venerdì, Aprile 19, 2024
Diritto e Impresa

Il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi nelle procedure di sovraindebitamento

a cura di Maria Carmen Zitani

  1. Aspetti generali sul ruolo dell’O.C.C.

Con la Legge del 27 gennaio 2012, n.3, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento sistemi di prevenzione e rimedi economici a sostegno dei c.d. soggetti “non fallibili”, ovvero soggetti economicamente e socialmente deboli che si trovano in una situazione di sovraindebitamento definito dall’art. 6, comma 2 della presente legge, come “il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.  La realizzazione di una procedura di tal tipo prevede che il debitore sia assistito da un Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) In particolar modo, la previsione di tali Organismi è una delle novità di maggior rilevanza nel contesto della disciplina del sovraindebitamento e l’importanza di questo organismo viene messa in evidenza dal D.M 202/2014 che prevede “l’istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento”, nonché “i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell’elenco degli iscritti, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti agli organismi” (art. 1).

Per quanto riguarda i profili procedurali, la Legge n. 3 del 2012, agli artt. 7 e ss. prevede degli steps che il debitore deve seguire per l’instaurazione di una procedura di sovraindebitamento, coadiuvata da un organismo di composizione della crisi, che potrà poi terminare con il confezionamento di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Nello specifico, il debitore che persiste in una situazione di indebitamento può avviare un procedimento di volontaria giurisdizione mediante la presentazione di un’istanza con la quale richiede la nomina di un professionista con funzioni di O.C.C./gestore della crisi, depositata presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale ove si ha la residenza o la sede del soggetto sovraindebitato ovvero, in alternativa, presso un Organismo di Composizione della crisi iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia. Il legislatore ha inteso attribuire a tali Organismi un ruolo di ausilio nei confronti del debitore, dei creditori e della stessa autorità giudiziaria[1]; infatti questi ultimi rivestono una funzione di garanzia e terzietà nell’ambito della procedura si sovraindebitamento e sono titolari di una “posizione qualificata” che gli consente di partecipare pedissequamente in “ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano”, difatti:

  • cooperano con il debitore nell’elaborazione del piano di ristrutturazione, nella formulazione della proposta ai creditori;
  • verificano la veridicità delle informazioni contenute nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
  • svolgono le formalità pubblicitarie;
  • svolgono le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
  • intervengono con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano[2].

Il debitore è assistito nella redazione della proposta di accordo, del piano del consumatore oppure del piano di liquidazione mediante la predisposizione, ad opera dell’O.C.C., di una relazione particolareggiata in cui siano indicate le seguenti informazioni: le cause del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore negli ultimi 5 anni, l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

L’ausilio fornito dall’O.C.C. si esplica nella raccolta di tutte le informazioni utili per definire il progetto di risanamento, in primis stabilendo l’ammontare delle attività mediante l’inventario dei beni immobili e mobili del debitore, dei crediti e delle altre attività immateriali di cui egli è titolare. L’O.C.C. baserà la propria proposta di ristrutturazione non soltanto sulle informazioni fornite dal debitore, ma anche eseguendo accertamenti di propria iniziativa, tra cui richieste di carichi pendenti ad Equitalia, agli enti locali per i tributi, all’Inps, all’Inail, richieste di visure catastali, camerali. La determinazione dell’attivo è funzionale per indicare l’ammontare della passività, per cui dovrà provvedere a formare l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute, interessi, spese, eventuali cause di prelazione e, qualora il debitore sia una persona fisica, dovrà formare un elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia.

Dalla loro capacità di analisi delle situazioni debitorie e degli interessi coinvolti dipenderà l’individuazione di metodologie finalizzate al funzionamento di tali procedure, indirizzando il debitore al riconoscimento del proprio debito e alla relativa escussione e supportando, al contempo, il giudice nella creazione di quadro informativo completo[3] ai fini dell’assunzione della decisione.

Per la predisposizione del progetto di risanamento l’Organismo procede alla nomina del Gestore della crisi che materialmente si occuperà di dirigere la procedura, nominato tra i professionisti iscritti nell’apposito registro. Il decreto n. 202/2014 definisce all’art. 2, comma 1, lett. f) come Gestore della crisi “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”. Il gestore riassume in sé i compiti dell’Organismo potendo essere chiamato a svolgere anche la funzione di liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio. La pluralità di funzioni ad esso attribuite potrebbe generare un conflitto di interessi[4]; non sono infatti mancate perplessità, ancora non superate, su tali organismi in quanto svolgono funzioni che tra loro potrebbero risultare incompatibili; questi ultimi infatti non solo aiutano il debitore nella predisposizione di un accordo di ristrutturazione, svolgendo una funzione di consulenza , ma, inoltre, forniscono supporto informativo al giudice e tutelano le ragioni creditorie. In realtà, nonostante questi dubbi appena menzionati, il loro ruolo si colloca in una posizione equidistante dalle altre figure che sono chiamati a supportare, al fine di fornire un concreto ausilio preordinato al superamento della situazione di sovraindebitamento e, conseguentemente, regolarizzare i rapporti economici tra i soggetti tramite l’adempimento delle obbligazioni precedentemente assunte.

