Il ricorso incidentale escludente ancora una volta alla CGUE
Tramite lo strumento del ricorso incidentale, disciplinato dall’art. 42 del c.p.a.[1], la parte resistente e gli eventuali controinteressati possono “contrastare attivamente” le doglianze avanzate dal ricorrente con il ricorso principale. [2]
Teoricamente, trattandosi di un’impugnazione accessoria (l’interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale), il suo esame dovrebbe essere subordinato ovvero successivo all’esame del ricorso principale, potendo quest’ultimo essere dichiarato inammissibile o infondato.
Tuttavia, soprattutto nelle procedure concorsuali, allorquando si ricada nella fattispecie del ricorso incidentale cd escludente, tendente alla declaratoria d’inammissibilità o di improcedibilità del ricorso principale, la giurisprudenza non è sempre stata univoca sul loro ordine di esame: da un lato la “sua funzione” imporrebbe l’esame prioritario del ricorso incidentale escludente, dall’altro la sua natura accessoria ne comporterebbe l’esame successivamente al ricorso principale ove quest’ultimo risulti fondato.
Secondo l’Adunanza Plenaria n.11/2008 “il giudice, qualunque fosse stato il primo ricorso esaminato e ritenuto fondato (principale o incidentale), avrebbe dovuto in ogni caso pronunciarsi su tutti i ricorsi, al fine di garantire la tutela dell’interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione della gara”.
Successivamente con l’A.P. n. 4/2011 si è stabilito che il ricorso incidentale escludente dovesse essere esaminato preliminarmente rispetto al ricorso principale in quanto “l’eventuale “interesse pratico” alla rinnovazione della gara, allegato dalla parte ricorrente, non dimostra, da solo, la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso […] l’interesse strumentale allegato, in questo modo, potrebbe assumere rilievo, eventualmente, solo dopo il positivo riscontro della legittimazione al ricorso.”
Questo orientamento ha sollevato non poche critiche da parte di dottrina e giurisprudenza[3] in quanto, nel caso di due imprese, la ricorrente principale finiva con l’essere “sanzionata con l’inammissibilità del ricorso” mentre l’altra veniva “favorita con il mantenimento di un’aggiudicazione (in tesi) illegittima”.
Con la sentenza Fastweb la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi[4] sulla compatibilità dei principi di parità delle parti, non discriminazione e tutela della concorrenza nei pubblici appalti con ”il diritto vivente statuito dall’Adunanza Plenaria n. 4/2011” ha affermato l’esistenza di un interesse strumentale alla reiterazione della gara in capo al ricorrente principale[5] “ancorché non abbia i requisiti per conseguire l’aggiudicazione, che non siano posseduti neppure dall’aggiudicatario (controinteressato-ricorrente incidentale)”[6].
L’Adunanza Plenaria n. 9/2014, cercando di allinearsi alle conclusioni della CGUE, ha riconosciuto l’obbligo d’esame anche del ricorso principale, seppur successivamente alla riconosciuta fondatezza del ricorso incidentale escludente, quando:
- Si versi all’interno dello stesso procedimento;
- Gli operatori rimasti in gara siano due;
- Il vizio afferente le offerte sia identico per entrambe le parti (cd simmetria invalidante);
Chiamata nuovamente ad esprimersi sul tema[7], la Corte di Giustizia con la sentenza Puligienica ha chiarito che i principi della sentenza Fastweb sono applicabili anche alla gara cui partecipino più di due concorrenti[8] e che l’interesse del ricorrente principale “non deve essere ricollegato all’iniziativa giurisdizionale, bensì all’operato della stessa amministrazione, che potrebbe agire in autotutela, annullando l’intera procedura” constatando l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta regolare.
