giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Trattativa Stato-Mafia: la sentenza della corte D’Assise di Palermo

Stato-mafia

è una locuzione che definisce una negoziazione tra funzionari dello Stato italiano e rappresentati di Cosa Nostra, organizzazione di tipo mafioso terroristico presente in Sicilia. Tale trattativa è portata avanti dalle stragi del ’92 e del ’93, con l’obiettivo di giungere ad un accordo di cessazione di tali meccanismi. Il fulcro dell’accordo consisteva nel porre fine alla così detta “stagione stragista” in cambio di attenuazione delle misure detentive, regolate dall’art. 41 bis. [1]

Le trattative stato-mafia,come è ovvio, coinvolgono diverse tematiche penali come i reati contro la personalità dello stato e anche altre fattispecie incriminatrici. Nella storia politica italiana in diverse occasioni si è posto il problema delle trattative dello Stato con associazioni di tipo criminoso;  tra gli anni Sessanta e Settanta infatti  lo Stato ha trattato con i terroristi palestinesi, concedendo loro il  trasporto di armi e personale sul territorio italiano per evitare che l’Italia  divenisse teatro di attacchi terroristici.  Spesso e in molte occasioni sono avvenute negoziazioni anche con i terroristi italiani, tra cui persino il più pericoloso e organizzato tra tutti i gruppi, quello delle Brigate Rosse. Il dibattito pubblico si è infiammato soprattutto nel ’78 quando venne sequestrato Aldo Moro. In merito alla vicenda del sequestro, risultava delicatissima l’individuazione della strategia politica da adottare; da un lato veniva sostenuta la STRATEGIA DELLA FERMEZZA, cioè la necessità che lo Stato non dovesse trattare con i terroristi, dall’altro emergeva la posizione di chi riteneva “UN DOVERE TRATTARE”, perché era in gioco la vita del Presidente del Consiglio. All’epoca si processò mediaticamente e politicamente la scelta di non accordarsi, con le associazioni per delinquere con finalità eversive, poiché questo aveva portato alla morte di Moro. Oggi invece, si discute e si processa la scelta di aver più volte trattato con associazioni per delinquere di tipo mafioso. Nel tempo è  cambiata la sensibilità dell’opinione pubblica e anche quella di alcune parti della magistratura, e secondo l’accusa accordarsi con i criminali costituisce di per sé, sempre un reato. Durante il periodo delle stragi mafiose che è culminato con gli attentati di Falcone e Borsellino, a cui seguirono uno sciame di altri attentati mortali o fortemente simbolici, lo Stato infatti tentò di arginare tali stragi con delle trattative. [2]

Di recente l’argomento è tornato vivo e precisamente il 20 aprile 2018 la Corte d’Assise di Palermo ha pronunciato la sentenza nel processo trattativa Stato-mafia. La teoria alla base della “trattativa Stato-mafia” non si limita a considerare questo singolo caso di specie, ma coinvolge molti altri processi, costituisce un vero e proprio tentativo di ricostruzione degli ultimi 25 anni di storia del nostro paese. Particolare attenzione ha suscitato durante il processo, il comportamento del boss Leoluca Bagarella, che senza attendere l’arringa del suo difensore ha inviato una memoria autografa alla Corte d’Assise di Palermo chiedendo di essere assolto dal reato, per non averlo commesso oppure in subordine l’applicazione dell’art. 649 c.p., che discipina il divieto di un secondo giudizio. Il padrino di Cosa Nostra si è improvvisato avvocato di se stesso, precisando che nessuno può essere punito due volte per lo stesso resto. In verità si ritiene che Bagarella non sia mai stato accusato in precedenza di violenza al corpo politico dello Stato, art. 338 c.p.  [4]

Nel capo di imputazione, accanto ad altre condotte  si contesta infatti agli imputati, il reato di cui all’art.338 c.p.  (aggravato ex art. 339 c.p. e ex art. 7 d.l. 152/91) che prevede: “Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi”. Secondo le parole di Giovanni Fiandaca, ordinario di diritto penale  presso l’Università degli Studi di Palermo, nel caso di specie il soggetto passivo del reato è il governo italiano, come organo costituzionale. La tutela degli organi costituzionali è prevista dall’art. 289 c.p., che è stato oggetto di riforma nel 2006. L’art. 289 recita quanto segue: “È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni”; dunque l’art. in esame si limita a considerare rilevanti atti violenti, motivo per cui i pubblici ministeri hanno ripiegato sull’art. 338 c.p., dal quale emerge l’esigenza di tutelare la libertà di autodeterminazione di organi collegiali politici, amministrativi, giudiziari ed imprese che svolgono servizi pubblici. Secondo Fiandaca questo appare un problema che è stato lasciato al caso. Si è perciò posta la questione dell’individuazione della norma incriminatrice, dovendo scegliere in alternativa tra l’art.289 e 338 del codice penale.