  1. La responsabilità penale dell’O.C.C.

La Legge n. 3 del 2012 si occupa anche di regolare i profili di rilevanza penale dell’attività degli Organismi di Composizione della Crisi; per prevenire l’abuso e la strumentalizzazione delle stesse.  L’art. 16 individua  le condotte penalmente rilevanti[5] e offre una tutela ai soggetti coinvolti per quanto riguarda ii reati commessi dal componente dell’Organismo di Composizione della Crisi in materia di false attestazioni e di omissione o rifiuto ingiustificato di compiere un atto del proprio ufficio. I beni oggetto di tutela sono sia il corretto svolgimento della procedura al fine di evitare che gli strumenti di composizione della crisi siano utilizzati abusivamente per arrecare un danno ai creditori, sia l’interesse patrimoniale dei creditori.

Le false attestazioni si riferiscono ai dati indicati nella proposta di accordo del debitore e nei documenti allegati, alla fattibilità del piano, alle relazioni particolareggiate. Difatti l’O.C.C. compie attività inerenti non soltanto la verifica di dati fattuali[6], quali i dati economici, finanziari indicati dal debitore nella proposta, ma anche attività che richiedono recanti un proprio giudizio prognostico quale la valutazione sulla diligenza del consumatore nel piano particolareggiato. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sebbene in tema di concordato preventivo, che la relazione del professionista deve indicare le verifiche effettuate, i metodi utilizzati affinché sia assicurata ai creditori una completezza informativa. Per garantire valutazioni obiettive sovvengono i requisiti di indipendenza ed autonomia del professionista attestatore, indicati quali necessari e connaturati alla figura dello stesso[7]. L’impianto normativo, infine, prevede una responsabilità a carico dell’O.C.C. che arrechi un danno ai creditori omettendo o rifiutando in maniera ingiustificata un atto del proprio ufficio; si tratta di una condotta che presuppone l’indicazione degli atti e un termine per il loro compimento. Il mancato compimento di un atto non è di per sé sufficiente ai fini della configurabilità del reato, ma è necessario che al ritardo o all’omissione consegue un danno ai creditori, una deminutio patrimonii. Tali responsabilità vengono meno qualora il professionista incaricato dell’attestazione sia stato indotto in errore dall’atteggiamento ingannevole assunto dal debitore che, in maniera fraudolenta, “potrebbe aver nascosto passività o aver esposto attività inesistenti utilizzando falsa documentazione[8].

[1] Cfr. Aa. Vv., Memento pratico – Crisi d’impresa e Fallimento, edizione 2016.

[2] Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma, Studio per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, edizione 2014.

[3] Fondazione dei Dottori Commercialisti E degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, Composizione della crisi da sovraindebitamento- Legge n.3 del 27 gennaio 2012, Vademecum Profili Operativi del sovraindebitamento, edizione 2018.

[4] A. Caiafa, S. Romeo, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, edizione 2014, sostengono che la previsione secondo cui il principale potere attribuito all’O.C.C.. consisterebbe “nell’assumere ogni iniziativa funzionale oltre che al raggiungimento dell’accordo, alla buona riuscita dello stesso, sintetizza il ruolo di questo nuovo organismo che, a mio avviso, è quello di un facilitatore, di un soggetto credibile che stemperi le rigidità, individui la soluzione di una situazione che appare incagliata, apra canali di comunicazione tra le parti”.

[5] F. Fimmanò, G. D’Attorre, La composizione della crisi da sovraindebitamento, 763.

[6] F. Mucciarelli, Speciale D.L. Sviluppo-Il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie di falso in attestazioni e relazioni, disponibile qui in www.ilfallimentarista.it.

[7] S. De Matteis, N. Graziano, Crisi da sovraindebitamento, ovvero il fallimento del consumatore, edizione 2015.

[8] M. Monteleone, Il professionista incaricato dell’attestazione richiesta sia indotto in errore dall’atteggiamento ingannevole assunto dal debitore che, in maniera fraudolenta, potrebbe aver nascosto passività o aver esposto attività inesistenti utilizzando falsa documentazione, disponibile qui: file:///C:/Users/Asus/Downloads/Monteleone%20La%20responsabilita%20penale%20e%20civile%20dell_attestatore%2014mag13.pdf

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