Più di recente la Corte è ritornata sul tema con la sentenza Archus[9] stabilendo che ove in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, siano state presentate due offerte rispetto alle quali la P.A. abbia adottato “due determinazioni che contemporaneamente rigettano l’offerta di uno degli offerenti ed aggiudicano l’appalto all’altro, l’offerente escluso, che ha presentato un ricorso avverso le due determinazioni, deve poter chiedere l’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario, in modo che la nozione di «un determinato appalto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 92/13 possa ricomprendere l’eventuale avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico”[10]. La giurisprudenza nazionale[11] ha visto in questa pronuncia “ancora più esplicito l’enunciato della sentenza Fastweb” essendo così “definitivamente chiarito che basta la mera eventualità del rinnovo della gara a radicare l’interesse del ricorrente a contestare l’aggiudicazione”.
Attualmente l’orientamento della giurisprudenza nazionale non è pacifico circa le conclusioni da trarre da tali pronunce, nonostante siano stati estrapolati dei punti fermi circa il rilievo attribuito al concetto di interesse strumentale alla ripetizione della procedura quali:
- Ove siano rimasti in gara solo due concorrenti e questi propongano ricorsi reciprocamente escludenti, entrambe le impugnazioni devono essere esaminate.
- L’esame dell’impugnazione principale s’impone anche nel caso di una “pluralità di contendenti rimasti in gara”, ove il ricorso principale contenga motivi che, se accolti, porterebbero alla rinnovazione della gara.
- Con il ricorso principale viene censurata la regolarità della posizione di tutti i concorrenti rimasti in gara (aggiudicatario e concorrenti collocati sia in una posizione superiore alla propria sia deteriore)
- Le censure proposte con il ricorso principale attengono alla lex specialis e ove accolte invaliderebbero l’intera procedura.
L’incertezza della giurisprudenza sussisterebbe nell’ipotesi in cui rimasti in gara una pluralità di contendenti, i ricorsi reciprocamente escludenti “non riguardino la posizione di talune ditte rimaste in gara” talché a seguito del loro scrutinio e della loro fondatezza rimarrebbero comunque offerte non afflitte dai vizi denunciati ovvero – sempre considerando la medesima ipotesi iniziale – il ricorso principale non presenti censure avverso la lex specialis tese ad invalidare la procedura e dunque comportanti la sua rinnovazione ove accolte.
La fattispecie descritta[12] è quella che ha dato origine alla rimessione all’Adunanza Plenaria, con l’ordinanza di rimessione n. 5103/2017 della V Sez. del Consiglio di Stato, riguardante il contrasto circa la portata della sentenza Puligienica. Le due correnti interpretative muovono dall’identica premessa secondo cui “dall’accoglimento del ricorso incidentale escludente discende l’insussistenza dell’interesse diretto e immediato del ricorrente principale riguardo all’aggiudicazione” poiché è stato accertato che lo stesso è stato indebitamente ammesso alla gara e che dunque non può ottenere l’aggiudicazione, arrivando poi a conclusioni divergenti:
- Secondo un primo orientamento[13], la sentenza della Grande Sezione imporrebbe comunque l’esame del ricorso principale “non dovendosi tenere conto del numero delle imprese partecipanti – e del fatto che alcune siano rimaste estranee al giudizio – né dei vizi prospettati come motivi di ricorso principale” poiché la domanda di tutela dell’interesse legittimo al corretto svolgimento della gara “merita di essere esaminata anche se, per ipotesi, la stessa offerta del ricorrente andava esclusa dalla procedura”. Dunque, pur in presenza di altri concorrenti rimasti estranei al giudizio, si dovrebbe procedere all’esame di entrambi i ricorsi, spettando poi all’amministrazione, all’esito del giudizio, valutare l’opportunità di annullare l’intera procedura di aggiudicazione, ove riscontri i medesimi vizi alle restanti offerte piuttosto che procedere all’aggiudicazione a favore dell’impresa successivamente classificata. Permarrebbe quindi un interesse c.d. strumentale del ricorrente alla decisione del ricorso principale, “poiché la valutazione dell’identità dei vizi sarebbe compiuta, concluso il giudizio, dalla stazione appaltante”.
