I pareri dei Consigli Comunali sul Comune Unico
Il procedimento che conduce alla costituzione di un Comune Unico è scandito da una serie di atti previsti come obbligatori. Tra questi, come già evidenziato in un precedente articolo, obbligatorio è l’ascolto diretto delle popolazioni interessate, attraverso il referendum consultivo. Tuttavia, ciò che merita un approfondimento in questa sede è il valore che deve attribuirsi alle deliberazioni dei Consigli comunali.
Si tratta di un tema molto caldo e, spesso, frainteso. Infatti, la volontà politica manifestata in sede di Consiglio comunale, pure se legittimata dal voto popolare, non può arrogarsi sic et simpliciter il potere di decidere per conto dei cittadini, privando questi ultimi di un diritto costituzionalmente garantito. Il riferimento è, ovviamente, alla norma che prevede che “La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”[1].
L’ascolto delle popolazioni interessate a cui fa riferimento la disposizione in esame, se combinato con le singole normative regionali, è duplice. Infatti, se da un lato si può affermare con ragionevole tranquillità che tale ascolto si attui attraverso lo strumento referendario, da un altro lato non è chiaro in che misura debbano essere sentiti i Consigli comunali e che valenza attribuire al deliberato di questi ultimi.
Nel silenzio della normativa statale, necessario punto di riferimento è costituito dalle singole leggi regionali. Ad esempio, in Campania la legge n. 54/1974 prevede che “(I) I disegni e le preposte di legge regionale per la istituzione di nuovi Comuni (…) devono essere corredati:
- dal parere espresso dai Consigli Comunali dei Comuni interessati;
- dal parere espresso dal Consiglio Provinciale
(II) Nel caso di disegno di legge, i pareri di cui al comma precedente sono richiesti dalla Giunta preventivamente ed allegati al disegno con la deliberazione di presentazione al Consiglio.
(III) Nel caso di proposta di legge ad iniziativa di Consiglieri regionali o di altri legittimati all’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto, i pareri sono richiesti dalla Commissione Consiliare competente preliminarmente all’esame istruttorio della proposta.
(IV)I pareri di cui sopra vanno richiesti entro otto giorni e devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta”[2].
Da una prima lettura della norma appare evidente che, nonostante sia prevista l’obbligatorietà dell’ascolto dei Consigli Comunali dei Comuni interessati, non si faccia alcun riferimento alla vincolatività di questi pareri. Pertanto è opportuno ritenere che questi – conformemente al brocardo latino “ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit” – non sono vincolanti per la Regione, la quale può legittimamente proseguire nel procedimento di fusione anche in caso di voto contrario in sede di Consiglio Comunale.
Dunque, siamo di fronte ad un “ascolto” del tutto secondario rispetto a quello previsto dall’art. 133 Cost. poiché, mentre quest’ultimo assolve al ruolo fondamentale di garantire la partecipazione diretta della popolazione al procedimento di fusione, il primo incardina esclusivamente un “onere procedimentale” teso a fornire alla Commissione Consiliare competente un materiale di supporto all’esame istruttorio della proposta. A conferma di quanto detto, il referendum del 2011 in Campania per il Comune Unico di Ischia chiamò al voto i cittadini di tutti e sei i Comuni dell’isola [3], nonostante soltanto tre Consigli Comunali (Casamicciola, Ischia, Lacco Ameno) avessero espresso parere favorevole in tal senso.
[1] Art. 133, comma 2, Cost.
[2] Art. 8, Legge Regione Campania 8 novembre 1974.
[3] Delibera della Giunta Regionale del 28 marzo 2011, n. 123.
Andrea Amiranda è un Avvocato d’impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power.
Dal 2020 è Responsabile dell’area Compliance di Ius in itinere.
Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it