La delibazione delle sentenze ecclesiastiche
Le sentenze pro nullitate matrimonii pronunciate dai tribunali ecclesiastici oppure dai Vescovi diocesani , muniti del decreto di esecutività – il cosiddetto exequatur – del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (2) , vengono dichiarate efficaci nella Repubblica italiana su richiesta delle parti o di una di esse, mediante il cosiddetto procedimento di delibazione, con sentenza della Corte d’Appello competente per territorio.
È tale la Corte d’Appello nel cui distretto si trova il comune nel cui territorio è stato celebrato il matrimonio.
Per quel che concerne l’intervento del Supremo Tribunale (3) , esso è teso a verificare che alle parti sia garantito il diritto di agire e di difesa e che la sentenza sia esecutiva (4).
Le sentenze ecclesiastiche, pur divenute esecutive, non sono intangibili (ex can.1681 c.j.c.) : in qualunque momento si può ricorrere in terzo grado (ex can. 1644 c.j.c.) avverso una sentenza divenuta esecutiva per la nuova proposizione della causa adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla proposizione dell’impugnazione. Tuttavia, Papa Francesco, ha limitato questa possibilità, stabilendo che non è ammesso il ricorso, dinanzi alla Rota Romana, per la nova causae propositio, dopo che una delle parti abbia contratto nuovo matrimonio canonico, a meno che non consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione . (5)
Dopodiché, l’art.8.2 dell’Accordo di Villa Madama prevede che, successivamente alla domanda di delibazione, introdotta con ricorso o citazione a seconda che le parti siano concordi o meno circa l’efficacia civile della sentenza canonica di nullità, la Corte d’Appello deve accertare che :
a) il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio celebrato in conformità al presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di restare in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano;
c) che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Inoltre, la Corte d’Appello deve accertare la propria competenza territoriale; la regolarità dell’atto di citazione; l’assenza di altra sentenza (passata in giudicato) emessa tra le stesse parti da un Tribunale italiano, contrastante con quella ecclesiastica.
Mai, invece, potrà svolgere un riesame del merito della pronuncia ecclesiastica (6) , salvo la possibilità di statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi, rimettendo le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
Relativamente alle condizioni cui si riferisce la lettera c), occorre fare cenno al principio di “ordine pubblico” interno. Anche precedentemente al Concordato del 1984, sussisteva un procedimento ufficioso di controllo sulla sussistenza di detto limite. La Corte Costituzionale con la Sentenza 18/82 aveva definito il concetto di ordine pubblico come l’insieme «delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici di cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società», chiarendo che i principi fondamentali essenziali e caratterizzanti l’ordinamento giuridico italiano sono posti oltre che dalla Costituzione, anche dalle leggi (7).
Occorre, inoltre, soffermarsi brevemente su un aspetto che ha fatto molto discutere la giurisprudenza di legittimità in merito alla possibilità di riconoscere come efficace la sentenza di nullità del matrimonio canonico nonostante la lunga durata di esso.
La composizione di questo contrasto è stata risolta dalla Cass. SS. UU. nelle sentenze 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380. L’ordine pubblico interno matrimoniale propende per la validità del matrimonio e in tal senso le Sezioni Unite hanno stabilito che : «La convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all’ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza. » (8)
L’ultimo aspetto di quest’analisi che va affrontato riguarda l’efficacia della sentenza pro nullitate matrimonii.
In Italia, ai fini del conferimento degli effetti civili ad una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio restano in vigore gli artt. 796 e797 c.p.c. , (9) alla stregua del procedimento di delibazione delle sentenze straniere.
È questo l’ultimo aspetto della discussione da analizzare.
A conferma di ciò, il punto 4, lettera b) del Protocollo addizionale sancisce che, ai fini dell’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., si deve tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale. Si dovrà, cioè, tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico.
Così, dopo il deposito della domanda con la relativa documentazione e una volta ottenuto l’exequatur, la Corte d’Appello compie tutti gli accertamenti del caso e verifica che ricorrano le condizioni per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica.
L’efficacia della sentenza ecclesiastica che ha dichiarato nullo il matrimonio canonico e che la Corte d’Appello ha reso esecutiva, retroagisce alla data di celebrazione del matrimonio. Ciò significa che la delibazione fa venir meno ex tunc gli effetti civili del matrimonio dal giorno della sua celebrazione e l’esigenza della domanda di divorzio, laddove esso non sia già intervenuto giudizialmente tra le parti.
[1] Tra le novità introdotte da Papa Francesco con il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus all’interno del diritto processuale canonico, assume rilievo la previsione del processus brevior innanzi al Vescovo diocesano. Le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale da loro pronunciate ottengono il decreto di esecutività necessario per la delibazione. In tal senso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, lettera circ. prot. n.51324/16 del 30 Gennaio 2016.
[2] Organo supremo della giurisdizione ordinaria ed amministrativa canonica.
[3] Ai sensi dell’art. 8.2 del nuovo Concordato, poiché i provvedimenti dell’autorità ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio sono destinati a produrre effetti civili, l’ordinamento richiede che vengano rispettati i requisiti di legittimità posti dal diritto canonico.
[4] La sentenza è esecutiva se sono decorsi i termini di appello stabiliti dai cann. 1630-1633 c.j.c.. Ciò in quanto è stato eliminato il principio della doppia conforme ad opera della riforma del processo matrimoniale canonico posta in essere da Papa Francesco.
[5] A. FUCCILLO – R. SANTORO, “Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica”.
[6] Cfr. punto 4 lett. b) del Protocollo addizionale.
[7] http://www.fedoa.unina.it/9231/
[8]
[9] Nonostante l’abrogazione dei su menzionati articoli ad opera dell’art. 73, L. 218/1995 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale, il riferimento a queste norme è pienamente valido.