- Un secondo orientamento[14] invece sostiene l’esame del ricorso principale solo se dal suo accoglimento derivi “come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale” intendendo a tal proposito “anche quello al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento”. Tuttavia, nel caso di più di due imprese partecipanti alla gara delle quali solo due siano in giudizio a tale conclusione potrebbe pervenirsi “soltanto se fosse rimasto accertato che anche le offerte delle restanti imprese risultino affette dal medesimo vizio che aveva giustificato la statuizione di esclusione dalla procedura dell’offerente parte della controversia”.
L’Alto Collegio non ha ritenuto esente da critiche nessuno degli orientamenti riportarti. Il primo non terrebbe conto della natura del potere di autotutela[15] della stazione appaltante, configurandosi questo come “una mera eventualità ipotetica”. L’interesse del ricorrente, inoltre, non sarebbe neppure giustiziabile ove la stazione appaltante decida di scorrere la graduatoria piuttosto che rinnovare l’intera procedura[16] ed ancora, si “darebbe ingresso ad una nozione di interesse scevra dai predicati di certezza ed attualità”.
Il secondo orientamento sembrerebbe porsi in contrasto con le statuizioni della sentenza Puligienica; inoltre, non terrebbe conto del fatto che anche nel caso in cui dall’esame dei ricorsi emergesse che le restanti offerte in gara – di imprese non chiamate in giudizio – presentavano vizi comuni a quelli riscontrati nei ricorsi, resterebbe ferma la natura discrezionale del potere della stazione appaltante circa l’agire in autotutela piuttosto che scorrere la graduatoria, non potendo il giudice “dettare motu proprio una indicazione conformativa in tal senso”, considerando gli artt. 112 c.p.c. e 34 c.p.a.
Dal punto di vista strettamente processuale, dalla sentenza Puligienica deriverebbe che l’obbligo di esaminare il ricorso principale, indifferentemente dal vizio prospettato e dal numero di partecipanti alla gara, trovi fondamento “nella necessità di tutelare l’interesse subordinato dell’offerente ad una ripetizione delle operazioni di gara, nella eventualità di una futura azione in autotutela in tal senso da parte dell’Amministrazione”.
Tuttavia, in questi casi “l’accertamento della comunanza del vizio dedotto con il ricorso principale del quale si impone l’esame dovrebbe pur sempre avvenire nei confronti di offerte presentate da imprese non evocate in giudizio”; dunque secondo i principi della domanda (art. 112 c.p.c.) e dell’ onere della prova (art. 2697 c.c.) spetterebbe comunque al ricorrente principale provare che i vizi ipotizzati siano comuni anche alle altre offerte rimaste in gara e che “la ripetizione della procedura sia una evenienza concretamente ipotizzabile”[17]
Dovrebbe spettare al giudice la valutazione della concretezza alla riedizione della gara, “azionata” con il ricorso principale, tramite gli istituti del c.p.a. integrando il contraddittorio con le offerenti in gara non chiamate in giudizio[18], rendendo così effettiva e non più ipotetica “l’evenienza della ripetizione della gara ove le censure contenute nel ricorso principale fossero reputate fondate e, soprattutto, fossero comuni alle offerenti rimaste in gara e potenziali beneficiarie dello scorrimento della graduatoria”.
Pertanto, a seguito di quanto esposto, con l’ordinanza n. 6/2018 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 c. 3 TFUE. Nel caso di specie alla procedura hanno partecipato una pluralità di imprese, alcune delle quali non sono state chiamate in giudizio e collocandosi successivamente all’originario ricorrente, beneficerebbero di un eventuale scorrimento consequenziale all’accoglimento del ricorso principale (mirante l’esclusione della prima e della seconda classificata) qualora “all’obbligo di esaminare il ricorso principale dovesse attribuirsi portata assoluta ed incondizionata[19]“. Ancora in quest’ultima ipotesi, l’interesse posto a fondamento del ricorso principale dal cui accoglimento deriverebbe lo scorrimento, verrebbe completamente svilito e svuotato, risultando funzionale a sogetti che non hanno presentato alcuna impugnazione nei confronti dei provvedimenti di gara, senza comportare alcuna utilità al ricorrente principale.
