Fake news in bolletta
Ormai il fenomeno delle fake news ha travolto tutti i moderni mezzi di comunicazione. Non più confinato nelle home page di Facebook, si diffonde a macchia d’olio grazie ai sistemi di messaggistica istantanea come Whatsapp. Benché i temi trattati siano i più disparati, ogni fake news lascia dietro di sé una pesante scia di disinformazione, rabbia e indignazione (poi ingiustificate alla luce dei fatti reali).
In definitiva si tratta di un fenomeno seriamente preoccupante dal quale, purtroppo, non sempre è facile difendere chi, facilmente, cade nelle trappole della rete o si fida di un messaggio inoltrato da un amico e/o un parente in buona fede.
Nei giorni scorsi gli italiani sono stati presi da panico, rabbia e indignazione dopo che, tramite messaggi, audio e non, via Whatsapp e Facebook, si è diffusa la notizia di un prossimo “caro bollette” (circa 35-40 €) a causa di bollette elettriche non pagate dai morosi; insomma il vuoto creato dagli evasori energetici sarebbe presto finito a carico di tutti i clienti onesti.
Tuttavia, prima di cliccare su “condividi/inoltra” bisognerebbe fermarsi un momento: davvero ci troviamo innanzi all’ennesima storia alla “Ed io pago!” oppure si tratta di una fake news creata ad arte?
Le radici di questa fake news affondano nella delibera 50/2018/R/EEL dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), emanata sulla scia di una consolidata giurisprudenza amministrativa.
Nel 2016 il Consiglio di Stato Sez VI, con la sentenza n. 2182, ha annullato le disposizioni urgenti della delibera 612/2013/R/EEL (con cui era stata anche intrapresa la strada verso un “Codice tipo”). Questa prevedeva un sistema di garanzie, in favore delle imprese distributrici, che poneva a carico dell’utente del trasporto il rischio del mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali.
Ma cosa sono gli oneri generali di sistema? Si tratta di voci, introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi, finalizzate alla copertura del costo di attività di specifico interesse generale[1]. Il costo viene stabilito periodicamente dall’ARERA (art.3 c.10-11 D.lgs n.79/99) e viene inserito in bolletta (D.l. 73/2007 conv. L 125/2007)
La filiera dell’energia elettrica è composta da vari soggetti: i produttori di energia, i gestori della rete di trasmissione, i distributori di energia ed infine i venditori. Dove si collocano i costi per la copertura degli oneri generali?
Ebbene, il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito l’intera disciplina, ha rintracciato un sistema in cui si <<prevede che gli oneri di sistema sono dovuti dai clienti finali, che li corrispondono ai traders (i venditori), i quali, a loro volta, li versano ai distributori, che, quale ultimo passaggio, li consegnano alla Cassa Conguaglio del sistema elettrico (CSEA) e al Gestore servizi elettrici (GSE).>>
Il D.l n. 83/2012 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”) all’art. 39 comma 3 è <<chiaro nell’individuare, tra i soggetti della filiera elettrica, i clienti finali, quali soggetti che, dal punto di vista giuridico ed economico, sono obbligati a sostenere i predetti costi.>>
Infine, sempre in relazione a questa pronuncia, la delibera contrastava altresì con il principio di legalità sostanziale risolvendosi <<in una indebita ingerenza di un potere pubblico nelle autonome autoregolazioni di interessi privati ad opera dei singoli contraenti>>[2].
Successivamente, con la delibera n. 268/2015/R/EEL recante “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”, è stata introdotta una nuova disciplina con cui, in particolare, si prevedeva la facoltà delle imprese distributrici di richiedere agli utenti del trasporto garanzie a copertura del versamento degli oneri generali di sistema fatturati ai clienti finali e il potere degli stessi di risolvere il contratto con l’utente del trasporto in caso di mancato versamento degli oneri.
