Il Decreto Minniti: analisi sul potere d’ordinanza del Sindaco
A quasi dieci anni dall’ultimo pacchetto sicurezza (D.l. n. 92/2008), il Legislatore è intervenuto in materia con il D.l. n. 14 del 20 Febbraio 2017, conv. in L. n. 48 del 18 Aprile 2017 (Decreto Minniti) recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. La normativa presenta un raggio d’azione più ampio del suo predecessore, intervenendo con tutta una serie di disposizioni di modifica sul T.U.L.P.S., T.U.E.L., Codice della Strada, Codice Antimafia e delle Misure di Prevenzione ed infine sul Codice Penale. Le principali linee d’intervento del decreto sono tre:
- la previsione di una prima serie di misure d’attuazione dell’art. 118, comma 3, Cost. tramite la definizione di una serie di strumento relativi alla sicurezza integrata;
- la riforma dei poteri sindacali di ordinanza in materia di sicurezza urbana, lotta al degrado del territorio e tutela del decoro cittadino, il tutto attraverso una definizione legislativa dei rispettivi ambiti d’intervento;
- l’introduzione di nuove misure di prevenzione personale di competenza sia del Sindaco che del Questore, atte a garantire la piena fruibilità di determinati luoghi pubblici, caratterizzati da forti flussi di persone.
Il decreto si inserisce nel solco della riforma del 2008, ampliandone il raggio d’azione e riproponendo nuovamente il problema del coordinamento dei poteri del Sindaco con quelli delle altre amministrazioni coinvolte nella gestione della sicurezza sul territorio, in particolar modo in riferimento al Prefetto ed il Questore, autorità provinciali di pubblica sicurezza. La sicurezza a base della novella del 2017 viene intesa come <<condizione espansiva dell’individuo, alla quale viene riferita la possibilità di esprimere i propri diritti di libertà, individuale o collettiva, delineandosi dunque quale nuovo bene pubblico, volto a favorire l’inveramento dei diritti>>[1]: la sicurezza in questo modo viene identificata come un <<contesto ordinato e rassicurante>>[2] all’interno del quale si è liberi e pertanto, viene rappresentata come condizione per il libero esercizio dei propri diritti. Il Decreto Minniti in questo modo sembra propendere per una sicurezza intesa quale vero e proprio diritto alla sicurezza ovvero per una sua chiave di lettura da un punto di vista soggettivo tramite cui diventa precondizione della libertà, eliminando così dallo scenario la sicurezza oggettivamente intesa come sicurezza dei diritti, costruita sul soddisfacimento dei bisogni e dunque dei diritti di tutti.
A seguito della battuta d’arresto subita con la sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale, il Legislatore del 2017 ha cercato di porre rimedio alle criticità della vecchia disciplina, fornendo una definizione legislativa del concetto di sicurezza urbana con l’art. 4 del decreto legge n. 14/2017 conv. con modificazioni dalla legge n. 48/2017: <<Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni>>. Dall’elencazione dei possibili interventi, riguardanti, ad esempio, la riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità – soprattutto quella predatoria – e la promozione della cultura del rispetto della legalità, sembra che la chiave di lettura della “nuova” sicurezza urbana non sia più strettamente riconducibile alla sola materia statale dell’ordine pubblico e della sicurezza. Inoltre di pari passo con la sicurezza urbana, finalmente in attuazione dell’art. 118, comma 3 Cost., ritroviamo una dimensione integrata della sicurezza, da realizzarsi attraverso il concorso dei vari livelli di governo ed amministrazione: la sicurezza urbana si colloca così nel più ampio alveo della sicurezza integrata, anch’essa finalizzata al perseguimento del benessere delle comunità territoriali. Tuttavia, secondo parte della dottrina, la nozione di sicurezza urbana continua ad essere permeata da un carattere di <<versatile ambiguità>>[3]: nozioni caratterizzate da margini così indefiniti venivano indicate da Massimo Pavarini come <<concetti pigliatutto>>[4] capaci di ricomprendere al loro interno conflitti e disagi di ogni natura e provenienza, richiamare un concetto unitario spendibile socialmente, politicamente e mediaticamente ed infine, attivare <<modalità di regolazione e di disciplinamento più agili (con meno garanzie) del tradizionale intervento penale e insistenti su un campo sempre più esteso della vita urbana>>[5].