Da un’altra prospettiva se l’obbligo di esame del ricorso principale dovesse essere accompagnato da “una eventualità non meramente ipotetica di un intervento in autotutela dell’amministrazione che comporti la ripetizione della intera gara”, per stabilire se procedere all’esame congiunto dei ricorsi si dovrebbe valutare in concreto se i vizi delle offerte prospettati come motivi di ricorso possano dirsi, in via astratta, comuni anche alle altre offerte rimaste estranee al giudizio, così da poter figurare, in ipotesi, “un possibile intervento in autotutela dell’amministrazione idoneo a fondare l’interesse c.d. strumentale del ricorrente alla decisione del ricorso principale”.[20]
.
- “Se l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, possa essere interpretato nel senso che esso consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al Giudice, in virtù dell’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati principi nazionali in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c.), prova dell’interesse affermato (art. 2697 cc), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (art. 2909 cc).”
Nell’adire la Corte di Giustizia, in considerazione dell’inappellabilità delle proprie decisioni e della propria posizione “di vertice” come organo giurisdizionale, l’Adunanza Plenaria ha richiesto altresì l’applicazione del procedimento accelerato ex art. 105 par. 1 del Regolamento di Procedura della Corte, esponendo pertanto anche il proprio punto di vista circa la questione sollevata:
Innanzitutto, considerando il sistema processuale nazionale ed il principio di autonomia processuale imperniato sull’iniziativa delle parti, l’interesse del ricorrente principale – colpito da un ricorso incidentale escludente -, essendo limitato alla reiterazione della gara dovrebbe essere valutato nella sua concretezza e non in relazione a ragioni astratte, rimettendo agli ordinamenti processuali degli Stati Membri l’individuazione delle modalità per la dimostrazione della concretezza del suddetto interesse, garantendo il diritto di difesa delle offerenti rimaste in gara e non evocate nel processo[21] ed in armonia con i principi in materia di interesse concreto e attuale della parte al ricorso e in punto di onere della prova.
“Sembra a questa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che il rimettere al Giudice nazionale adito un margine di valutazione in ordine all’accertamento della reale sussistenza in concreto di un interesse sia pure strumentale del ricorrente principale sia maggiormente coerente sia con il rispetto dei principi cardine degli ordinamenti nazionali in materia processuale […] sia con gli assetti delle giurisdizioni nazionali e della stessa Unione Europea, che configurano il ricorso al giudice amministrativo come ricorso nell’interesse di una parte e mai come ricorso volto al rispetto formale delle regole, a prescindere da ogni interesse“.
[1] Art. 42
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale.
- Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall’effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.
- Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell’articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all’articolo 40 ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 45.
- Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall’articolo 46.
- La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell’intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell’articolo 14.
- Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli gia’ dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.
[2] può essere diretto sia contro lo stesso provvedimento impugnato dal ricorrente sia contro un provvedimento comunque facente parte della stessa sequenza procedimentale.
[3] Si veda Cassazione Civile, sez. un n. 10294 del 21 giugno 2012.
[4] TAR Piemonte sez. II ordinanza n. 208/2012.
[5] “qualora per mezzo di un ricorso incidentale l’aggiudicatario di una procedura di assegnazione di un appalto deduca che l’offerta del ricorrente principale sarebbe stata da escludere dalla gara a causa del mancato rispetto delle specifiche tecniche prescritte dalla stazione appaltante, sì da rendere inammissibile l’impugnazione (a sua volta incentrata sulla non conformità dell’offerta dell’aggiudicatario alle medesime specifiche tecniche) proposta dallo stesso, il diritto dei partecipanti a una gara a una tutela giurisdizionale effettiva delle rispettive ragioni esige che entrambe le domande siano esaminate nel merito da parte del giudice investito della controversia” – Corte di giustizia UE, Sez. X, 4 luglio 2013, C-100/12, Fastweb.
[6] Leone. G. (2017) – Elementi di Diritto Processuale Amministrativo.
