Il delitto preterintenzionale nel caso di Torino
Cass., Sez. V, n. 13192 del 26.03.2019 – scarica il testo qui
Lo spray, la folla, la morte
Era il 3 giugno del 2017 quando a Torino, in Piazza San Carlo, in occasione della trasmissione della partita della Champions League su un maxi schermo, uno spray al peperoncino provocava la reazione a catena di panico tra gli spettatori che, scappando all’impazzata in ogni direzione, si calpestavano a vicenda, provocando più di 1500 feriti e due morti. Quattro è il numero degli imputati, tutti giovanissimi e incastrati dalle intercettazioni telefoniche, i quali, di recente, avrebbero chiesto il patteggiamento. L’accusa nei loro confronti è stata di omicidio preterintenzionale ed i Pubblici Ministeri hanno chiesto una condanna che si aggira intorno ai 14 anni di reclusione ciascuno.[1]
Il 26 marzo del 2019, però, la Cancelleria della V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ricevuto in deposito una sentenza con cui si rigetta il ricorso di uno degli imputati motivato dalla lamentata insussistenza del delitto di cui all’art. 584 c.p., ossia di omicidio preterintenzionale contestato a suo carico.
In via preliminare, occorre definire la figura dell’omicidio preterintenzionale che consiste nella circostanza di chi “con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 cagiona la morte di un uomo”, il quale è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
L’omicidio preterintenzionale si caratterizza per la presenza di due elementi di natura soggettiva, quali:
- La volizione dell’evento (che può consistere in percosse o lesioni personali);
- La realizzazione involontaria di un evento più grave (come la morte e per la dottrina soltanto essa), causalmente collegato ad una condotta sorretta dalla volontà dell’evento meno grave.[2]
Requisito oggettivo di questa fattispecie è, invece, la “direzione degli atti”, che comprende in sé anche soltanto il tentativo di reato a cui consegua la morte; perciò, il dolo richiesto ai fini della configurazione dell’omicidio preterintenzionale può anche essere soltanto eventuale (orientamento maggioritario della Cassazione, Cass. Pen. Sez. II, 8 gennaio 2015 n. 301).
Nel caso di specie, all’imputato veniva contestato di aver spruzzato uno spray urticante al peperoncino verso gli spettatori della piazza al fine di commettere una rapina; di conseguenza, gli spettatori avevano avvertito forti bruciori alla gola e, muovendosi in massa repentinamente e violentemente, generavano una fuga scomposta che determinava il ferimento di tantissime persone e lo schiacciamento di una donna. La fuga e le lesioni venivano così interpretate quali diretta conseguenza della condotta degli imputati e la morte della donna era stata qualificata come reato di omicidio preterintenzionale ad opera di coloro che avevano spruzzato il gas urticante, in combinazione con l’istituto dell’aberratio ictus prurilesiva ex art. 82 co. 2 c.p.
Quest’ultima ricorre quando “oltre alla persona alla quale l’offesa sia diretta, viene offesa persona diversa (nel caso di specie, la donna rimasta schiacciata dai movimenti inconsulti della folla) non solo per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato – errore insussistente nella fattispecie, in quanto l’imputato ha leso con lo spray urticante soggetti che intendeva effettivamente offendere -, ma anche per “altra causa”, nella specie individuata nella reazione di panico che si è scatenata nella folla dopo lo spruzzo dello spray urticante”[3]
I difensori del ricorrente, per converso, hanno rifiutato tale conclusione, affermando, nell’unico motivo di ricorso, che non c’era relazione di continuità tra la condotta del ricorrente, quale causa scatenante i movimenti della folla e gli ulteriori movimenti che, secondo alcuni rilievi, avrebbero determinato la morte della donna.
I ricorrenti hanno discusso, dunque, il nesso di causalità così come era stato individuato dai giudici, rilevando che l’evento dello “spray” e l’evento morte erano collocati in due diversi momenti temporali e che la morte della donna era avvenuta in un altro lato della piazza.
Confutata e osteggiata è stata proprio la qualificazione giuridica del fatto come omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. sulla base dell’assenza tra la condotta condotta dell’imputato, il movimento della folla ed il decesso.[4]
A questo punto, viene in luce un controverso aspetto dell’omicidio preterintenzionale: qual è la dimensione dell’elemento soggettivo richiesto in capo all’agente? Che tipo di dolo si richiede per determinarsi la causalità tra l’evento voluto e quello che si è effettivamente realizzato?
