giovedì, Maggio 2, 2024
Di Robusta Costituzione

Il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza: un diritto da salvaguardare dalla disponibilità della maggioranza contingente?

A cura di Flaviana Cerquozzi

SOMMARIO: 1. La Francia inserisce il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza in Costituzione 2. Il regresso di un diritto:  la sentenza Dobbs e l’originalismo statunitense 3. Il diritto all’interruzione di gravidanza in Italia e l’effettività della tutela 4. Confini costituzionali e prospettive di un diritto controverso

“Ho sempre sostenuto e continuo a sostenere, confortato da nuovi argomenti, che i diritti dell’uomo, per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro i vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non tutti per sempre”.

(Norberto Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, 1990, p. XIII)

  1. La Francia inserisce il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza in Costituzione

La Francia è il primo Stato al mondo ad inserire espressamente il diritto all’interruzione di gravidanza in Costituzione.

L’iniziativa di revisione è stata presidenziale[1]: il 12 dicembre del 2023 il Presidente ha depositato il Projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, con il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre del 2023. Successivamente il progetto è stato adottato– il 30 gennaio 2024 – dall’Assemblée Nationale  e – il 28 febbraio 2024-  dal Senato. Pertanto, ai sensi dell’articolo 90 della Costituzione francese, il Presidente della Repubblica ha convocato, con decreto del 29 febbraio 2024, il Parlamento in seduta comune (al Congresso), il quale, il 4 marzo del 2024, ha approvato a stragrande maggioranza il progetto di legge con 780 voti favorevoli, 72 contrari e 50 astensioni.

Il nuovo articolo 34 della Costituzione Francese prescrive che: « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse » (La legge determina le condizioni nelle quali si esercita la libertà della donna, che le è garantita, di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza”).

Il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza è presente in Francia dal 1975, con legge ordinaria, la legge Veil[2]. Elevarlo a diritto costituzionale significa renderne più difficile la sua abrogazione, poiché non è più sufficiente una legge ordinaria per abrogarlo o limitarlo,  ma una legge costituzionale, con un iter più complesso e una maggioranza qualificata – che comprende l’incontro tra le forze di maggioranza e di opposizione -.

In Francia le forze politiche che contestano espressamente il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza sono nettamente in minoranza – si pensi che, dei 72 parlamentari che hanno votato contro tale revisione costituzionale, nessuno ha messo in discussione la legge Veil -, eppure si è avvertita la necessità di dare a questo diritto una veste costituzionale.

In primo luogo, l’aver inserito tale diritto in Costituzione ha un chiaro valore simbolico per il mondo intero, considerando che il 24 giugno 2022 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto federale all’aborto e ha permesso ai singoli Stati di vietarlo o limitarlo.

Ma non solo, la senatrice Mélanie Vogel ha posto l’accento sulla necessità di tutelare una conquista dell’emancipazione femminile direttamente in Costituzione, al fine di porlo a riparo da eventuali ripensamenti.  Ha specificato, infatti, che non bisogna aspettare che un diritto sia minacciato per tutelarlo, ma approfittare della “fortuna di avere, nella società e all’interno del Parlamento, una maggioranza che considera l’aborto un diritto fondamentale”, poiché “non si assicura la casa quando va in fiamme”.

Pertanto, inserire espressamente un diritto in Costituzione, seppure non abbia un risvolto immediato nella vita delle persone, non può mai meramente rappresentare un riconoscimento simbolico perché, in ogni caso, inserire un diritto in Costituzione significa cristallizzare una conquista storica: un diritto che finalmente viene riconosciuto come fondamentale all’interno di una società.

  1. Il regresso di un diritto: la sentenza Dobbs in ossequio all’originalismo statunitense

Il valore della conquista storica sugellata in Francia si apprezza proprio facendo riferimento ad altri Stati, posto che negli ultimi anni sembra esserci un regresso di tale diritto –  si pensi che in Polonia il Tribunale costituzionale  ha deciso, il 22 ottobre 2020, di disconoscere i diritti consolidati delle donne polacche portando a un divieto de facto dell’aborto – . 

In questa direzione ha sicuramente suscitato scalpore la sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization del 24 giugno 2022[3]:  sentenza con la quale la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato l’overruling delle sentenze Roe v. Wade (1973) e Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey(1992).

