domenica, Ottobre 6, 2024
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Il TAR Puglia sulla legittimazione delle Organizzazioni Sindacali ad accedere agli atti amministrativi

Lo scorso 5 ottobre, il TAR Puglia[1] si è pronunciato sul ricorso intentato dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) avverso la ASL Foggia, stabilendo che sussiste la legittimazione delle Organizzazioni Sindacali ad accedere agli atti della Pubblica Amministrazione.

Invero, l’Organizzazione Sindacale aveva proposto istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 25, legge 241/1990[2] e 5, comma 2, d.lgs. 33/2013[3], intesa all’estrazione di copia dei Documenti di Valutazione del Rischio (DVR), in ragione “delle segnalazioni che giungono alla scrivente O.S. sullo stato e sul grado di sicurezza delle sedi medesime”.

Avverso tale richiesta aveva opposto diniego l’ASL competente, ritenendo del tutto impertinente il richiamo al diritto di accesso, non trattandosi – nel caso del DVR – di atto amministrativo e specificando che, ai sensi dell’art. 18 d.lgs  81/2008, può essere consegnata copia del DVR al solo Rappresentate per la Sicurezza dei Lavoratori (RSL), che potrà consultare il predetto documento esclusivamente presso la sede aziendale.

Tanto premesso, il TAR, nel richiamare precedente giurisprudenza sul punto, ha chiarito che sussiste una duplice legittimazione in capo all’Organizzazione Sindacale che, pertanto, potrà esercitare il proprio diritto di accesso “iure proprio ed a tutela di interessi giuridicamente della categoria rappresentata”, con l’unico limite non utilizzare tale legittimazione al fine di svolgere un controllo preventivo e generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro[4], dovendo, piuttosto, sussistere “un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere”.

In ogni caso, conclude il TAR, non potrebbe dirsi fondato il diniego di accesso reso dalla ASL in ragione della legittimazione del RSL, atteso che la disciplina sul diritto di accesso e la conseguente legittimazione in capo all’Organizzazione Sindacale, non configura affatto una deroga ai compiti del predetto Responsabile della Sicurezza, chiamato alla “esclusiva e qualificata interlocuzione con il datore di lavoro, anche sulla scelta delle modalità mirate a garantire la sicurezza”.

[1] TAR Puglia, III sez., sentenza n. 1275 del 5 ottobre 2018.

[2] Art. 25, legge 241/1990, rubricato “modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi”, a tenore del quale “1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

  1. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
  2. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
  3. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
  4. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

[3] Art. 5, comma 2, d.lgs 33/2013, rubricato “Accesso civico a dati e documenti”, secondo cui “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

[4] Art. 24, comma 3, legge 241/1990, per cui “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.”

Chiara Svampa

Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l'università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l'ultimo anno. Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo. A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.

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