La dottrina dominante e la giurisprudenza prevalente hanno ricostruito l’omicidio preterintenzionale come dolo misto a responsabilità oggettiva:
- Il dolo misto è riferito al reato-base;
- La responsabilità oggettiva si riferisce all’evento più grave non voluto, che resta del tutto estraneo alla proiezione dell’elemento volitivo e si ascrive all’agente in base ad un accertamento del semplice nesso di causalità materiale.[5]
Quindi, ai fini della sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 584 c.p. “è necessario e sufficiente che l’autore dell’aggressione abbia realizzato una condotta dolosa diretta a ledere o percuotere e che sussista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti compiuti e la morte della vittima”[6], prescindendo da qualunque indagine sulla prevedibilità dell’evento e sull’elemento psicologico.
Sulla base di queste asserzioni, i giudici aditi nel ricorso di specie hanno sostenuto che non c’è dubbio sulla qualificazione giuridica del fatto e sul nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e il decesso della donna del caso di specie.
In particolare, se l’art. 584 c.p contempla come presupposti gli atti diretti a commettere uno dei delitti ex art. 581 e 582 c.p., è chiaro che la condotta dell’agente si pone come elemento costitutivo del delitto di omicidio preterintenzionale, a prescindere dal fatto che lo stesso volesse porre in essere le percosse o le lesioni nell’ambito della commissione di un altro delitto (il disorientamento della folla e la rapina). Inoltre, secondo i giudici, il ricorrente ha colpito l’obiettivo di annullare o limitare la capacità di determinazione degli spettatori presenti, provocando loro addirittura delle vere proprie lesioni. “È in fatti un orientamento consolidato […] che, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende necessariamente alterazioni di natura anatomica, […] bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una […] compromissione delle funzioni dell’organismo […] significativa.”[7] In questo caso, gli effetti derivanti dal gas urticante hanno prodotto alterazioni funzionali nell’organismo degli spettatori, provocando bruciori in gola e difficoltà di respirazione. In più, la condotta posta in essere può e deve sussumersi nella fattispecie dell’omicidio preterintenzionale in sinergia con l’aberatio ictus plurilesiva ex art. 82 c. 2 c.p proprio perché, oltre alla persona alla quale l’offesa sia diretta, c’è stata l’offesa di una persona diversa; l’evento morte non è stato provocato al destinatario dell’azione ma ad un soggetto diverso che è restato schiaccciato dal movimento della folla. “l’aberratio ictus ricorre non soltanto quando l’offesa a persona diversa rispetto a quella cui la stessa offesa era diretta sia dovuta ad errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, ma anche quando sia dovuta ad altra causa. Questa altra causa, eziologicamente collegata alla condotta dell’indagato è stata, come detto, individuata […] nella reazione di panico che si è scatenata nella folla dopo lo spruzzo dello spray urticante. Quindi, per i giudici, la morte della spettatrice è stata determinata non dallo spruzzo del gas, ma dal c.d. Effetto Domino verificatosi repentinamente e questa struttura è compatibile con l’omicidio preterintenzionale.
La Corte precisa, a questo punto, che tale ragionamento è in linea con la propria tesi dominante, ossia: “ai fini della positiva valutazione della sussistenza del nesso causale del delitto di omicidio preterintenzionale, non rileva che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o lesioni voluto dall’agente, potendo trattarsi di un evento successivo seppur eziologicamente collegato alla causa iniziale posta in essere dall’agente.”[8]
Sulla scorta di queste elaborate deduzioni, si è concluso con una breve ma incisiva risoluzione: per effetto della combinata applicazione dell’art. 82 co.2 c.p. e dell’art. 584 c.p., l’imputato risponde dell’evento arrecato alla vittima, “come se” quest’ultima fosse stata l’effettiva destinataria della sua offesa. [9]
[1] “La banda dello spray di piazza San Carlo vuole patteggiare per le rapine in trasferta”, marzo 2019, disponibile qui: https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/03/19/news/la_banda_dello_spray_di_piazza_san_carlo_vuole_patteggiare_per_le_rapine_in_trasferta-222005249/
[2] Garofoli R., Diritto Penale Parte Speciale – compendi superiori, Nel diritto editore, V Ed., 2017-2018
[3] Massima, Riv. Giur. Online, disponinile qui:
[4] Cass., Sez. V, n. 13192 del 26.03.2019
[5] Cass. Pen., 8 giugno 2006, n. 19611
[6] Cass. Pen., 13 maggio 2004, n. 43524
[7] Cass., Sez. V, n. 13192 del 26.03.2019
[8] Cass., Sez. V, n. 13192 del 26.03.2019
[9] Cass., Sez. V, n. 13192 del 26.03.2019
Fonte immagine: www.lastampa.it
Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli.
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano.
Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo “Il dolo eventuale”, con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello.
In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici.
Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere.
Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell’organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.