Prima del caso Roe l’aborto era disciplinato da ciascuno Stato federale (si pensi che in almeno trenta Stati era considerato reato e negli altri Stati veniva considerato legale soltanto in casi estremi come pericolo per la salute della donna, stupro, incesto, malformazioni del feto). La questione posta nei casi Roe e Casey verteva proprio su questa questione fondamentale, ossia se la Costituzione federale riconoscesse un diritto all’interruzione volontaria di gravidanza anche in assenza dei casi supra menzionati – ricollegandolo, pertanto, ad una libera scelta della donna. La Corte Suprema in questi casi ha riconosciuto il diritto all’aborto collegandolo al diritto alla privacy, inteso come diritto alla libera scelta di ciò che attiene alla sfera più intima dell’individuo. La sentenza Roe v. Wade, pertanto, è divenuta una pietra miliare nell’ordinamento statunitense in quanto, riconoscendo il diritto all’interruzione della gravidanza come diritto costituzionale (collegandolo alla clausola del due process of law contenuta nel XIV Emendamento)[4], questo viene sottratto all’ingerenza statale nella libera scelta della donna.

Circa cinquant’anni dopo la Corte Suprema interviene nuovamente sull’argomento e annulla la pronuncia Roe vs. Wade, giudicandola “errata” in quanto la Costituzione non prevederebbe espressamente un diritto all’interruzione volontaria di gravidanza.

Tale annullamento ha avuto quale effetto la possibilità per i singoli Stati federali di scegliere sull’esistenza del diritto d’aborto: tale diritto viene privato dello status di diritto fondamentale e, perdendo la protezione offerta dallo scrutinio delle Corti federali, viene riassorbito nella competenza del legislatore statale.

Nel parere redatto dal giudice Samuel Alito, si legge: «Abortion presents a profound moral question. The Constitution does not prohibit the citizens of each State from regulating or prohibiting abortion. Roe and Casey arrogated that authority. We now overrule those decisions and return that authority to the people and their elected representatives».

La sentenza Dobbs, pertanto, è espressione dell’originalismo, una corrente interpretativa che verte sull’assunto in base al quale l’interprete dovrebbe attenersi fedelmente alla lettera del testo originale della Costituzione. In questo senso, tale sentenza non condannerebbe il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza, ma aderirebbe semplicemente alla teoria della c.d.  “Costituzione neutrale[5]: la Costituzione statunitense non sarebbe né  a favore, né contro il diritto d’aborto, ma lascerebbe tale decisione al processo democratico, sottraendola all’interpretazione delle Corti e affidandola al dibattito parlamentare statuale.

 Tuttavia, quest’interpretazione sembrerebbe aderire ad una concezione meramente formale – in quanto solamente procedurale – di democrazia, che  la svuoterebbe di contenuto.

Al di là dello specifico diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, tornare ad interpretare solo proceduralmente e non sostanzialmente il contenuto della Costituzione è sicuramente un passo indietro, che privilegia una democrazia formale – quindi legata soltanto alle procedure –  rispetto a quella sostanziale – che deve esprimere, giocoforza, dei contenuti-.

  1. Il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza in Italia e l’effettività della tutela

Negli anni Settanta anche lo Stato italiano ha riconosciuto il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza.

Agli albori della Repubblica, l’interruzione volontaria di gravidanza o l’aborto cagionato da terzi senza il consenso della donna, costituivano un reato, e la pena veniva comminata sia all’esecutore dell’aborto, sia alla donna consenziente che si sottoponeva alla pratica. Con il progressivo affermarsi della libertà di autodeterminazione della donna, a seguito del processo di emancipazione femminile, questo reato è stato, in primis, oggetto di una proposta di referendum abrogativo[6], successivamente, oggetto di una storica pronuncia della Corte costituzionale[7].

Quest’ultima, la sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975, nel bilanciare il diritto alla salute della donna ed il diritto a venire ad esistenza del nascituro, ha fatto prevalere il primo, giungendo ad affermare che «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare»[8].

Sulla stessa scia, nel 1978 è stata approvata la legge n. 194, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”, la cui ratio è quella di garantire il diritto ad una procreazione cosciente e responsabile, che consente alla donna, nei casi previsti, di poter ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica, al fine di porre fine agli aborti clandestini, quindi al fine garantire la salute della donna.

In Italia, pertanto, il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza ha una storia peculiare, in quanto prima era addirittura punito come reato (lo stesso vale per il diritto all’autodeterminazione terapeutica[9]): un diritto che ha trovato origine da una pronuncia della Corte costituzionale[10] e che, a seguito di tale pronuncia, attraverso il dibattito parlamentare ha trovato tutela nella legislazione ordinaria.