Questa disciplina, su ricorso di imprese operanti nel mercato elettrico, è stata oggetto delle sentenze n. 237, 238, 243 e 244 del 2017 del TAR Lombardia Sez. II che ne hanno annullato alcune disposizione e poi, appellate dall’Autorità, sono state confermate dal Consiglio di Stato VI Sez. con le sentenze n.5619 e 5620/2017.
Il decisum d’annullamento riguarda l’imposizione di garanzie per obbligazioni che non sono proprie delle imprese venditrici, nel solco della giurisprudenza tracciata dalla sentenza n.2182/2016 VI Sez CDS, in quanto <<nessuna norma attribuisce all’Autorità la potestà di traslare in capo ai venditori l’obbligazione gravante sui clienti finali>>. Ugualmente illegittima è la disposizione che attribuisce ai distributori il potere di risolvere il contratto per il caso di mancato versamento degli oneri; << l’ordinamento, al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che qui non ricorrono, non conosce la risoluzione del contratto per inadempimento di obbligazioni altrui; né, qualora si qualifichi tale potestà come recesso, consente l’attribuzione – praeter legem ed in via eterointegrativa – di un diritto potestativo di recesso ad nutum c.d. sanzionatorio per il mancato rispetto della parte ad una prescrizione imposta iure imperii. Il contratto, va ricordato, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha forza di legge fra le parti: sono una norma di pari rango – nei casi da essa ammessi (cfr. art. 1372, comma 1, secondo periodo, c.c.) – è abilitata a sciogliere il vincolo contrattuale.”
Dunque, assodato che gli oneri di sistema sono previsti per legge a carico dei clienti finali (consumatori), sono inclusi nella bolletta, ne compongono una voce slegata dal consumo e sono destinati a confluire in conti di gestione istituiti presso la CSEA e il GSE, come si può riparare all’ammanco creato dagli “evasori energetici”?
In questo quadro finalmente si inserisce la delibera dell’ARERA 50/2018/R/EEL da cui è nata la fake news. La succitata giurisprudenza “interviene” in un contesto in cui molte società hanno avuto problemi di solvibilità a causa dell’alto numero di clienti morosi e quindi, per rispettare l’inderogabilità degli oneri da versare ai distributori, si sono accollati il versamento degli oneri pur non avendoli riscossi (assieme alle bollette).
La bolletta non pagata, oltre a generare un “vuoto” nelle finanze del fornitore(venditore), ne genera uno anche al distributore che ha già anticipato gli oneri alla CSEA e al GSE, il cui pagamento spetta al cliente finale.
Il provvedimento dell’ARERA interviene nelle relazioni tra i venditori (le società con cui noi consumatori stipuliamo il contratto) ed i distributori (responsabili del trasporto dell’energia) ed anche in quelle tra questi ultimi, la CSEA ed il GSE per il pagamento degli oneri di sistema, mettendo insieme un meccanismo per restituire ai distributori una quota degli oneri che hanno già versato e che non potranno incassare dai venditori divenuti insolventi. L’obiettivo è quello di sanare i crediti inesigibili dei distributori e non quelli direttamente generati dalla morosità dei clienti finali.
Infatti, l’ARERA ha precisato, con un comunicato stampa, che <<il provvedimento citato (deliberazione 50/2018) riguarda solo una particolare casistica, limitata numericamente, e solo una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge. In particolare, il riconoscimento individuato dall’Autorità per i soli distributori è parziale e attiene ai soli oneri generali di sistema già da loro versati ma non incassati da quei venditori con cui, a fronte della inadempienza di questi ultimi, i distributori hanno interrotto il relativo contratto di trasporto di energia, di fatto sospendendo così a tali soggetti la possibilità di operare nel mercato dell’energia>>. Inoltre, a seguito della fake news, è stato precisato che il meccanismo previsto non interverrà nell’immediato e che, quando lo farà, l’aumento non supererà il 2% degli attuali oneri (circa 2-2,20€ all’anno).
