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Il pignoramento di stipendi e pensioni sui conti correnti

  1. Definizione

Il pignoramento è l’atto iniziale del processo espropriativo e rappresenta uno strumento attraverso il quale dare garanzie di recupero del credito al creditore.

La definizione di pignoramento è contenuta nel Codice di Procedura Civile con riferimento alla procedura mobiliare presso il debitore: il pignoramento è una “ingiunzione che l’Ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di essi” (art. 492).

Presupposto alla base dell’esecuzione è il precetto, ossia l’intimazione fatta al debitore con invito ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo e contestuale avvertimento dell’intenzione del creditore di procedere in via esecutiva in caso di inadempimento.

Il pignoramento presso terzi è quindi definibile come una forma di pignoramento mobiliare le cui condizioni per l’azione esecutiva sono l’esistenza di un creditore legittimato ad agire, in possesso di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile; l’esistenza di un debitore legittimato passivo; l’esistenza di beni da assoggettare all’esecuzione che, per loro appartenenza e natura, soddisfino il diritto vantato dal creditore.

Infine, mentre creditore e debitore sono considerati parti processuali in senso tecnico nell’ambito del procedimento esecutivo, diversamente, il terzo non è considerato parte processuale in senso stretto, ma solamente un ausiliare di giustizia investito da un onere di collaborazione e la cui inosservanza lo rende passibile di conseguenze pregiudizievoli.

  1. Forma del pignoramento

Ai sensi dell’art. 543 c.p.c., il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore.

L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492:

1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Nell’indicare l’udienza di comparizione, il creditore deve rispettare il termine di dieci giorni di cui all’art. 501 c.p.c.; quest’ultimo, inoltre, una volta ricevuto dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto di citazione al termine delle notificazioni, ha l’onere di depositare nella cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna, pena l’inefficacia del pignoramento (commi 3-4, art. 543 c.p.c.).

Dal giorno della notifica del pignoramento il terzo è dunque soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute al debitore e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode (art. 546 c.p.c.). L’eventuale inadempimento da parte del terzo custode sarà inefficace in pregiudizio del creditore procedente e di quelli intervenuti e sarà passibile di sanzioni penali (ai sensi degli artt. 388e 388bis c.p.) e civili (ai sensi dell’art. 2043 c.c.).

Il terzo pignorato, pertanto, con dichiarazione da inoltrarsi a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, dovrà, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna (art. 547 c.p.c.).

  1. I limiti al pignoramento di stipendi e pensioni

Le novità introdotte dal decreto legge n. 83 del 2015 (“Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”) convertito, con modificazioni, con legge del 6 agosto 2015, n. 132[1], hanno dato nuova fisionomia all’art. 545 c.p.c., in particolare ai commi 7-8, prevedendo che nel caso in cui sul conto corrente del debitore pignorato affluiscano somme a titolo di stipendio o pensione[2], si dovranno osservare i seguenti limiti:

  • le somme dovute sia a titolo di stipendio che di pensione accreditate in data antecedente alla notifica del pignoramento, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. L’importo dell’assegno è pari ad € 460,28 euro per tredici mensilità per l’anno 2021.

Pertanto, dal saldo disponibile presente sul conto corrente alla data di notifica del pignoramento, sarà da salvaguardare la quota impignorabile di 1.380,84 euro, pari al triplo dell’assegno sociale.

Al riguardo, è ormai opinione pacifica che il saldo presente alla data di notifica del pignoramento, il quale potrebbe conteggiare anche somme di spettanza di eventuali cointestatari (magari anche a titolo di stipendio e/o pensione), sia da considerarsi un unicum, ossia una “massa confusa” sul quale garantire una somma determinata per legge assolutamente impignorabile ed idonea a soddisfare i bisogni essenziali della persona e dell’eventuale famiglia.

Per quanto riguarda, invece, gli accrediti contestuali o successivi alla data di notifica del pignoramento:

  • in caso di pensione, questa dovrà essere vincolata nella misura di un quinto, calcolata sulla parte eccedente l’assegno sociale aumentato della metà (€ 690,42 per l’anno 2021).
  • in caso di stipendio, questo dovrà essere vincolato nella misura di un quinto[3].

