Cass. Pen., Sez. I, 01 febbraio 2022, n. 3609, sulla concessione del permesso ex art. 30 O.P. al detenuto padre di figlia affetta da disabilità.
La massima.
“Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma 2, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare” (Cass. Pen., Sez. I, 01.02.2022, n. 3609).
Il caso.
La sentenza origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore del detenuto contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza la quale aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con il quale era stata negata la richiesta di permesso di necessità, ex art. 30 O.P., proposto dall’istante al fine di incontrare la figlia minore, affetta da severi disturbi di comportamento con tendenza alla chiusura relazionale di tipo autistico e depressione, conseguenti a fenomeni di bullismo scolastico e all’assenza della figura paterna.
Il diniego si fondava sul fatto che l’impossibilità, per la minore, di recarsi in carcere per effettuare colloqui visivi a causa di tali disturbi non configurava un evento eccezionale di particolare gravità, contemplato dall’art. 30 O.P.; inoltre secondo il Tribunale di Sorveglianza il disturbo comportamentale di tipo autistico non rientrerebbe tra gli eventi familiari di particolare gravità di cui all’art. 30, comma 2, O.P.. Infatti tale forma di autismo impedirebbe di configurare un evento familiare di particolare gravità in quanto la natura perdurante del relativo disturbo comportamentale sarebbe incompatibile con la nozione di evento, che richiama accadimenti specifici e circoscritti, con tendenziale esclusione delle situazioni destinate a protrarsi nel tempo.
Quanto all’istanza di concessione del beneficio di cui all’art. 21-ter O.P. la stessa è stata rigettata dal per l’assenza di una situazione di imminente pericolo di vita o di handicap grave.
Il ricorso presentato dalla difesa concerneva la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e). c.p.p., per non avere il Tribunale approfonditamente valutato il contemperamento tra le esigenze di salute mentale e di serena crescita della minore e le esigenze trattamentali del padre detenuto.
La motivazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso presentato infondato.
Difatti, ad una attenta analisi della norma di cui all’art. 30 O.P. si evince come la stessa concerni casi di eccezionale gravità che quindi esulano dalle quotidiane necessità o eventi.
La giurisprudenza di legittimità si è sempre dimostrata molto rigorosa sul punto ritenendo che: “Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma 2, O.P., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare; e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274-01; Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210-01)”.
Il Collegio ritiene il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza coerenze con i principi dettati sul punto evidenziando altresì che: “L’ovvio beneficio che la continuità della relazione con il genitore produrrebbe sulle problematiche della giovane non vale a colmare il divario tra la situazione rappresentata e il profilo strutturale-funzionale del permesso di necessità, che non si attaglia a situazioni permanenti, non qualificabili in termini di particolare gravità e, soprattutto, riconducibili a esigenze altrimenti soddisfabili”.
Il permesso ex art. 30 O.P. concerne, in definitiva, solamente tutte quelle situazioni gravi ed eccezionali che per loro stessa natura sono connotate da temporaneità e non, come nel caso de quo, da permanenza.
Pare solo in caso di evidenziare, in una prospettiva de iure condendo, che la relazione finale della Commissione Ruotolo per la riforma del sistema penitenziario ha, con riferimento all’art. 30 O.P.[1], ha evidenziato che per “evento grave” andrebbe inteso nel suo più ampio significato di rilevanza dell’evento (ex multis Cass. pen., sez. I, 27/11/2015, n. 36329; Cass. pen., sez. I, 26/05/2017, n. 48424) e, con la specificazione normativa proposta, tale possibilità sarebbe offerta per espressa previsione normativa, escludendo dalla sua applicazione i detenuti in regime di cui all’art. 41-bis O.P..
Con riferimento all’istanza ex art. 21-ter O.P. presentata in udienza, la Suprema Corte ritiene che l’art. 21-ter, comma 1, O.P. ,si applichi ai casi di morte o handicap grave del figlio mentre, nel caso in esame, è stata accertata unicamente la presenza di disturbi comportamentali con difficoltà di instaurare relazioni e con una forma lieve di autismo che non giustificano la concessione del permesso in parola.
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza è qui disponibile Cass. Pen., Sez. I, 01.02.2022, n. 3609
La relazione della Commissione Ruotolo è qui disponibile Relazione finale della Commissione Ruotolo
[1] Di seguito la proposta del nuovo testo dell’art. 30 O.P.: “Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11. 2. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza. 3. Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo”.
Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica.
Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all’esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all’interno degli istituti penitenziari.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A – sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell’area penale presso MDA Studio Legale e Tributario – sede di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati).
Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l’Università degli Studi di Udine, nell’ambito del progetto UNI4JUSTICE.
Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso “Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell’organismo di vigilanza” – SDA Bocconi.
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. – sede di Venezia.