venerdì, Marzo 29, 2024
Uncategorized

Il Consiglio di Stato a proposito del limite all’applicabilità del principio dell’invarianza della soglia

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato[1], facendo luce sulla dibattuta questione relativa all’applicabilità o meno del principio dell’invarianza della soglia, a fronte della tempestiva impugnazione dell’atto di ammissione da parte di un concorrente.

La quaestio prende le mosse dalla necessità di coordinare la previsione di cui all’art. 95, comma 15, d.lgs 50/2016[2], a tenore del quale “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”, con la disposizione di cui all’art. 120, comma 2bis, c.p.a., per cui “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito di una valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante (…). L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata  dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”.

Invero, ferma restando la ratio della disposizione del codice dei contratti pubblici, chiaramente intesa ad evitare che, a soglia già cristallizzatasi, un concorrente intervenga contro l’ammissione di un altro alla gara al solo scopo di rimettere in discussione il calcolo delle medie e la soglia di anomalia – determinando, di fatto, una situazione di perenne incertezza e la conseguente caducazione dell’aggiudicazione intervenuta – va in ogni caso considerato che l’immediata e tempestiva impugnazione dell’atto di ammissione – senza attendere l’esito della gara e, dunque, l’aggiudicazione  – “non può non retroagire, una volta accolta, al momento della illegittima ammissione in quanto, diversamente ritenendo, la stabilizzazione della soglia sarebbe ‘sterilizzata’ da ogni eventuale illegittimità di una ammissione o esclusione tempestivamente contestata”.

Pertanto, i Giudici, ritenuto che la fase di ammissione ed esclusione delle offerte non possa dirsi conclusa fino allo spirare del termine per l’impugnazione immediata delle esclusioni ed ammissioni stesse, hanno concluso per l’inapplicabilità del principio dell’invarianza della soglia in caso di tempestiva impugnazione dell’atto di ammissione ad opera di un concorrente, dal momento che, diversamente, si approderebbe ad un eccessivo irrigidimento della norma, tale da consentire il paradosso di un’aggiudicazione di gara, anche a fronte di un’ammissione illegittima e prontamente impugnata.

 

 

[1] Consiglio di Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579.

[2] Disposizione già presente all’art. 38, comma 2bis, del d.lgs 163/2006, introdotto nel 2014.

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

Lascia un commento