La massima
“Il mancato riconoscimento di ufficio, da parte del giudice della cognizione, della continuazione così detta esterna non costituisce giudicato negativo implicito sul punto, che quindi può formare oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 671 c.p.p.. Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo”. (Cass. pen, sez. I, 12.03.21, n. 9896)
Il caso.
La sentenza origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione, che ha respinto la richiesta avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati da due sentenze divenute irrevocabili. Nella seconda sentenza il giudicante aveva riconosciuto la continuazione interna, mentre non era stata richiesta nè era stata ritenuta sussistente la continuazione in relazione ai fatti oggetto della prima sentenza. Nel ricorso veniva prospettata la violazione dell’art. 671 c.p.p. e il difetto motivazionale della decisione assunta.
La motivazione.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso presentato, evidenzia che dall’esame testuale dell’art. 671 c.p.p. si evince che l’istituto della continuazione possa essere applicato dal giudice dell’esecuzione tranne nei casi in cui non sia stato espressamente escluso. Evidenzia la Suprema corte tuttavia che il riconoscimento della continuazione può essere ritenuto sussistente anche d’ufficio dal giudice in fase di cognizione, affermando contemporaneamente che: “con riguardo ai rapporti tra i giudizi di cognizione e quello instaurato ai sensi dell’art. 671 c.p.p., è consolidato l’orientamento, condiviso da questo collegio, secondo il quale la mancata prospettazione dell’unitarietà del disegno criminoso in relazione ai medesimi reati in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva”. Conseguentemente il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti accertati con una sentenza passata in giudicato non equivale ad un giudizio di diniego implicito e quindi può essere sottoposto al giudice dell’esecuzione.
La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso e rinviando gli atti per un nuovo giudizio.
Scarica qui la sentenza: Cass.pen., sez. I, 12.03.21 n. 9896
Nato a Treviso, dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studio.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia; ha inoltre effettuato un tirocinio di sei mesi presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia in qualità di assistente volontario.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato BM&A; attualmente è associate dell’area penale e tributaria presso lo studio legale MDA di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di Diritto Penale 1 e 2 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. E. Amati).
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e membro della Commissione per la formazione e la promozione dei giovani avvocati; è altresì socio AIGA – sede di Venezia e di AITRA giovani.
Email di contatto: francescomartin.fm@gmail.com
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