[7] Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Siciliana n. 848/2013.
[8] “il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, così come il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell’applicazione del principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb” – punto 29 della motivazione sentenza Grande Sezione 5 aprile 2016 in causa C-689/13.
[9] Sezione VIII, il 10 maggio 2017 nella causa C-131/16.
[10] Altra sentenza è la C 355/15 – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich – in cui la Corte ha, invece, affermato che “ad un offerente la cui offerta era stata esclusa dall’amministrazione aggiudicatrice da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico poteva essere negato l’accesso a un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico in quanto la decisione di esclusione di tale offerente era stata confermata da una decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata prima che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto statuisse, in modo tale che detto offerente doveva essere considerato definitivamente escluso dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione”.
[11] Cassazione civile, sez. un., 29 dicembre 2017, n. 31226.
[12] “Se in un giudizio di impugnazione degli atti di procedura di gara ad evidenza pubblica il giudice sia tenuto ad esaminare congiuntamente il ricorso principale e il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicatario, anche se alla procedura abbiano preso parte altri concorrenti le cui offerte non sono state oggetto di impugnazione e verifichi che i vizi delle offerte prospettati come motivi di ricorso siano propri delle sole offerte contestate”.
[13] Consiglio di Stato V Sez s. n. 3593/2017.
[14] Consiglio di Stato III Sez. s. n. 3708/2016.
[15] Potere discrezionale della P.A. soggetto a limiti di tempo ex art. 21-nonies L. 241/90 anche laddove l’atto amministrativo si ritenga illegittimo per contrasto con il diritto comunitario “dovendosi escludere (tranne in casi eccezionali, puntualmente individuati dalla sentenze Corte giust. CE, 13 gennaio 2004, n. 453/00 Kuhne & Heitz, punto 27 e Corte 12 febbraio 2008, C-2/06, Kempter, par. 38) che, a fronte di un atto amministrativo illegittimo per violazione del diritto comunitario, l’amministrazione abbia un obbligo di annullamento d’ufficio o un mero obbligo di riesame, ovvero che il Giudice possa procedere alla disapplicazione del medesimo”.
[16] Il ricorrente sarebbe un soggetto definitivamente escluso con una pronuncia regiudicata tale da non consentirgli di impugnare le successive determinazioni della stazione appaltante.
[17] “esemplificativamente: provando, appunto la sussistenza di motivi di esclusione identici a quelli contestati all’aggiudicatario, ovvero il dichiarato disinteresse allo scorrimento della graduatoria in capo alle ditte rimaste in gara, ovvero ancora l’impossibilità di ulteriore scorrimento, ovvero la dichiarazione dell’amministrazione della volontà di non assegnare l’appalto a concorrenti rimasti in gara per ragioni di non convenienza economica, ecc.”.
[18] Considerando i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c.
[19] “Ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi laddove si affermasse che sia sufficiente la semplice seppure ipotetica, possibilità di un intervento in autotutela dell’amministrazione sulla gara, per imporre l’esame del ricorso principale”.
[20] In mancanza assoluta almeno di tale situazione strumentale non sembrerebbe trovare utile e ragionevole applicazione una interpretazione assoluta del diritto europeo sganciato da qualsivoglia interesse.
[21] I cui provvedimenti di ammissione, secondo l’attuale normativa interna, non possono essere impugnati decorsi 30 giorni dalla loro pubblicazione sul profilo del committente. La normativa in questione, disciplinante il rito cd superaccelerato, è stata recentemente sottoposta anch’essa al vaglio della Corte di Giustizia con l’ord. n. 88/2018 della Sez. I del TAR Piemonte.
F. Gatta – “La velocità” nemica del diritto: il rito superaccelerato approda alla CGUE – in questa rivista.
Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato “Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana” , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice.
Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all’età di 26 anni ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli.
Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi
di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”.
Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est.
Da ultimo ha coordinato l’agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con “Napoli con Ruotolo”, per il candidato Sandro Ruotolo.
federica.gatta@iusinitinere.it – gattafederica@libero.it