giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

Coronavirus: misure di sostegno ai comuni e buoni spesa

Per far fronte all’emergenza Coronavirus, il 29 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo DPCM (recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020”) che assegna 4,3 miliardi ai comuni per l’emergenza alimentare, accompagnato da un’ordinanza della protezione civile che attribuisce ai comuni ulteriori 400 milioni per buoni spesa.

“Lo Stato c’è, siamo consapevoli che tante persone soffrono” (Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri).

 

Con questo inciso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha annunciato in Diretta TV le nuove misure di sostegno ai comuni per contrastare il Coronavirus. Il presente contributo analizzerà dapprima DPCM, per concentrarsi, poi, sull’ordinanza della protezione civile.

1. Il DPCM

L’emergenza Coronavirus ha reso necessaria l’emanazione dell’ennesimo DPCM[1], pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 marzo, che ha assegnato 4,3 miliardi ai comuni per l’emergenza alimentare, prevedendo i seguenti importi del Fondo di solidarietà: Importi per comune (I), Importi per comune (II).

Tale Fondo è costituito dalle quote dell’imposta municipale propria (“IMU”) e da quelle previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”). In particolare, tale Fondo è così composto:

  1. Dalla quota assicurata attraverso una quota dell’IMU di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000 euro, incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso[2];
  2. Dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. d-bis), legge 11 dicembre 2016, n. 232[3], nel limite massimo di euro 25.000.000;
  3. Dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. a), legge 11 dicembre 2016, n. 232[4], pari ad euro 3.753.279.000.;
  4. Dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lett. d-ter), legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 5.500.000.

Il Fondo di solidarietà comunale, così composto, è stabilito nel complessivo importo di euro 6.199.513.364,88, integrato di euro 332.031.465,41 derivanti dall’ulteriore quota dell’IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all’art. 8, comma 5[5].

1.1. I criteri di riparto

Il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2019[6], rettificato degli importi derivanti:

  1. Dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell’11 aprile 2019;
  2. Dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il 50% della quota del Fondo di solidarietà comunale relativa ai comuni delle regioni a statuto ordinario è accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali, considerate nella misura del 55% di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2018 ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019, ed assoggettati alla metodologia di neutralizzazione della componente “raccolta e smaltimento rifiuti” approvata nella seduta della medesima Commissione del 15 ottobre 2019[7]Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020 questi dati si intendono riferiti ai comuni preesistenti.

Per quanto riguarda, infine, il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni di Sicilia e Sardegna, anche questo è effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2019[8], rettificato degli importi derivanti:

  1. Dagli effetti, per l’anno 2019, delle correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e dell’11 aprile 2019;
  2. Dall’applicazione per l’anno 2020 delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 436-bis e 436-ter, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Di seguito si riportano le quote del Fondo di solidarietà comunale stabilite per ciascun comune per far fronte all’emergenza Coronavirus: Quote per comune (I),Quote per comune (II).

2. L’ordinanza della protezione civile

Sempre per contrastare l’emergenza Coronavirus, con ordinanza n. 658/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha disposto, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad Euro 400.000.000, di cui:

  1. 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna;
  2. Euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2.1. I criteri di riparto

Tali risorse sono ripartite secondo i seguenti criteri:

  1. Una quota pari all’80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune[9];
  2. Una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione[10];
  3. Il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza Coronavirus, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020;
  4. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Vale d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio;
  5. I comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare in questione eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni[11];
  6. Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al Codice degli appalti: (i) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; (ii) di generi alimentari o prodotti di prima necessità[12].

Si prevede, infine, che l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individui la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.


[1] in tema di Coronavirus e DPCM cfr. F. GATTA, COVID-19: il quadro dell’ordinamento d’emerganza, in Ius in itinere, 2020; F. CERQUOZZI, “Stato d’emergenza” e Costituzione, in Ius in itinere, 2020; M. PAPPONE (a cura di), I rischi di una confusione semantica ai tempi dell’emergenza Coronavirus tra Decreti legge, ordinanze, DPCM e Circolari, in Ius in itinere, 2020.

[2] Per l’anno 2020 a valere su tale quota è prededotto il contributo, sino all’importo massimo di euro 64.740.376,50, destinato a garantire a ciascun comune l’equivalente del gettito del tributo per i servizi indivisibili (“TASI”) sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale quota è così attribuita: Quote per comuni con minori gettiti IMU e TASI (I), Quote per comuni con minori gettiti IMU e TASI (II).

[3] Tale quota prevede, per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all’attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall’anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

[4] Tale quota prevede una ripartizione, quanto a euro 3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e della TASI, relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[5] Di cui euro 250.000.000 già iscritti in bilancio sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno e la restante quota da riassegnare al medesimo capitolo di bilancio, previo versamento all’entrata delle somme recuperate dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, comma 129 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.

[6] Come definito ai sensi dell’art. 1, comma 921, legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[7] A tale risultato si applica il correttivo di cui al comma 450 dell’art. 1, legge n. 232/2016.

[8] Come definito ai sensi dell’art. 1, comma 921, legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[9] Tale quota relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla lett. c)

[10] I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze qui.

[11] Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 66, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

[12] Per l’acquisto e la distribuzione di tali beni durante il Coronavirus, i Comuni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (“FEAD”). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

Lascia un commento