Nessun diritto è assoluto, per questo il bilanciamento ha trovato una composizione storica ben precisa, che consiste nel garantire il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, sottoponendolo a precisi limiti posti per tutelare sia la salute della donna, sia il diritto del nascituro: per tale ragione il diritto della donna viene circoscritto in un preciso arco temporale (entro il novantesimo giorno di gestazione)[11], superato il quale tale diritto è riconosciuto soltanto in due casi[12]. Il primo, quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; il secondo, quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna[13]. Un diritto che trova la sua difficoltà per essere applicato stante la previsione dell’obiezione di coscienza[14] esercitabile dal personale sanitario e da quello esercente le attività ausiliarie, così tangibile come problema tanto che si è posto il problema della sostenibilità sociale[15] dell’obiezione di coscienza: un problema che non può essere trascurato proprio al fine di non rischiare che il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza non sia un diritto non effettivo[16].

Poiché la conquista del diritto al diritto all’interruzione volontaria di gravidanza è stata una conquista delle donne, legata all’emancipazione femminile e che, in Italia, la sua pacificità è dubbia tra le forze partitiche, va rilevato che elevarlo a diritto costituzionale significherebbe  metterlo al riparo da eventuali minacce di abrogazione.

  1. Confini costituzionali e prospettive di un diritto controverso

Le vicende francesi e statunitensi con riferimento al diritto all’interruzione volontaria di gravidanza presentano numerosi profili di interesse per ragionare sul confine tra un diritto costituzionale ed un diritto sub-costituzionale, nonchè su quanto le Corti possano influire sulla sorte di un diritto, sottraendolo o meno alla sfera della legislazione ordinaria, pertanto al dibattito parlamentare.

Entrambi i profili coinvolgono il rapporto tra il potere legislativo ed il potere delle Corti supreme nell’interpretazione della Costituzione. Le Corti supreme, sia con riferimento alla Corte federale statunitense, sia con riferimento alle Corti costituzionali europee, hanno seguito le evoluzioni della società, attualizzando le Costituzioni stesse.

Si è già precisato che elevare una norma a rango costituzionale significa sottrarre alla disponibilità della maggioranza contingente la sorte della stessa – in questo caso la sorte di un diritto -; questo ha come risvolto negativo la possibilità della maggioranza contingente di metterla in discussione, se non dialogando con le minoranze, raggiungendo un compromesso tale che possa consentire una revisione costituzionale (ancor più difficile diventa l’abrogazione se tale norma viene attratta nell’area della sovracostituzionalità, diventando un principio supremo dell’ordinamento).

Ma vi è di più. Quando si cala il ragionamento sullo specifico caso della conquista di un diritto, non si può non legare tale costituzionalizzazione ad una conquista storica. Del resto, i diritti sono conquiste storiche, legate ai fenomeni sociali in atto, i quali trovano una composizione nell’ordine costituzionale. In questo senso il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza è un diritto espressione del ruolo che le donne hanno conquistato nelle società occidentali. Quando le Costituzioni pluraliste sono state forgiate, il ruolo della donna nella società non aveva ancora raggiunto un’emancipazione tale da poter concepire il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza come espressione della libertà di autodeterminazione della donna, per tale ragione nessuna Costituzione lo prevede espressamente.

In questo senso, la Francia è stata una pioniera della cristallizzazione del ruolo sociale della donna, comprendendo, prima di ogni altro Stato, l’importanza della conquista di tale diritto: cosa farà l’Italia? E l’Europa?

La Francia sembrerebbe determinata a portare avanti tale battaglia anche a livello sovranazionale, una battaglia che si è risvegliata in Europa proprio a seguito della sentenza Dobbs. Si sottolinea infatti che, proprio a seguito della sentenza statunitense, l’Eurocamera  con la risoluzione 7 luglio 2022, n. 302[17], ha chiesto alConsiglio europeo di inserire nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE un nuovo articolo 7 bisdiritto d’aborto: ogni persona ha diritto all’aborto sicuro e legale”. In questo contesto, il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza viene collegato al diritto alla salute della donna, partendo dal presupposto che le restrizioni e i divieti “non riducono il numero di aborti, ma costringono solo le persone a percorrere lunghe distanze o a ricorrere ad aborti non sicuri, rendendole inoltre anche vulnerabili a indagini e azioni penali, e colpiscono quelle che mancano più di altre di risorse e informazioni”.

