Efficacia giuridica della firma digitale nei contratti telematici
Il contratto telematico è una fattispecie conclusa a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici, il cui fondamento normativo è rinvenuto, in assenza di una esplicita previsione, agli artt. 1322 comma 2 (principio dell’autonomia negoziale) e 1350 c.c. Tale fattispecie pone il problema di garantire l’autenticità, l’integrità, la provenienza, la non ripudiabilità e la paternità del documento informatico, la cui disciplina è contenuta nel Testo unico della documentazione informatica ( D.P.R. 445/200).
A tal fine, è necessario che entrambi i contraenti sottoscrivano il contratto mediante firma digitale.
Al pari della firma autografa, la firma digitale può essere apposta su qualsiasi documento informatico come bilanci, atti societari, fatture, notifiche e contratti.
Essa garantisce pienamente l’autenticità, l’integrità e la paternità del documento informatico. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di merito (Trib. Reggio Emilia n. 1503/2011, Trib. Catanzaro 30/04/2012), la firma digitale può essere validamente apposta anche laddove ricorrano clausole vessatorie che, per espressa previsione legislativa ex art. 1341 comma 2 c.c., devono essere specificatamente approvate per iscritto.
Il legislatore ammette l’utilizzo della firma digitale all’art. 1 comma 1 lett. s del d. lgs n.82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) definendola come “un particolare sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
L’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005, inoltre, dispone che il documento su cui è apposta la firma digitale ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c., ovvero fa piena prova fino a querela di falso (principio peraltro confermato all’art. 10 comma 3 D.P.R. 445/2000).
Lo stesso principio opera per la firma elettronica qualificata di cui all’art. 1 comma 1 lett. r) del d.lgs. n. 82/2005, secondo cui la firma elettronica qualificata è un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
A diverse conclusioni si perviene in relazione al documento su cui è apposta la firma elettronica “standard”, definita all’art. 1 comma 1 lett q d.lgs n.82/2005 come “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodi di identificazione informatica”.
Ai sensi del già citato art. 21, il documento su cui è apposta la firma elettronica è liberamente valutabile dal giudice. Ne consegue che un semplice disconoscimento, operato dalla parte interessata, del documento informatico sottoscritto con firma elettronica, potrebbe essere sufficiente ad azzerarne in giudizio la validità.
La diversa efficacia giuridica tra le due firme risiede nei diversi processi di autenticazione utilizzati.
La firma elettronica presenta una vasta possibilità di metodi di autenticazione: verifica aziendale, ID aziendale, e-mail.
La firma digitale, invece, richiede l’uso di un metodo specifico per firmare elettronicamente i documenti. In concreto, infatti, il processo di firma digitale consente di associare un documento informatico a un insieme di informazioni dette chiavi digitali il cui scopo è quello di “proteggere” il procedimento di firma. Più specificamente, le chiavi digitali permettono di cifrare o decifrare un messaggio attraverso il processo della crittografia asimmetrica, ovvero quel processo che permette di mascherare i dati rendendoli illeggibili a colui che non dispone della chiave di decifratura. Ciò in quanto la chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento, mentre la chiave pubblica è usata per verificare l’autenticità della firma. È quindi necessario che entrambe le chiavi rimangano esclusivamente nella disponibilità del titolare (non in mano al proprio avvocato o commercialista).
Il sistema della firma digitale, quindi, non consente solo di sottoscrivere un documento informatico ma soprattutto consente di verificare, da parte dei destinatari, sia l’identità del soggetto firmatario che l’assenza di qualsivoglia alterazione del documento.
Rita Claudia Calderini
Claudia Calderini fa parte di Ius In Itinere dal 2018 in qualità di Responsabile dell’area di Diritto Civile. Laureata con lode all’università di Napoli Federico II, dopo aver conseguito l’abilitazione forense, nel 2016 ha deciso di trasferirsi a Milano per partecipare al master “Diritto & Impresa” presso la Business school de il Sole 24 Ore. Dopo aver lavorato presso un primario studio legale milanese, dal 2019 lavora come Senior Legal Associate presso un fondo di investimento che si occupa di gestione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili.