. 1, co. 491-500.
[3] S. Chirichigno/M.Pellecchia- http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2013/03/nuova-imposta-sulle-transazioni-finanziarie-cd-tobin-tax.php?uuid=ABL4rjC – 7 marzo 2013