La definizione della sicurezza urbana fornita dall’art. 4 viene poi completata da altre disposizioni presenti all’interno del decreto che ne precisano il contenuto: all’art. 5 troviamo i patti di attuazione per la sicurezza urbana il cui scopo è quello di individuare <<in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano>>. Ancora, indicando gli obiettivi primari che i patti dovranno perseguire, il decreto specifica ulteriormente la nozione di sicurezza urbana che così finisce per ricomprendere la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, la promozione e la tutela della legalità, la promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale. Un’ulteriore precisazione degli ambiti d’intervento della sicurezza urbana è poi fornita dall’art. 7 del decreto: tra le misure che possono formare oggetto dei patti di cui all’art. 5[6] ritroviamo sia <<l’incremento dei servizi di controllo del territorio per la sua valorizzazione>> sia la <<messa in opera a carico dei privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati>>.
Il Decreto Minniti è intervenuto in maniera incisiva sul potere di ordinanza sindacale disciplinato dagli artt. 50 e 54 T.U.E.L. Rispetto al passato, il decreto cerca di individuare in maniera precisa gli ambiti di intervento ed i presupposti del suddetto potere, anche alla luce di quanto indicato dalla sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale[7]. L’art. 8 del decreto ha provveduto a rimodulare tanto i poteri del Sindaco quale ufficiale di governo quanto quelli come rappresentante della comunità locale. In quest’ultima veste, accanto al potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l’art. 8, lett. a,) n. 1, ha arricchito il comma 5 dell’art. 50 del T.U.E.L., conferendo al Sindaco il potere – sempre contingibile ed urgente – di adottare ordinanze <<in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche>>; ancora, in relazione alle materie di cui all’art. 50, comma 5, T.U.E.L., il decreto ha previsto l’introduzione, sempre all’art. 50 del testo unico, del comma 7-ter secondo cui <<nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico>>. Inoltre al Sindaco viene altresì attribuito un potere di ordinanza ordinario dall’art. 8, lett. a), n. 2 del decreto che introduce un nuovo comma 7-bis secondo il quale <<al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche>>. In questo modo il Legislatore ha ampliato i casi in cui il Sindaco può intervenire, con ordinanze contingibili ed urgenti e non, come rappresentante della comunità locale e nell’esercizio delle sue competenze amministrative, al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico rispetto al Prefetto[8] o al Ministro dell’Interno. Dette novità poi, devono essere lette unitamente con le modifiche apportare all’art. 54, comma 4-bis del T.U.E.L., secondo cui <<i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4[9] concernenti l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti>>.
Tenendo a mente i contenuti dell’art. 2 del D.M. 5 Agosto 2008[10], possiamo osservare come la strada scelta dal Legislatore, nell’emanazione della nuova normativa, sia stata sostanzialmente quella dello “spacchettamento” della precedente disciplina: le fattispecie elencate infatti, si rivelano essere le stesse del decreto ministeriale del 2008[11] – o loro sub specie – seppur ora ripartite tra gli artt. 50 e 54.
Il Sindaco dunque risulta così titolare di un potere di ordinanza per le ipotesi riconducibili alla sicurezza pubblica (art. 54) e di un altro, riconducibile ad ipotesi estranee alla sicurezza pubblica[12](art. 50). In relazione alle fattispecie elencante nell’art. 54, comma 4-bis, parte della dottrina[13] ha rilevato come il Legislatore abbia <<perso l’occasione di coordinare i rimedi ridefiniti con altri già ravvisabili nell’ordinamento e sostanzialmente ad essi in parte sovrapponibili>>: ci si riferisce alle fattispecie di abusivismo, espressamente richiamate dal comma novellato, ed a quanto previsto dall’art. 3, comma 16. 17 e 18 della Legge 15 Giugno 2009, n. 94[14]. Quest’ultima norma, è sicuramente considerabile come un rimedio tipico che in quanto tale escluderebbe il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente[15]. Infine, gli ambiti coperti dal potere contingibile ed urgente del Sindaco ex art. 50, comma 5, sono stati altresì assoggettati al concorrente potere regolamentare dei Comuni, grazie all’introduzione del nuovo comma 7-ter all’interno dell’art. 50. Secondo parte della dottrina[16], quest’innovazione nasce per spingere i Comuni “a scegliere questa strada” in virtù del fatto che, i settori di sicurezza “secondaria” spesso difettano dei requisiti di contingibilità ed urgenza, <<come attestata la giurisprudenza amministrativa che spesso ha annullato proprio per questo motivo tali provvedimenti>>[17] sia per ragioni più sistematiche legate alla maggiore democraticità e tutela delle minoranze della procedura regolamentare. Ovviamente è da escludere qualsiasi fungibilità tra i due strumenti: il potere derogatorio riconosciuto all’ordinanza contingibile ed urgente mai potrà appartenere allo strumento regolamentare; tutt’al più il carattere straordinario del potere di ordinanza viene enfatizzato da questa nuova previsione che sembra sottolineare il carattere temporaneo ed emergenziale del potere sindacale, contrapponendolo al carattere ordinario e stabile[18] della via regolamentare[19]. La nuova disciplina in tema di sicurezza urbana sembra che abbia ereditato dal precedente pacchetto sicurezza, secondo la dottrina maggioritaria, il carattere evanescente delle finalità indicate dal Legislatore che mal si conciliano con <<i canoni di pregressa tassatività fissati dalla già ricordata sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale>>[20].