Infine, per quanto riguarda il problema dei clienti morosi, non potendo essere immediata la chiusura definitiva del contatore né tantomeno il processo di recupero crediti, il cliente potrebbe cambiare ogni volta il fornitore di energia, dando così il via al turismo energetico. Per ora, l’unica garanzia per il vecchio fornitore è il corrispettivo Cmor, fatturato a seguito del cambio fornitore dal nuovo venditore, quando il suo nuovo cliente risulti essere moroso nei riguardi del precedente fornitore. Ulteriore potrebbe essere il SII (Sistema Informativo Integrato), ossia un database contente tutti i clienti, consultabile dalle società del settore energetico per ottenere informazioni sul passato creditizio del possibile cliente finale
[1] <<Per il settore elettrico, gli oneri generali di sistema sono:
A2 a copertura degli oneri per il decommissioning nucleare
A3 a copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate
A4 a copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario
A5 a sostegno alla ricerca di sistema
As a copertura degli oneri per il bonus elettrico
Ae a copertura delle agevolazioni alle industrie manifatturiere ad alto consumo di energia
UC4 a copertura delle compensazioni per le imprese elettriche minori
UC7 per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali
MCT a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari
All’interno dei servizi di rete vengono applicate anche due ulteriori componenti perequative:
UC3: a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh.
UC6: a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. La UC6 è espressa in centesimi di euro/KW e centesimi di euro/kWh per i domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di euro/pp e centesimi di euro/kWh.>>
[2] Ponendo a carico dei venditori <<obblighi di garanzia autonoma da assicurare nel caso di inadempimento dei clienti finali nel corrispondere gli oneri di sistema>> l’Autorità ha esercitato illegittimamente un potere regolatorio in mancanza della norma attributiva del relativo potere. L’azione amministrativa è guidata dal principio di legalità (artt. 1,23,97 e 113 Cost); è la legge che deve individuare lo scopo pubblico da perseguire ed i presupposti essenziali per l’esercizio dell’attività amministrativa. In particolare, in relazione ad un potere regolatorio di un’autorità amministrativa indipendente vi può essere una <<dequotazione del principio di legalità in senso sostanziale, giustificata dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire>> che tuttavia impone un rafforzamento del principio di legalità in senso “procedimentale”; quest’ultimo si sostanzia <<tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore nell’ambito del procedimento di formazione degli atti regolamentari (Cons. Stato, VI, 2 maggio 2012, n. 2521; nello stesso senso, da ultimo, 20 marzo 2015, n. 1532)>>. Le norme che attribuiscono all’Autorità poteri di “etero-integrazione” suppletiva e cogente, nei contratti di distribuzione (art.2 L. n.481/1995) lo fanno in virtù di specifiche finalità determinate ex lege. <<Perciò il contenuto dei contratti viene integrato, secondo lo schema dell’art. 1374 Cod. civ., dall’esercizio del potere dell’Autorità ovvero qualora detti contratti contengano clausole difformi da quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità stessa – tali clausole vanno, ai sensi del primo comma dell’art. 1418 Cod. civ., ritenute nulle per contrarietà a norma imperativa (cfr. Cass., 27 luglio 2011, n. 16401)>>. Questa modalità di esercizio del potere, nel caso in esame, non è stata esplicata legittimamente: << l’Autorità ha esercitato un potere di integrazione contrattuale che non persegue le finalità predeterminate dalle disposizioni riportate lettera b e h>> (art.2 L. n.481/1995). Il principio di legalità è dunque violato <<nel senso di indirizzo verso lo scopo pubblico da perseguire>>. Infine, secondo il Collegio <<In difetto di una previsione legislativa circa il soggetto che subisce le conseguenze dell’inadempimento dei clienti finali, è lasciato all’autonomia contrattuale delle parti, nella stipulazione dei singoli contratti di trasporto, regolare eventualmente questo profilo.>>, da cui deriva l’indebita ingerenza del pubblico potere.
Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato “Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana” , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice.
Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all’età di 26 anni ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli.
Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi
di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”.
Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est.
Da ultimo ha coordinato l’agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con “Napoli con Ruotolo”, per il candidato Sandro Ruotolo.
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