lunedì, Marzo 18, 2024
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Apparentia iuris nel diritto civile sostanziale

 

  1. Il principio di apparenza

Il principio di apparenza[1] del diritto è un criterio generale per effetto del quale una situazione apparente viene equiparata a una situazione reale producendo effetti giuridici in ragione di un affidamento[2] che è ingenerato nei consociati da una situazione univoca, che li induce a confidare incolpevolmente nella corrispondenza al vero della situazione apparente[3].

La lettura sistematica di tale struttura normativa impone di domandarsi se, anche al di fuori della rappresentanza, la situazione di apparentia iuris possa essere pura o debba essere necessariamente colposa in capo al titolare effettivo del diritto. Sul punto si manifesta una discontinuità tra il dettato legislativo e l’evoluzione giurisprudenziale. Mentre la legge incentra tutta l’indagine sulla non colpa del debitore, la giurisprudenza, al contrario, ritiene necessaria la dimostrazione della colpa da parte del creditore stesso per non aver rimosso l’apparenza che ha indotto in errore la controparte[4].

Una possibile chiave di lettura che riporti a sistema queste due interpretazioni divergenti potrebbe allora essere incentrata sul rapporto regola eccezione intercorrente tra la apparenza colposa e quella pura. In altri termini, salvi i casi, legalmente previsti e di tipo eccezionale, in cui è lo stesso codice a qualificare la apparenza come pura e oggettiva (senza richiedere un profilo colposo in capo al soggetto che trae vantaggio dalla situazione di apparentia iuris), la regola generale di derivazione pretoria impone, accanto all’elemento oggettivo (le circostanze univoche) e quello soggettivo (la buona fede del soggetto che confida nella situazione di apparenza), anche un terzo presupposto generale, rappresentato dalla colpa di colui che subisce gli effetti dell’apparentia, in ossequio al principio di autoresponsabilità (che indica il dovere del singolo di rispondere delle dichiarazioni e delle scelte fatte, così da tutelare sia coloro che hanno legittimamente fatto affidamento sulle stesse, sia la certezza dei rapporti giuridici, che sarebbe inevitabilmente lesa dove si desse assoluta prevalenza alla volontà non esplicitata).

La Corte di Cassazione[5] ha infine ritenuto che il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento non sia invocabile nei casi in cui la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare, con l’ordinaria diligenza, la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti. Anche in tale ipotesi, tuttavia, la Suprema Corte ha specificato che il principio dell’affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità.

Casi di apparentia iuris sono l’erede apparente e la simulazione del contratto.

In materia successoria, l’articolo 534 comma 2 c.c. fa salvi i diritti dei terzi acquistati a titolo oneroso da colui che appare legittimamente erede, l’erede apparente[6].

In questo articolo, quindi, si regolano i diritti dei terzi che hanno contrattato con l’erede apparente e si fissano i presupposti perché essi siano rispettati.

In primo luogo, deve trattarsi di atti a titolo oneroso perché soltanto per questi vale il principio che tra due parti, il vero erede ed i terzi, deve essere preferita quella che si trova nel possesso dei beni. È la tutela della buona fede che impone tale soluzione. Se, invece, si tratta di negozi a titolo gratuito, tra i veri eredi ed i terzi vanno preferiti i primi.

In secondo luogo, i terzi devono aver contrattato con l’erede apparente in buona fede, ignorando di trovarsi di fronte ad un falso erede, ritenendo, quindi, che avesse rivestito la qualità d’erede e, come tale, avesse lo ius disponendi. Quindi, il terzo che ha contrattato con l’erede apparente deve essere in buona fede; dunque la buona o la mala fede dell’erede apparente è irrilevante.

Nell’articolo 534 c.c. la buona fede si sostanzia nella convinzione di acquistare dall’erede vero, cioè dal dominus, tanto se tale opinione sia determinata da un errore di fatto quanto da un errore di diritto.

Sarà necessario accertarne l’esistenza, nel possessore, quando si è immesso nel possesso, nel terzo, quando ha contrattato con l’erede apparente.

L’articolo 1147 c.c. dichiara che la buona fede è sempre presunta, dunque chi allega la mala fede deve darne la prova: all’erede, che agisce in petitio, spetta di provare che il possessore o il terzo siano in mala fede, dal momento che a favore di costoro sta quella presunzione, dettata dall’articolo 1147 c.c. con efficacia generale e non ristretta al solo possesso.

Siffatta conclusione logica è però modificata dagli articoli 534 e 535; l’articolo 534, al secondo comma, pone a carico dei terzi la prova di aver contrattato in buona fede; l’articolo 535, precisando quale possessore debba ritenersi di buona fede, addossa a costui l’onere di provare l’ipotesi voluta dalla legge.

Nei confronti dei terzi che hanno acquistato dall’erede apparente, l’articolo 534 c.c. non si limita però a richiedere la loro buona fede: esso pone l’esistenza di un duplice requisito, senza il quale, anche se acquistato in buona fede, il diritto del terzo può essere attaccato e cioè la trascrizione sia del titolo d’acquisto di erede apparente, sia del titolo d’acquisto del terzo da parte dell’erede apparente.

