venerdì, Ottobre 4, 2024
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Il ruolo degli studi di fattibilità nelle fusioni dei Comuni

I processi di fusione dei Comuni necessitano di una oculata analisi di dati ed elementi relativi al territorio, alla popolazione ed all’economia locale. Per questo le amministrazioni comunali decidono sovente di dotarsi di studi di fattibilità, che possono diventare un concreto strumento di governance dei molteplici attori e interessi in gioco, offrendo una base di confronto e concertazione.

Iniziamo col dire che lo studio di fattibilità non è uno strumento obbligatorio ai fini della fusione. Questo può risultare, tuttavia, imprescindibile per fornire informazioni di carattere tecnico sul contesto amministrativo, economico ed organizzativo di partenza, prefigurando i possibili scenari futuri. E infatti, in molti casi è proprio grazie a tali studi che il dibattito politico ed istituzionale si è attivato, uscendo dalle “segrete stanze” del potere per essere utilizzato in chiave informativa sia da chi persegue il progetto di fusione sia da chi persegue l’obiettivo opposto.
Pertanto, se correttamente inteso, lo studio di fattibilità può diventare oggetto pubblico ed ambito di discussione, confronto ed anche scontro tra fautori ed oppositori dell’innovazione istituzionale.

“La scienza è fatta di dati come una casa è fatta di pietre. Ma un ammasso di dati non è scienza più di quanto un mucchio di pietre sia una vera casa.”

Herni Poincaré

Lo studio non deve essere inteso come una mera raccolta di dati, costituendo piuttosto una risorsa. In particolare, dal momento che in caso di fusione vi è una soppressione dell’ente e la perdita di tutte le titolarità a vantaggio di un nuovo Comune, a tale strumento è affidata l’analisi della totalità dell’organizzazione comunale, nelle sue dimensioni sia strutturali che di servizio pubblico, ed il delineamento delle possibili caratteristiche di un Comune unico quale somma ed evoluzione degli enti preesistenti. Ciò, ovviamente, considerando le opportunità del tutto nuove che un percorso di questo tipo genera.
In via preliminare lo studio dovrebbe presentare una analisi normativa, che tenga conto delle peculiarità della normativa regionale sulle fusioni (con particolare riferimento sia agli aspetti procedurali che agli incentivi), coordinandole con la normativa statale. In secondo luogo questo dovrebbe poi concentrarsi sul regime giuridico del nuovo ente (e, dunque, sullo statuto, sulle forme di rappresentanza e partecipazione delle comunità d’origine ecc) e su altri aspetti che attengono l’analisi dei territori, della popolazione, del tessuto produttivo, dei bilanci, delle imposte, dei servizi, degli uffici ecc.

Lo studio di fattibilità può essere predisposto dagli uffici comunali stessi oppure essere affidato a professionisti esterni. In questo secondo caso, i Comuni possono indire una selezione tramite procedura di valutazione in termini comparitivi dei curricula, delle esperienze professionali, delle modalità di svolgimento delle prestazioni e delle proposte economiche secondo una serie di criteri, tra cui quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare un soggetto idoneo alla sua realizzazione.

Un limite che potrebbe essere riscontrato in una siffatta analisi è la difficile comparabilità dei dati raccolti: non è infrequente, infatti, che le logiche di redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dei Comuni non coincidano affatto, rendendo ardua la comparazione delle informazioni tra loro.
Inoltre, pur se si prevedono vantaggi di rilievo in caso di fusione (quali migliori economie di scala o possibilità di riqualificare e specializzare il personale degli enti coinvolti) in realtà la prospettiva temporale, normalmente di medio e lungo periodo, e l’impossibilità di prevedere le scelte operate dagli organi politici e tecnici una volta realizzato il Comune unico rendono “probabili” i processi di miglioramento della qualità dei servizi, la riduzione del loro costo, nonché la riduzione delle tasse o delle tariffe di servizio, ma certo non offrono una garanzia che tutto ciò avvenga necessariamente.

Alcune Regioni, al fine di incentivare percorsi di carattere “associativo”, hanno riformato la propria normativa regionale finanziando tali studi integralmente o in percentuale[1]. Una scelta simile è da accogliere sicuramente con favore, dal momento che consente anche ai Comuni con ridotte disponibilità economiche di non privarsi di uno strumento così prezioso in chiave fusione.
Attualmente Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Toscana e Veneto sono le Regioni che più di tutte hanno sviluppato politiche incisive di promozione e sostegno all’associazionismo comunale, mentre le Regioni del Meridione presentano una situazione ancora in divenire.

 

[1] Si vedano, in proposito, la Legge Regione Emilia-Romagna n. 11/2001 e la Delibera di Giunta n. 544/2014.

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

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