La problematica relativa alla genericità delle formulazioni prescelte, attinente tanto alle modifiche apportate all’art. 50 quanto all’art. 54 del testo unico, potrebbe essere attenuata grazie al <<richiamo al vincolo dell’indifferibilità e dell’urgenza>>[21] proprio delle ordinanze extra ordinem, facendo leva sulla costante e stringente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui <<la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come l’assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile>>[22], legittimando così la natura extra ordinem di detti provvedimenti amministrativi soltanto in via residuale, come chiusura del sistema, sennonché, è proprio la natura stessa delle finalità indicate dal Legislatore ad ostare ai requisiti della contingibilità, indifferibilità ed urgenza: <<il limite di fondo dell’impostazione normativa in esame sembra risieda nell’aver confezionato una disciplina di legge che gemma ampiamente dal D.M. 5 Agosto 2008 senza aver considerato che quel decreto ministeriale era figlio di una scelta del legislatore ordinario ove il potere di ordinanza in tema di sicurezza urbana sarebbe stato destinato a prescindere dai presupposti di contingibilità, indifferibilità ed urgenza>>[23].
Per quanto attiene al valore da attribuire all’elencazione delle specifiche fattispecie richiamate nella normativa, parte della dottrina[24] nonché la prima giurisprudenza[25] in materia propendono per il suo carattere tassativo e vincolate. Inoltre una problematica di non poco conto, generata dallo spacchettamento operato dalla novella legislativa, è identificabile con il rischio di sovrapposizione tra i rinnovati poteri di ordinanza – verificabile anche in relazione alla distinzione tra poteri ordinari e poteri straordinari in virtù del nuovo comma 7-bis dell’art. 50, a cui conseguirebbe una <<preoccupante>>[26] moltiplicazione delle fattispecie del potere sulla base di perimetri indefiniti e sfuggenti: nonostante la scomposizione della sicurezza urbana in “primaria” e “secondaria” specchio, rispettivamente, della veste di rappresentante della comunità locale e di quella di ufficiale di governo, l’ipotesi prospettata si manifesta nel caso dei provvedimenti in grado di incidere sugli orari degli esercizi commerciali che vendono o somministrano bevande alcoliche. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, potrebbe intervenire in materia tramite il potere conferitogli dall’(inalterato) art. 54, comma 6, T.U.E.L. nei <<casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana>>. Ancora, qualora il provvedimento sia finalizzato alla prevenzione di episodi di violenza <<legati all’abuso dell’alcool>>, sempre in qualità di ufficiale di governo, il Sindaco potrebbe intervenire in materia sulla scorta del novellato art. 54, comma 4-bis, T.U.E.L. Inoltre, il suddetto sdoppiamento del potere lo ritroviamo all’interno delle norme che regolano i poteri di intervento del Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, in particolare all’interno del nuovo comma 7-bis dell’art. 50, T.U.E.L. secondo il quale <<il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e dei riposo dei residenti>> può limitare, tramite un ordinanza non contingibile ed urgente e per un periodo non superiore a 30 giorni, gli orari di vendita – anche per asporto – e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Un ulteriore potere intervento in suddetta materia è conferito dal novellato art. 50, comma 5, T.U.E.L., secondo cui il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale può adottare ordinanze contingibili ed urgenti, ancora una volta <<con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo>>. Infine, laddove l’atto da adottare nella suddetta materia debba avere una portata stabile ovvero nel caso in cui l’esigenza cui risponde non sia limitata nel tempo, sopperirà l’(inalterato) art. 50, comma 7 del T.U.E.L. – che secondo la Corte Costituzionale[27] è anche preordinabile al presidio della quiete pubblica – secondo cui <<il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale gli orari degli esercizi commerciali>>. L’emanazione di uno di questi atti dal Sindaco, in qualità di ufficiale di governo ovvero come rappresentante della comunità locale, non è immune da conseguenze pratiche. Le ordinanze ex art. 50 T.U.E.L. non saranno soggette al potere di controllo – e dunque all’eventuale