In tema di contratti, l’articolo 1415 c.c. prevede l’inopponibilità della simulazione del contratto ai terzi che abbiano acquisito in buona fede diritti dal titolare apparente.

L’articolo 1415 c.c. stabilisce, al primo comma, che la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

Al secondo comma, l’articolo 1415 c.c. precisa che i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

  1. Il pagamento al creditore apparente

L’articolo 1189 c.c. stabilisce, al primo comma, che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.

La ratio della norma è quella di facilitare la circolazione dei beni ed è perseguita attribuendo valore giuridico ad una situazione di apparenza: così l’adempimento, che non sarebbe legittimo, è fatto salvo al ricorrere dei presupposti indicati.

Tuttavia, il legislatore tutela anche il reale creditore cui è consentito agire contro il creditore apparente per la restituzione dell’indebito ( ex articolo 2033 c.c.).

L’apparente legittimazione costituisce presupposto oggettivo di applicazione della norma. Quest’ultima deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 1188 del c.c. e, pertanto, si applica anche agli altri soggetti legittimati a ricevere la prestazione secondo tale disposizione. La liberazione comporta l’ulteriore effetto tipico di consentire al debitore di esigere la prestazione cui ha diritto. La buona fede costituisce, infine, il presupposto soggettivo di applicazione della norma e si sostanzia nella convinzione incolpevole di adempiere a chi sia creditore. L’articolo 1189 c.c. si applica, per identità di ratio, sia all’ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente, sia all’ipotesi in cui il pagamento venga effettuato a persona che appare autorizzata a riceverlo per conto del creditore[7], sia all’ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l’errore del solvens, facendo sorgere in quest’ultimo in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’acciplens[8].

  1. Il contratto concluso dal falsus procurator

L’articolo 1398 c.c. stabilisce che colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

La disposizione disciplina allo stesso modo l’ipotesi di assenza di potere (falsus procurator) e di eccesso nel suo uso poiché anche in tale ultimo caso il procuratore agisce, di fatto, senza potere. Dalla norma si desume che il contratto non vincola il rappresentato, atteso che questi non ne aveva autorizzato il compimento e che il contratto non vincola nemmeno il rappresentante poiché il terzo non voleva stipulare con lui. Tuttavia, questi non può rimanere privo di tutela ed, infatti, ha diritto al risarcimento del danno purché sia stato diligente e non abbia ignorato colpevolmente l’assenza del potere rappresentativo.

Tali ipotesi sono diverse da quella in cui il potere, che esiste, viene usato per uno scopo diverso da quello per cui è stato conferito, cioè subisce una deviazione (c.d. abuso di potere) poiché in tal caso l’atto è esistente. Il contratto è, quindi, inefficace ed il risarcimento è dovuto per la lesione del c.d. interesse negativo, con esclusione, cioè, di quanto il terzo avrebbe potuto lucrare dal contratto. Del pari, è escluso che dal contratto possano essere vincolati il terzo o il (non) rappresentato.

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’azione che tende a far dichiarare l’inefficacia del negozio nei riguardi del preteso rappresentato non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 1442 c.c., che colpisce solo l’azione di annullamento, ed è invece imprescrittibile[9].

La Suprema Corte ha altresì statuito che, in materia di rappresentanza, il principio dell’apparenza del diritto a tutela dell’affidamento del terzo contraente non trova applicazione nei confronti degli gli enti pubblici attesa la presunzione di conoscenza delle norme di legge che ne disciplinano in modo inderogabile la rappresentanza esterna, dovendosi tener conto che la volontà della P.A., esprimendosi in modo preciso e non ingannevole attraverso atti formali, emessi all’esito di un iter dettagliatamente descritto dalla legge, del quale i terzi hanno la possibilità di rendersi edotti, esclude, di norma, la configurabilità di un comportamento colposo dell’ente[10].

[1] A. Falzea, Apparenza, in Enc. Dir., II, Milano, 1958, p. 687.

[2] L’affidamento consiste nella convinzione che quello che si manifesta corrisponda a quello che è, che l’apparenza corrisponda alla legittima situazione giuridica. R. Bolaffi, Le teorie sull’apparenza giuridica, in Riv. Dir. Comm., 1934, I, p. 132.

[3] Per un approfondimento sul tema si veda, tra i tanti, F. Caringella, Manuale Ragionato di diritto civile, Dike, 2020, pp. 13 e ss..

[4] Si pensi, ad esempio, al caso del pagamento al rappresentante apparente del creditore ex articolo 1189 c.c..

[5] Corte di Cassazione, Sezione I, numero 12273 del 14 giugno 2016.

[6] Sarà onere dei terzi acquirenti dimostrare la propria buona fede, intesa quale ignoranza di ledere il diritto altrui.

[7] Tribunale Marsala, Sezione I, sentenza numero 587 del 30 luglio 2021.

[8] Tribunale Napoli, Sezione IX, sentenza numero 8164 del 26 novembre 2020.

[9] Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 10600 del 23 maggio 2016.

[10] Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 12179 del 30 maggio 2014.

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