Decreto Cura Italia: misure fiscali a sostegno del contribuente
A cura di Susanna Trino
Nota di redazione: Il presente rappresenta il secondo dei due approfondimenti dedicati alla disamina del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto “Cura Italia”), nato per approntare delle prime misure fiscali di carattere straordinario volte a fronteggiare l’impatto dell’emergenza Covid-19 su imprese e contribuenti. La prima parte è consultabile qui.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), in materia di «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» sono state introdotte alcune misure a sostegno, del contribuente persona fisica e imprese.
In primis, l’articolo 55 del decreto Cura Italia, prevede la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (Deferred Tax Asset). In particolare, l’articolo 55 riformula l’art. 44-bis del decreto Crescita, D.L. n. 34/2019 prevedendo che, la cessione a terzi a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari scaduti da oltre 90 giorni, consente la trasformazione di DTA, anche se non iscritte in bilancio, su perdite fiscali ed eccedenze ACE, in crediti d’imposta. La trasformazione non può eccedere il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Il credito d’imposta potrà essere usato in compensazione senza limiti di ammontare, oppure ceduto o richiesto a rimborso. La società cedente deve optare per il canone annuo dell’1,5% sull’ammontare delle DTA, fino al 2029, deducibile ai fini IRES e IRAP. Come precisato dalla Relazione Illustrativa al decreto “la disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica”.
Con l’articolo 63 il citato decreto prevede l’introduzione di un premio pari a 100 Euro, per il mese di marzo 2020, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (i) che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40 mila Euro, (ii) che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro, non in modalità smart working. Il premio in esame viene riconosciuto in proporzione ai giorni lavorati, non concorre alla formazione del reddito e viene recuperato dal datore di lavoro in compensazione. Il premio, in tal caso sarebbe opportuno definirlo “magra consolazione”, viene erogato in modo automatico dal datore di lavoro che lo eroga, se possibile, congiuntamente alla retribuzione del mese di aprile.
In materia di credito di imposta, il successivo articolo 64 del menzionato decreto si rivolge agli esercenti attività di impresa, arte o professione ed ha come scopo quelli di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus. A tal riguardo, la norma riconosce, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20 mila Euro. Tuttavia, si attende ancora l’emanazione del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Finanze, per le modalità di fruizione del citato credito di imposta.
Altra norma emanata in materia di credito di imposta è l’articolo 65, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa. L’articolo in esame prevede un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione per il mese di marzo 2020, relativo ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1, per l’esattezza negozi e botteghe. Il credito d’imposta non si applica alle attività che sono state individuate come essenziali dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, quali farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. Il decreto chiarisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, utilizzando il Modello F24.
Il decreto Cura Italia ha, inoltre, previsto degli incentivi per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto del Covid-19. In particolare, l’articolo 66, per il solo anno 2020, introduce, ai fini IRPEF, una detrazione pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila Euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento dell’emergenza. Inoltre, alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dalle imprese e società ai soggetti di cui sopra, viene concessa una deduzione integrale dal reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Bibliografia:
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Relazione illustrativa al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.