In questa risoluzione si legge una ricostruzione del diritto d’aborto in Europa da dove si evince che tale diritto è ancora controverso : se è vero che  la Polonia è l’unico Stato membro dell’UE ad aver soppresso il diritto d’aborto, è anche vero che l’aborto è vietato a Malta; che quello farmacologico nelle prime fasi della gravidanza non è legale in Slovacchia e non è praticato in Ungheria; che in Croazia si nega l’accesso all’assistenza in caso di aborto e che – così come specificato nella risoluzione –  “anche in Italia l’accesso all’aborto sta subendo erosioni[18].

Sulla base di questo nuovo dibattito che si è aperto proprio sulla necessità di tutelare tale diritto, dovremmo interrogarci tutti, in primo luogo, sullo stato di attuazione di tale diritto in Italia e, in secondo luogo, comprendere se, laddove tale diritto fosse ancora controverso tra le forze partitiche, non sia il caso, forze politiche permettendo (perché per elevarlo a diritto costituzionale occorre comunque un larghissimo consenso), di elevarlo a diritto costituzionale, in una prospettiva simile a quella francese al fine di tutelarlo da eventuali degenerazioni future.

Si potrebbe, difatti, disciplinare soltanto l’an, ossia l’esistenza di tale diritto, in Costituzione, e relegare a livello ordinario il quantum, ossia le condizioni di estrinsecazione di tale diritto, proprio sul modello francese. In Francia, infatti, il nuovo art. 34  prevede che “La legge determina le condizioni nelle quali si esercita la libertà della donna, che le è garantita, di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza”.

Il diritto d’aborto dovrebbe trovare un suo collegamento proprio con riferimento a diversi articoli costituzionali: l’art. 32 Cost, con il riferimento al diritto alla salute della donna; con riferimento all’autodeterminazione individuale tutelata dall’art. 2 Cost.; infine, con riferimento all’art. 3 Cost. in relazione all’obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che di fatto, limitano tale libertà.

L’esempio francese è inoltre particolarmente da apprezzare anche per aver riportato al centro del dibattito democratico la questione della tutela dei diritti – che da troppo tempo sembrerebbe essere relegata soltanto al potere delle Corti – e di essere, al tempo stesso, in netta contrapposizione con le vicende americane, perché tale dibattito democratico si è ricomposto con il riconoscimento del suo rango costituzionale.

È questo l’epilogo di una battaglia sugellato dalla Francia forse proprio a dimostrazione della diversità tra i Paesi che la ritengono una conquista storica e quelli che, ancora, ne controvertono, financo quando tale diritto s’interseca con la tutela della salute della donna.

Il cammino di questa conquista è, forse, appena iniziato: non si deve mai dimenticare, infatti, così come affermato da Norberto Bobbio e riportato nella citazione in esergo, che i diritti dell’uomo, per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro i vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non tutti per sempre.

Stante quanto affermato, inserire tale diritto anche nella Costituzione italiana sarebbe un manifesto a difesa della nuova libertà conquistata dalla donna, contro il “vecchio potere” che la vedeva – e che in taluni Paesi ancora la vede – non libera di autodeterminare se stessa.

[1] In Francia il procedimento di revisione è previsto all’articolo 89 della Costituzione francese, il quale prevede che il potere di iniziativa spetti o al Presidente della Repubblica (su proposta del Primo Ministro, in questo caso è denominato project de loi constitutionnelle) o ai membri del Parlamento (denominato proposition de loi constitutionnelle).

[2] Loi n. 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse, consultabile qui : Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse – Légifrance (legifrance.gouv.fr).

[3] La sentenza è consultabile qui: 19-1392 Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (06/24/2022) (supremecourt.gov).  In dottrina, si vedano :  A. Rinolfi: «Roe and Casey are overruled». Riflessioni sulla sentenza Dobbs e sul ruolo della Corte Suprema nel sistema costituzionale statunitense, in Costituzionalismo.it,  n. 1 del 2023, disponibile qui: «Roe and Casey are overruled». Riflessioni sulla sentenza Dobbs e sul ruolo della Corte Suprema nel sistema costituzionale statunitense | Costituzionalismo.it ;   G. Caporali, Dobbs v. Jackson: la teoria originalista e i limiti nell’attivismo creativo delle Corti costituzionali, in Federalismi.it, n. 24 del 2022, disponibile qui: Dobbs v. Jackson: la teoria originalista e i limiti all’attivismo creativo delle Corti costituzionali – stato – dottrina – (federalismi.it).

[4] A. Buratti, Diritti fondamentali e integrazione federale. Origini, applicazioni e interpretazioni della due process clause nella Costituzione americana, in Rivista di diritti comparati, n. 1/2020, disponibile qui: Buratti-formattato.pdf (diritticomparati.it) .

