martedì, Marzo 19, 2024
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Fusione dei comuni: quali vantaggi?

Negli ultimi anni il legislatore italiano ha avviato un processo di incentivazione verso le forme di semplificazione amministrativa, prevedendo una quantità considerevole di vantaggi. La ragione non risiede soltanto nel tentativo di riallinearsi allo scenario europeo degli enti locali, ma anche e soprattutto nella nuova concezione dei comuni, non più semplicisticamente intesi come enti caratterizzati dai soli elementi costitutivi “classici” del territorio e della popolazione: a ben vedere, infatti, questi devono anche e soprattutto essere posti nelle condizioni per raggiungere (od aspirare a raggiungere) un elevato livello di welfare. Converrà dunque passare in rassegna gli incentivi previsti dal legislatore per i comuni nati da fusione, che dovrebbero consentire proprio il raggiungimento di tale ultimo obiettivo.

Il primo incentivo da prendere in considerazione è rappresentato dai contributi straordinari statali erogati per dieci anni successivi alla costituzione del comune nato da fusione. La Legge di Stabilità per il 2017 ha previsto che tali contributi ammontano al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro. Si tratta di un vantaggio considerevole, se si considera che la norma in questione ha sostituito integralmente l’articolo 1 comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che inizialmente prevedeva una percentuale dimezzata (20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010) ed un tetto massimo di 1,5 milioni di euro anziché 2.

Inoltre, rientrano tra le disposizioni favorevoli per i comuni fusi quelle contenute all’interno delle leggi n. 183/2014, 56/2014 e 190/2014. Qui si prevede, tra le altre cose: l’allentamento del Patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell’ultimo triennio disponibile; l’applicazione, al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti, delle norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni; la possibilità di utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente; la possibilità per la legge regionale di fissare una diversa decorrenza degli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali (stabiliti dalla norma statale) per i comuni derivanti da fusione; l’esenzione dall’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali per i comuni istituiti mediante fusione che raggiungano una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti (o a 2.000 abitanti, se appartenuti a comunità montane), per un mandato elettorale; il mantenimento dei benefici stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali per i territori dei comuni estinti.

Inoltre, al fine di contrastare il campanilismo ed il naturale timore avverso tendenze “accentratrici”, l’art. 16 comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ammette la possibilità di prevedere, nello statuto dei comuni nati a seguito di fusione, l’istituzione di Municipi nei territori delle comunità di origine, in rappresentanza delle stesse. Si tratta di una soluzione atta a consentire adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità del comune cessato. D’altronde il legislatore nel 2014 ha previsto altresì la possibilità, per i comuni risultanti da fusione che istituiscano Municipi, di mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione.

Se tutto questo non dovesse bastare, i contributi regionali – a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 265/1999 – non figurano più come “eventuali” (come si evinceva dal testo originario della legge n. 142/1990), ma diventano obbligatori. Proprio il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ha previsto, d’altronde, che al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, compito delle Regioni è quello di disciplinare tali forme di incentivazione con l’eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo.

Insomma, i vantaggi risultano evidenti e concreti. Sta all’autonomia delle Regioni sfruttare l’occasione, avviando processi di fusione che, qualora andassero a buon fine (si veda il Trentino-Alto Adige), garantirebbero un miglioramento netto dell’attuale situazione in cui versano non solo i comuni, ma in generale gli enti locali italiani.

Per saperne di più sulle fusioni dei comuni leggi i precedenti articoli:

  1. Il riordino degli enti locali attraverso le fusioni dei comuni
  2. Fusione dei comuni: che valenza ha l’ascolto delle popolazioni interessate?

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

2 pensieri riguardo “Fusione dei comuni: quali vantaggi?

  • quanto potrebbe essere utile la fusione di due città di 180.000 e 250.000 che distano solo 4 km e sono separate da una striscia di mare, stoo parlando di Reggio Calabria e Messina. chiedo apporti da chi è più esperto per valutarne la convenienza.

  • Se si considera che tale idea, parte da un partito politico, ormai quasi estinto… e che è sempre stato al servizio dei burocrati di Bruxelles, il cui fine è quello di concentrare in poche mani il potere… NON CONVINCE.

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