annullamento ufficioso – del Prefetto, residuando così il solo strumento del ricorso al giudice amministrativo. Ancora, per le ordinanze adottate ex art. 54, T.U.E.L, è espressamente prevista la loro esecutorietà[28] mentre lo stesso non si può dire per quelle previste dall’art. 50 che anzi <<parrebbe da escludere, alla luce della codificazione del principio di legalità/tipicità anche per la fase esecutiva del provvedimento, avvenuta come è noto con l’introduzione dell’art. 21-ter nella legge n.241/1990, ad opera della riforma del 2005>>[29]. Inoltre, sempre in tema di ordinanze a <<tutela della quiete>>[30], la moltiplicazione delle fattispecie di potere avviene in riferimento al potere di ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, ed il potere non contingibile ed urgente previsto dal comma 7-bis dello stesso articolo. Quest’ultimo, per non incappare nuovamente nella scure del Giudice delle Leggi, è stato concepito in modo tale da rispondere all’esigenza di predeterminazione legislativa – anche dal punto di vista del contenuto – secondo i moniti espressi dalla sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale, finendo così sia per <<assomigliare alla figura dell’atto necessitato>>[31] sia per essere schiacciato tra l’analogo potere emergenziale del comma 5 e l’ordinario potere previsto dal comma 7 dell’art. 50, tant’è che quasi <<si fatica un po’ a comprenderne l’autonomia>>[32]. La disposizione è preordinata tanto alla <<tutela della tranquillità e del riposo dei residenti>> quando a quella <<dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi>> e parte della dottrina[33] osserva come, in linea generale, la locuzione “evento” mal si concili con un termine quale 30 giorni[34], <<salvo a volerle attribuire un’accezione così ampia da confondersi con l’intensificarsi ad esempio, dei flussi di frequenta in particolari stagioni>>[35]. Così delineato, il potere di intervento del Sindaco, appare sia <<derogatorio della competenza del Consiglio Comunale>>[36] sia confliggente con le disposizioni in materia di liberalizzazione[37], spesso risultata soccombente[38] nel bilanciamento con il <<valore della pubblica quiete>>[39].
[1]Relazione illustrativa al disegno di legge reperibile al:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0049720
[2] G.Mosconi, Op. Cit.
[3] C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto), un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017.
[4] M. Pavarini, L’amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia, Carrocci, Roma, 2006.
[5] C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, Op. Cit.
[6] Ed anche in relazione agli accordi di cui all’art. 3 del decreto.
[7] Ricordiamo che, con detta decisione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4 del T.U.E.L. limitatamente alla parte della locuzione <<anche>> inserita prima delle parole <<contingibili ed urgenti>>che era stata introdotta dal D.l. n. 92/2008. Le nuove ordinanze ordinarie non erano assimilabili alle tradizionali ordinanze contingibili ed urgenti e pertanto, non consentivano alcuna deroga alle norme legislative o regolamentari vigenti. Tuttavia, in virtù della formulazione della norma, le ordinanze ordinarie risultavano l’ <<esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico identificato dal legislatore nell’esigenza di prevenire e di eliminare grai pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana>>. La norma contrastava con il principio di legalità sostanziale che non permette l’attribuzione di poteri amministrativi assolutamente indeterminati. Si rinvia al Capitolo II, par. 3.1 L’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4 T.U.E.L: sentenza n.115/2011.
[8] Il quale in passato si è rilevato essere una figura centrale in materia, grazie al suo potere di annullamento relativo alle ordinanze emesse dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo ex art. 54, comma 4, T.U.E.L.
[9] Art. 54, comma 4, T.U.E.L.: <<Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.>>
[10] In particolar modo ci si riferisce al comma 2, lett. a) e lett. d).
[11] Tuttavia, rispetto alla precedente disciplina, in sede di conversione del D.l. n. 14/2017, è stata aggiunta la possibilità che i provvedimenti emanati dal Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale possano essere finalizzati anche a superare situazioni di grave degrado dell’ambiente.