[5] N. Zanon, La Costituzione “neutrale” di Kavanaugh  7/2022 Originalismo e Costituzione in www.associazionedeicostituzionalisti.it, consultabile qui: Associazione Italiana dei Costituzionalisti – La Costituzione “neutrale” di Kavanaugh (associazionedeicostituzionalisti.it);  L. Ronchetti, La decostituzionalizzazione in chiave populista sul corpo delle donne: è la decisione Dobbs a essere “egregiously wrong from the start”, in Costituzionalismo.it, n. 1/2022,  https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-2023-1.-Ridolfi .

[6] Nel 1975 venne proposto un referendum abrogativo di quegli articoli del Codice penale che riguardavano i reati d’aborto su donna consenziente, di istigazione all’aborto, di atti abortivi su donna ritenuta incinta, di sterilizzazione, di incitamento a pratiche contro la procreazione, di contagio da sifilide o da blenorragia (articoli nn. 546, 547, 548, 549 2º Comma, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del Codice penale).

[7] Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975.

[8] Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975, cit.

[9] Si rimanda, per completezza, su questa stessa rivista a F. Cerquozzi, Caso Cappato, la sentenza della Corte Costituzione 242 del 2019 sulla punibilità dell’aiuto al suicidio ed il diritto all’autodeterminazione terapeutica,                         disponibile qui: Caso Cappato, la sentenza Corte costituzionale 242 del 2019 sulla punibilità dell’aiuto al suicidio ed il diritto all’autodeterminazione terapeutica – Ius In Itinere

[10] Sull’attivismo della Corte costituzionale nell’affermazione dei diritti, si rimanda a: F. Cerquozzi, Il diritto all’autodeterminazione terapeutica in Italia: l’incontro tra la società civile e la giurisprudenza costituzionale, in G. Campanelli, A. Lo Calzo, M.R. Dorado, Diritti fondamentali e incidenza dei risultati provenienti dalla scienza: esperienze a confronto, Atti del Convegno XI edizione del Corso di Alta Formazione in Giustizia Costituzionale e Tutela giurisdizionale dei Diritti dell’Università di Pisa, Pisa University Press, 2023, pp. 237 ss.

[11] Entro i primi 90 giorni, l’articolo 4 della Legge 22 maggio 1978 n. 194, prevede che: «la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia».

[12] Disciplinati all’articolo 6 della Legge 22 maggio 1978 n. 194.

[13] In una recente sentenza (n. 653/2021) la Corte di Cassazione ha stabilito che «l’accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi dell’art. 6, lett. b) della legge n. 194/78, laddove determini nella gestante – che sia stata compiutamente informata dei rischi – un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata»; «il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica».

[14] In questo caso il legislatore ha bilanciato il diritto della donna ad interrompere la gravidanza ed il diritto del personale sanitario di non svolgere la professione contrariamente alla propria concezione religiosa, etica o morale, ex art.  9 della Legge 22 maggio 1978 n. 194, «Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni».

[15] Numerosi sono gli autori che si interrogano sulla sostenibilità sociale dell’obiezione di coscienza, si rimanda, in particolare a C.B. Ceffa, Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale dell’obiezione di coscienza a quasi quarant’ anni dall’approvazione della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, in Rivista AIC, n. 1/2017.

[16] Il Comitato dei diritti sociali nel 2013 ha rilevato che l’Italia non garantisce adeguatamente il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza, proprio a causa dell’elevato numero di ginecologi obiettori (circa il 70 % sul totale), per questo Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) ha intrapreso un’azione giudiziaria contro lo Stato italiano dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa per la presunta violazione di una serie di articoli della Carta sociale europea, concernenti i diritti delle donne lavoratrici e, in particolare, il diritto alla salute, il diritto al lavoro e a condizioni di lavoro salubri, nonché il diritto alla non discriminazione a cagione della ritenuta eccessiva difficoltà di accedere all’aborto per la presenza di un numero elevato di medici obiettori. Ciononostante, il Consiglio dei ministri ha affermato che l’obiezione non provoca una disfunzione nell’applicazione della Legge n. 194 del 1978.

[17] Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022 sulla decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all’aborto negli Stati Uniti e la necessità di tutelare il diritto all’aborto e la salute delle donne nell’UE (2022/2742(RSP)): testo consultabile al seguente link https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0302_IT

[18] Ricostruzione presente nella risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022, cit. § “Considerando”, lettera G.

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