sabato, Ottobre 5, 2024
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Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno: vincoli familiari o pericolosità sociale?

Agli inizi di maggio il Consiglio di Stato[1] ha stabilito la legittimità del diniego di rinnovo del premesso di soggiorno ad opera dell’Amministrazione competente, quando lo stesso sia stato reso senza specifica e puntuale giustificazione della prevalenza dell’interesse pubblico su quello dello straniero al mantenimento del vincolo familiare.

Invero, la questione di cui sono stati investiti i Giudici di Palazzo Spada, riguardava la vicenda di un soggetto straniero che, inoltrata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, riceveva un diniego da parte del Questore, sul presupposto che il ricorrente avesse riportato già ben due condanne relative al traffico di stupefacenti. Lo straniero, pertanto, adiva il TAR Liguria che accoglieva il ricorso, ritenendo che la sussistenza di comprovati rapporti familiari sul territorio italiano, fosse un elemento da dover essere attentamente vagliato dall’Amministrazione prima di procedere al diniego di rinnovo, anche a fronte delle condanne maturate dal ricorrente.

Sulla questione, ha deciso il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello promosso dal Ministero dell’Interno e ritenendo i fatti relativi alle condanne gravanti sullo straniero – congruamente accertate – inequivocabilmente sintomatici della pericolosità sociale dell’individuo.

Infatti, ferma restando la disposizione di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286 del 1998[2], a tenore della quale “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo, sono rifiutati (…) quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato (…)” e la pacifica necessità di tenere in debita considerazione l’esistenza di eventuali vincoli familiari sul territorio italiano, non può dirsi – per ciò soltanto – inadempiente l’Amministrazione che nel decretare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si limiti a sottolineare la particolare gravità dei reati posti in essere dal richiedente, oltre che la loro reiterazione, senza fornire spiegazioni sul perché gli interessi familiari, divengano cedevoli rispetto all’interesse alla tutela della sicurezza del Paese.

Invero, pur non disconoscendo l’enorme importanza degli obblighi motivazionali gravanti sull’Amministrazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, i Giudici hanno ritenuto che, nel caso di specie, la sussistenza di reati particolarmente gravi, in uno con la reiterazione degli stessi, potessero essere idonei a precludere “qualsiasi serio e concreto bilanciamento con gli interessi familiari del reo, che non si traduca in mere e vacue formule motivazionali di stile, la cui sostanza, dietro le parole ed i sillogismi adoperabili, è che esiste una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza”.

Pertanto, non bisogna dimenticare che la volontà del nostro Paese di fornire assistenza ed ospitalità allo straniero, non può dimostrarsi assoluta e priva di limiti. Né, a tal scopo, può considerarsi garanzia assoluta di permanenza, la formazione di una famiglia nel territorio italiano.

[1] CdS, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654.

[2] Decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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