Danni punitivi in caso di lesione di diritti di proprietà industriale e intellettuale
Nel nostro ordinamento, vi è stata una progressiva apertura alla configurabilità e ammissibilità dei danni punitivi (punitve damages). I punitive ramages sono un istituto di matrice statunitense, tipico dei sistemi di common law, che si caratterizzano per riconoscere al soggetto danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello previsto per il danno subito e che rivestono una vera e propria funzione punitiva. Tali tipi di danni, inoltre, svolgono un ruolo di deterrenza alla commissione degli illeciti e si pongono come uno strumento utile per la comunità al fine di disincentivare la commissione di atti illegali.
La Corte di Cassazione[i], in un primo momento, ha sostenuto l’incompatibilità dei danni punitivi con il nostro ordinamento ritenendo, nello specifico, impossibile delibare sentenze straniere di condanna al pagamento di danni punitivi perché contrarie all’ordine pubblico ed in quanto il risarcimento del danno nel nostro sistema giuridico assume una funzione esclusivamente riparatorio-compensativa, ossia svolge il precipuo compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione e non riveste, invece, una funzione punitiva. Successivamente, gli Ermellini hanno cominciato ad interrogarsi sulla possibilità di attribuire al rimedio risarcitorio anche una funzione punitiva-deterrente[ii], oltre a quella riparatoria-compensativa, ritenendo che il sistema della responsabilità civile sia caratterizzato dalla dinamicità e polifunzionalità in quanto vi sono state numerose disposizioni legislative che hanno introdotto rimedi risarcitori con funzione sanzionatoria piuttosto che riparatoria.
Vi è stato un effettivo revirement con le Sezioni Unite del 2017[iii]le quali, attraverso un intervento nomofilattico forte[iv], hanno statuito che la responsabilità civile deve essere intesa secondo una concezione polifunzionale, in virtù dell’evoluzione legislativa che ha caratterizzato il nostro ordinamento in quanto, in alcuni settori, sono state introdotte disposizioni normative che hanno attribuito al risarcimento del danno un connotato sanzionatorio-punitivo ed una funzione deterrente. Ha, inoltre, ravvisato che la concezione polifunzionale della responsabilità civile trova un riscontro a livello costituzionale, in quanto risponde “ad un’esigenza di effettività della tutela che in molti casi, della cui analisi la dottrina si è fatta carico, resterebbe sacrificata nell’angustia nomofunzionale”.
Pertanto, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.”
Le Sezioni Unite, dunque, non hanno statuito un’immediata ed indiscriminata applicabilità dei punitive damages, bensì hanno sancito la possibilità di delibare sentenze straniere di condanna al risarcimento dei danni punitivi purché queste non siano contrarie all’ordine pubblico e sussista un riferimento normativo interno che permetta di condannare al risarcimento di un danno che ha valenza punitiva e deterrente.
La suddetta pronuncia delle Sezioni Unite ha messo in evidenza che in materia di proprietà industriale ed intellettuale, gli artt.158 L.633/1941 (legge sul diritto d’autore) e 125 D.Lgs. n. 30/2005 (codice di proprietà industriale) riconoscono al danneggiato un risarcimento corrispondente ai profitti realizzati dall’autore del fatto, connotato da una funzione preventiva e deterrente.
Per quanto riguarda il danno da lesione del diritto di proprietà industriale, occorre, in primo luogo, sottolineare che ai sensi del primo e secondo comma di cui all’articolo 125 del codice di proprietà industriale, può essere qualificato come danno emergente o lucro cessante. Invece, il terzo comma della disposizione prevede che il soggetto danneggiato può chiedere, in alternativa al lucro cessante o alla parte eccedente di questo, la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione. Quest’ultimo comma postula il “parametro della retrocessione degli utili”, in base al quale il danneggiato può chiedere un risarcimento del danno per gli utili che il danneggiante ha realizzato attraverso la violazione del diritto di proprietà industriale. La norma è ancorata sull’idea di comminare un risarcimento al danneggiato in virtù del vantaggio economico che l’autore della violazione ha realizzato ed è, quindi, volta a riparare la sfera patrimoniale del contraffattore piuttosto che quella del danneggiato. Pertanto, tale rimedio risarcitorio sembra esulare dalla tipica funzione compensativa del risarcimento ed assumere una funzione sanzionatoria.
L’interrogativo che è sorto al riguardo è stato quello di stabilire se il legislatore abbia voluto attribuire a questa particolare forma di risarcimento una funzione punitiva e deterrente assimilabile a quella dei punitive damages. Difatti, la possibilità di ravvisare una funzione punitiva-deterrente della norma la si riscontra nel fatto che questa prevede la possibilità di erogare una sanzione ulteriore nei confronti del danneggiate per quelle royalties ottenute dalla lesione del diritto di proprietà industriale e nel fatto che il codice di proprietà industriale prevede all’art. 124 una sorta di astreintes, delle misure sanzionatorie che consentono al giudice, attraverso l’adozione di un’inibitoria, di fissare unasomma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Anche in materia di diritto d’autore, il D.Lgs. 140 del 2006 ha attuato la direttiva comunitaria c.d. Enforcement n.48/2004/CE prevedendo, all’art. 156, una sanzione pecuniaria in caso di inosservanza dell’inibitoria emessa dal giudice.Oltretutto, occorre ricordare che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 25 gennaio 2017, C-367/15, si è espressa in materia di danni punitivi e lesione del diritto di proprietà intellettuale ed ha così statuito:
“L’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi.”
La Corte di Giustizia, in particolare, ha chiarito che l’articolo 13 della direttiva 2004/48 consente agli Stati membri di adottare misure di protezione più incisive e non comporta un divieto di prevedere dei danni punitivi in caso di lesione del diritto di proprietà intellettuale.
In conclusione, si può sottolineare che sulla scorta delle pronunce sopra esaminate, risulta evidente che le Sezioni Unite hanno sancito un’apertura all’istituto dei danni punitivi e che in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale risulta sempre più diffusa l’applicazione di disposizioni che hanno una forte valenza sanzionatoria e deterrente. Progressivamente, dunque, l’istituto dei danni punitivi si sta diffondendo nel nostro ordinamento e potrà essere in grado di modificare ancora di più la funzione della responsabilità civile che caratterizza il nostro apparato giuridico.
[i]Cass.Civ., Sez. III, sentenza n. 1183, 19 gennaio 2017, Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 1781, 8 febbraio 2012
[ii]Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 9978, 16 maggio 2016
[iii]Cass. Civ., Sez. U., sentenza n. 16601, 5 luglio 2017
[iv]C. Scornamiglio, “Le sezioni unite e i danni punitivi: tra legge e giudizio”, 2017, p.1116
È nata ad Arezzo il 9 luglio 1995.
Nel 2014 si è diplomata presso il Liceo Classico “F. Petrarca” di Arezzo.
Il 2 luglio 2019 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, discutendo una tesi in Diritto Civile con correlazione in Medicina Legale dal titolo “Profili attuali della responsabilità medica”.
In settembre 2019 ha intrapreso il tirocinio ex art 73 d.l. 69/2013 presso la Corte d’Appello di Bologna.
Ha, altresì, iniziato la pratica forense nel foro di Bologna.
Collabora nel settore civile della rivista.