È importante sottolineare che, vista la nuova formulazione anche del successivo art. 546 c.p.c. operata dal d.l. 83/2015, le somme impignorabili sono da considerarsi immediatamente nella disponibilità del debitore pignorato, in quanto, come riportato, gli obblighi del terzo “non operano” e pertanto non è necessario attendere un’eventuale pronuncia di impignorabilità in udienza.

Di frequente, inoltre, accade che l’atto di pignoramento sia notificato a più terzi al fine di aumentare le possibilità di vedere soddisfatto il proprio credito. Al riguardo, nel caso di notifica del pignoramento sia presso il datore di lavoro e/o INPS che presso la banca ove vengono accreditate le somme a titolo di stipendio ovvero pensione, il rischio, per il debitore pignorato, è quello di subire una “doppia trattenuta”. Pertanto, onde evitare che l’accredito di stipendio e/o di pensione già decurtato a monte da un primo terzo pignorato venga ulteriore decurtato dalla banca debitor debitoris, il legislatore, nella novella di cui al d.l. 83/2015, ha disposto nel nono ed ultimo comma dell’art. 545 c.p.c., che il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso (o da altre speciali disposizioni di legge) è parzialmente inefficace e, tale inefficacia è rilevabile dal giudice anche ex officio.

Nella prassi, ne consegue che sarà onere del debitore pignorato in udienza dimostrare la doppia trattenuta, tramite, ad es., la produzione di cedolino ed estratto conto; in alternativa, una volta appurata la doppia trattenuta a seguito del ricevimento delle dichiarazioni di terzo, dovrebbe essere onere del creditore pignorante liberare le (sole) somme pervenute a titolo di stipendio e/o pensione sul conto corrente bancario (in assenza ovviamente di altri pignoramenti).

In aggiunta, ai sensi dell’art. 546, 2° comma, c.p.c., sempre nell’ipotesi in cui il pignoramento sia eseguito presso più terzi, il debitore ha la facoltà di domandare al giudice dell’esecuzione la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti (ex art. 496 c.p.c.) ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi. Pertanto il giudice, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.

  1. Il pignoramento esattoriale

A differenza del pignoramento ordinario presso terzi disciplinato dall’art. 543 c.p.c. e ss., l’art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) prevede una procedura speciale riservata agli Agenti di riscossione per crediti tributari.

Uno degli aspetti di maggiore rilievo è costituto dall’assenza del giudice esecutivo. Il pignoramento, infatti, non contiene la citazione rivolta al debitore ed al terzo di comparire in udienza, bensì l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente esattoriale quanto dovuto dal contribuente moroso fino alla concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

È importante sottolineare alcuni aspetti fondamentali di tale disciplina molto dibattuta e spesso fraintesa:

  1. in primis, il pignoramento esattoriale non può essere attivato per il recupero di crediti pensionistici (così come precisato nell’esordio dell’articolo de quo);
  2. il punto b) è valevole solo per i datori di lavoro, mentre il punto a) può riguardare anche altri terzi detentori di somme (nella prassi, Istituti Bancari o Società di gestione del risparmio).

Pertanto, nel caso terzo pignorato sia il datore di lavoro, ai sensi del successivo art. 72-ter:

1) Le somme dovute a titolo di stipendio[4] possono essere pignorate

  • in misura pari ad 1/10 per importi fino ad € 2.500 euro;
  • in misura pari ad 1/7 per gli importi tra € 2.500 ed € 5.000;
  • in misura pari ad 1/5 per gli importi superiori ad € 5.000.

2) In ogni caso, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato.

