giovedì, Marzo 28, 2024
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Corte dei Conti: la pronuncia sulla nota del Sindaco di Corigliano

Con la nota n. 5138 del 1 febbraio 2017 (prot. Corte dei conti n. 2225 del 2 febbraio 2017) il Sindaco di Corigliano aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti relativamente alla fusione dei Comuni di Corigliano e Rossano (di cui si è già parlato in un precedente articolo). Successivamente, tale nota è stata seguita dall’esposto promosso da alcuni cittadini coriglianesi a fusione già avvenuta.

In particolare, l’esposto presentato dai cittadini si sostanziava nella richiesta di una verifica giuridico-contabile degli atti adottati dal Comune per danni erariali di mala gestio, che avrebbero ripercosso i propri effetti sui medesimi. Infatti, prima della legge istitutiva del nuovo Comune[1], la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede di esame dei bilanci del cessato comune di Rossano, aveva evidenziato alcune debolezze ed un saldo di cassa negativo tale da preludere ad un predissesto. Per questo motivo, il comune di Corigliano Calabro aveva richiesto delucidazioni, fissando un tavolo tecnico per esaminare la documentazione contabile del comune “gemello”.

Inoltre, i cittadini sottoscrittori dell’esposto hanno evidenziato che la situazione sopra descritta era stata determinata anche dalla inosservanza delle forme prescritte di controllo interno, tra cui quelle relative alle determinazioni di impegno di spesa, contratti e altri atti amministrativi, da scegliere secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento[2]. L’ex comune di Corigliano Calabro aveva provveduto altresì al piano di risanamento. Questo piano era stato approvato dalla Corte dei conti, la quale aveva apportato opportune correzioni ai conti, al bilancio consuntivo 2017, allo schema di bilancio preventivo 2018/2020 ed al DUP 2018/2020.

Sin dalla approvazione del rendiconto di gestione 2017 da parte del Commissario Prefettizio[3], il parere (pur positivo) del Collegio dei Revisori aveva posto una red flag sui seguenti aspetti:

  • divergenza sui debiti finanziari dichiarati nello stato patrimoniale;
  • il 25% dei residui attivi erano anteriori al 2012 (e quindi di dubbia recuperabilità);
  • la necessità di procedere alla rettifica degli importi espressi alla voce “Fondo Pluriennale Vincolato”.

A ciò andava ad aggiungersi la circostanza che il Commissario Prefettizio aveva approvato il bilancio di previsione 2018/2020 tardivamente [4], esponendo il nuovo Ente ad affrontare una gestione provvisoria ex art. 163 T.U.E.L., ed il DUP 2018/2020 parzialmente incompleto[5].

L’esposto mostrava inoltre ulteriori perplessità: la mancata predisposizione degli atti relativi alla verifica degli equilibri di bilancio 2018 e del DUP 2019/2021 nonostante la scadenza dei rispettivi termini; le deliberazioni del Commissario Prefettizio sulla programmazione per gli anni 2018, 2019, 2020 del fabbisogno del personale e sull’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche (senza previamente pubblicare lo stesso);  la mancata pubblicazione del Piano Anticorruzione (nonostante la richiesta dell’ANAC).

Ciò premesso, si segnala la deliberazione con cui la Corte dei Conti, pronunciandosi sulla nota n. 5138, ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di parere, oltre che dal punto di vista soggettivo, anche dal punto di vista oggettivo.

Preliminarmente la Corte ha ritenuto necessario ricordare che la funzione consultiva sollecitata è prevista dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che le Regioni possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo “ulteriori forme di collaborazioni” ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa “nonché pareri in materia di contabilità pubblica”, aggiungendo che “analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”. Tale attività è stata oggetto di indirizzi e criteri interpretativi, quanto alla definizione della nozione di “contabilità pubblica” e ai principi e modalità generali che ne debbono sorreggere lo svolgimento.

La Sezione ha ritenuto di dover verificare, in via preliminare, la sussistenza contestuale dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva del richiesto parere. In merito alla ammissibilità soggettiva occorre considerare che l’art. 7, comma 8, L. 131/2003, attribuisce agli enti territoriali diversi dalla Regione la facoltà di richiedere pareri alla Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica “di norma” per il tramite del Consiglio delle autonomie locali “se istituito”. Detto questo, benché il Consiglio delle Autonomie locali risultasse in attesa di costituzione per l’intervenuta modifica della normativa originaria[6], la Sezione ha ritenuto, in passato, sulla scorta delle indicazioni tracciate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, di poter accedere a richieste di pareri direttamente avanzate da Sindaci e Presidenti di Provincia, titolari della rappresentanza di Comuni e Province[7]. Tuttavia, il Consiglio delle Autonomie Locali è stato di recente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio della Regione Calabria n. 15 del 10 ottobre 2016, e si è insediato il 24 ottobre 2015. Il parere in esame, la cui presentazione è avvenuta in data successiva, risulta pertanto inammissibile a parte subjecti, per mancato rispetto del requisito procedurale, consistente nel necessario inoltro alla Sezione per il tramite di detto Organo di raccordo tra la Corte dei Conti e le autonomie locali, tracciato dal citato art. 7, comma 8, L. 131/2003.

Per ragioni di completezza, la Sezione della Corte dei Conti ha ritenuto utile precisare che il quesito posto dal Sindaco del Comune di Corigliano, seppur riferibile in linea generale alla materia della contabilità pubblica, sia da ritenere comunque inammissibile anche dal punto di vista oggettivo.
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali, non può infatti concernere fatti gestionali specifici ma deve avere riguardo ad ambiti e oggetti di portata generale. Inoltre, non deve riguardare questioni concrete che possano essere sottoposte all’esame specifico da parte della stessa Sezione Regionale in sede di controllo, ovvero di altri Organi, ciascuno per quanto di propria competenza. Occorre, infatti, evitare, come nel caso de quo, qualsiasi ingerenza della Corte dei Conti nella concreta attività gestionale dell’ente, soprattutto nella fase di determinazione discrezionale della stessa, scongiurando qualsiasi possibile compartecipazione alla amministrazione attiva dello stesso e al necessario prodromico processo valutativo. Ciò premesso, risulta agli atti della Sezione[8] che il Consiglio regionale della Calabria in data 27 gennaio 2017 ha deliberato l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio per la fusione del Comune di Corigliano con il contiguo Comune di Rossano.Conseguentemente, l’istanza in atti risulta inammissibile anche sotto il profilo oggettivo, attenendo a procedure di rilevanza specifica già avviate. Tali “procedure di rilevanza specifica” – è bene ricordarlo – si sono concluse prima con la vittoria schiacciante del Sì (che a Rossano ha vinto con la percentuale del 94,14% e a Corigliano Calabro del 61,36%) e, poi, con la successiva approvazione della Legge Regionale del 2 febbraio 2018 n. 2, cementificando, ad oggi, ulteriormente il profilo oggettivo delineato dalla Corte.

[1] Legge Regione Calabria n. 2/2018.

[2] Art. 147 bis T.U.E.L.

[3] Delibera Commissario Prefettizio n. 15 del 26.06.2018

[4] Delibera Commissario Prefettizio n. 29 del 17.09.2018

[5] Delibera Commissario Prefettizio n. 29 del17.09.2018

[6] L.R. 24/2015

[7] Art. 50 T.U.E.L.

[8] Nota del Comune di Rossano n. 12222 del 21 marzo 2017

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

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