[12] A cui si deve aggiungere il neonato potere di ordinanza non contingibile ed urgente ex art. 50, comma 7-bis, T.U.E.L.
[13] A. Manzione, Poteri di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e profili critici dopo il decreto legge n. 14 /2017, www.federalismi.it, 2017; S.Gardini, Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti. Nuovi scenari e nuovi poteri, www.federalismi.it, n.15/2018.
[14] Art. 3, comma 16: <<Fatti salvi i provvedimenti dell’autorita’ per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni>>.
Art. 3, comma 17:<< Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso
in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio>>.
Art. 3, comma 18:<<Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento e’ trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600>>.
[15] Secondo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza n.7931/2013, le norme dell’art. 3 della legge attribuirebbero al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio ordinario ovvero a priori da situazioni contingibili ed urgenti.
[16] G. Tropea, I nuovi poteri di Sindaco, questore e prefetto in materia di sicurezza urbana (dopo la legge Minniti), www.federalismi.it, 1/2018.
[17] G. Tropea, Op. Cit.:<< Tar Lazio, 26 aprile 2017, n. 2012, sulla ordinanza n. 122/2016 del comune di Roma, con cui si vietava «qualsiasi attività che prevede la possibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo di denaro» (nota alle cronache come ordinanza sui centurioni). In tal caso i giudici non hanno semplicemente negato la sussistenza della contingibilità e dell’urgenza, ma hanno altresì prospettato un «dovere dell’amministrazione di adottare la disciplina organica della attività svolta dai cd centurioni», quale strumento fisiologico doveroso per regolamentare in via generale la materia>>.
[18] V.Antonelli, La sicurezza in città ovvero l’iperbole della sicurezza urbana, Istituzioni del Federalismo, 2018.,a tal proposito parla dell’avvenuta <<valorizzazione della potestà regolamentare comunale>> che in tal modo recupera il suolo che nel 2008 le venne sottratto dalle ordinanze non contingibili ed urgenti, esercitato dal Sindaco come potere sostanzialmente normativo.
[19] Quest’ultima comunque sarà tenuta al confronto con il principio di legalità sostanziale della sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale.
[20] A. Manzione, Op.Cit;
[21] G. Tropea, Op. Cit
[22] Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2697/2015; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 926/1994.
[23] C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, Op. Cit.;
[24] V.Antonelli, Op. Cit
[25] T.A.R Sardegna, Sez. I, sentenza n. 548/2018
[26] S.Gardini, Op. Cit.
[27] Corte Costituzionale, sentenza n. 220/2014.
[28] Art. 54, comma 7, T.U.E.L. : <<Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.>>
[29] G. Tropea, Op. Cit
[30] A. Manzione, Op.Cit.
[31] C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, Op. Cit.
[32] C. Ruga Riva, R. Cornelli, A. Squazzoni, P. Rondini, B. Biscotti, Op. Cit.
[33] A. Manzione, Op.Cit.
[34] Termine che, prima del passaggio parlamentare, era pari a 60 giorni.
[35] A. Manzione, Op.Cit.
[36] A. Manzione, Op.Cit.
[37] Ci si riferisce all’art. 35, comma 6, del D.l. 6 Luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 Luglio 2011, n. 111 ed all’art. 31, comma 1 del D.l. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 Dicembre 2011, n. 214, che riconoscono come <<principio generale dell’ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi genere, compresi gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, con conseguente caducazione di tutti i provvedimenti amministrativi, anche di natura generale e regolamentare che ponevano limiti agli orari stessi>>. Consiglio di Stato, Sez. V., sentenza n. 70/2014.
[38] Si segnala l’approccio del T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, sentenza n. 186/2014, secondo cui le norme in tema di liberalizzazione avrebbero soppresso il potere dell’art. 50, comma 7 e l’intento di protezione dal rumore andrebbe perseguito con i mezzi ordinari finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, mentre in relazione all’ordine pubblico potrebbe essere fronteggiato con l’ordinanza contingibile ed urgente nelle more dell’eventuale esercizio dei poteri del Questore ex art. 100, R.G. n.773/1931.
[39] G. Tropea, Op. Cit
Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato “Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana” , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice.
Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all’età di 26 anni ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli.
Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi
di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”.
Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est.
Da ultimo ha coordinato l’agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con “Napoli con Ruotolo”, per il candidato Sandro Ruotolo.
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