Tale regola di salvaguardia dell’ultimo emolumento è da ritenersi valida anche qualora terzo pignorato sia soggetto diverso dal datore di lavoro; in tal caso, gli atti di pignoramento prevedono una menzione ad hoc specificando che tale operatività è da estendersi anche all’ultimo eventuale accredito pensionistico, in presenza di conto corrente bancario (o postale). Conseguentemente, il saldo pignorabile è da intendersi quello disponibile alla data di notifica al netto dell’ultimo accredito a titolo di stipendio e/o pensione, da corrispondersi nel termine di sessanta giorni tramite bonifico secondo le istruzioni contenute nell’atto di pignoramento.

Infine, nel caso il pignoramento colpisca un conto corrente cointestato, sebbene l’atteggiamento nella prassi non sia uniforme, il terzo pignorato ha l’onere di comunicare all’Agente di riscossione l’esistenza della cointestazione, affinché quest’ultimo attivi la procedura ordinaria ex art. 543 c.p.c. ed osservi le forme di avviso di cui all’art. 599, 2° comma, c.p.c..

Tuttavia, non è insolito nella prassi imbattersi in bonifici in favore dell’Agente nella misura della quota presuntiva di cointestazione, vista talvolta l’inerzia da parte del creditore nel radicare il procedimento nelle forme ordinarie. Sul punto merita attenzione in tal senso la decisione ABF n. 1297/2018 ove si stabilisce che la banca è tenuta al pagamento della quota presuntiva depositata al momento della notifica del pignoramento.

Il pignoramento esattoriale presuppone quindi un atteggiamento pienamente collaborativo da parte del terzo pignorato, il quale, in caso di inadempimento, rischierà la notifica di un pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c..

Ne consegue, pertanto, che se il terzo pignorato non adempie spontaneamente all’intimazione di pagamento, sarà comunque obbligato a custodire le somme eventualmente disponibili al momento della notifica del pignoramento. In caso di accertamento giudiziale ex art. 549 c.p.c., infatti, sarà verificata l’eventuale esistenza di crediti a partire dalla data di notifica del primo pignoramento e non solo quelli eventualmente disponibili al momento della notifica del successivo pignoramento ordinario.

[1] Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20.08.2015, Supplemento Ordinario n. 50. Inizialmente la nuova disciplina era valevole esclusivamente per i procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto (21 agosto 2015). Tuttavia, la Corte Costituzionale con la Sent. n. 12 del 31 gennaio 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del D.L. 83/2015, nella parte in cui non prevede che l’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c., introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera l), del medesimo D.L., si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto d.l..

[2] Al riguardo, a titolo di completezza, si precisa che alle somme a titolo di stipendio o pensione sono state equiparate quella dovute a titolo di salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

[3] Diversamente, in presenza di crediti alimentari, il Presidente del tribunale può autorizzare una misura più elevata (1/3); inoltre, in presenza di simultaneo concorso di cause, ossia più pignoramenti promossi a diverso titolo, p.e. da parte dello Stato e di privati contemporaneamente, lo stipendio è pignorabile fino alla metà (art. 545, commi 3-5). Nel caso, infine, di più pignoramenti promossi per lo stesso titolo (più privati), i successivi dovranno considerarsi “in coda” al primo fino al suo totale soddisfo.

[4] Ovvero a titolo di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Federico Corallo

Federico nasce a Genova il 21/04/1988. Ottenuto il diploma di Liceo Classico presso il M.L. King, nel 2007 decide di iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, ove nel 2013 conseguirà la laurea a pieni voti discutendo una tesi in Storia del Diritto Romano. Dall'anno successivo inizia la sua esperienza bancaria presso l'Ufficio Legale di primario Istituto di credito genovese ove lavora tuttora. Unitamente all'attività professionale, coltiva diversi interessi per le materie bancarie intraprendendo vari studi di settore, tra cui, fra tutti, un Master di Specializzazione in Legal Banking a Milano. Negli anni si è specializzato nei pignoramenti presso terzi e nelle successioni. Inoltre, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ha ottenuto le certificazioni abilitanti all'esercizio delle professioni di Consulente finanziario (esame OCF; Milano) e di Educatore finanziario. Tra le sue passioni troviamo i cani, le moto d'epoca e la lettura.

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