Si ricorda in questa sede che la riforma del 2006 ha stravolto la fisionomia dell’art. 289 sotto vari profili: in primo luogo è stato inserito il requisito della violenza ed espunto il generico riferimento al turbamento delle funzioni focalizzandosi esclusivamente sulla condotta di impedimento. Inoltre i limiti di pena sono stati drasticamente abbassati prevedendo una forbice edittale da 1 a 5 anni (in precedenza era prevista la reclusione non inferiore a dieci anni).

La riforma del 2006 non ha inciso invece sull’art. 338 che si delinea oggi come fattispecie base di riferimento, mentre l’art. 289 viene inquadrato come lex specialis. Ciò fa emergere un quadro completamente irrazionale: la condotta più grave di violenza per impedire l’attività degli organi costituzionali è punita con una pena più bassa, la condotta meno grave di mero turbamento nei confronti di un corpo politico è punita più gravemente. Dopo la riforma a favore dell’art. 338 emerge l’assurda clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 289 “qualora non si tratti di un più grave delitto” che prima si riferiva alle condotte di aggressione agli organi costituzionali che erano più gravi dell’attentato. Oggi la clausola di sussidiarietà opera anche rispetto all’art. 338 c.p. con il paradosso di averlo trasformato in fattispecie più grave.[5] Su tali premesse Fiandaca ha definito il processo “una boiata pazzesca”, il difetto principale emerge proprio per il tipo di reato ipotizzato, cioè la “minaccia al corpo politico dello Stato” (art.338, cp). Il governo italiano, ha spiegato più volte il professore, non è un corpo politico bensì un organo costituzionale, I pubblici ministeri avrebbero, quindi, dovuto  utilizzare l’articolo 289 cp, cioè gli atti violenti contro lo Stato. [6]

Il processo davanti alla corte d’assise di Palermo è iniziato il 27 maggio 2013, dopo 4 anni e 8 mesi di dibattimento, circa 220 udienze, centinaia di esami testimoniali, audizioni di politici eccellenti, dichiarazioni spontanee, schermaglie tra le parti, rivelazioni di piani di attentati e minacce, i giudici del tribunale di Palermo hanno emesso solo di recente la sentenza di primo grado, per il processo sulla cosiddetta “trattativa Stato-mafia”. Con tale decisione, la Corte di Palermo ha condannato Leoluca Bagarella a 28 anni di carcere con accusa di minaccia a corpo politico dello stato art. 338 c.p. Per lo stesso reato sono stati condannati anche gli altri imputati: Mario Mori a 12 anni, Giuseppe del Donno a 8 anni, Marcello D’Utri a 18 anni, Antonio Cinà a 12 anni e Antonio Subranni a 12 anni. È stato assolto invece l’ex ministro Nicola Mancino accusato di falsa testimonianza.

Il pm Vittorio Teresi ha precisato: «È stata confermata la tesi principale dell’accusa che riguardava l’ignobile ricatto fatto dalla Mafia allo Stato a cui si sono piegati pezzi delle istituzioni. È un processo che andava fatto ad ogni costo». Il pm ha concluso dicendo: “questo processo e questa sentenza sono dedicati a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e a tutte le altre vittime della mafia”. [7]

FONTI:

[1]  www.wikipedia.org: trattativa tra lo Stato Italiano e Cosa Nostra

[2] [5] AMARELLI G., LA CONTIGUITA’ POLITICO MAFIOSA profili politico-criminali, diplomatici e applicativi, dike giuridica editrice 2017

[3] www.giurisprudenzapenale.com: trattativa stato-mafia, la sentenza della Corte d’Assise di Palermo

[4] www.libertàegiustizia.it, trattative stato-mafia stessa difesa nel processo sia per Bagarella che per Mori

[6] Fusani C., [Interviste] La trattativa Stato-Mafia ed il pezzo mancante. “Occorre scoprire chi ha tradito Paolo Borsellino e i mandanti della strage”, www.notizie.tiscali.com

[7] www.ilfattoquotidiano.it 

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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