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L’evoluzione dei registri delle opere protette dal diritto d’autore

L’esistenza dei registri delle opere protette dal diritto della proprietà intellettuale è frutto della ben nota legge del 22 aprile 1941, n.633, la quale, in origine, nominava tre diversi registri:

1) Il registro pubblico generale delle opere protette [1];
2) Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, il c.d. P.R.C. [2];
3) Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore [3].

Ora, c’è da chiedersi il perché della previsione di tali registri, cosa ne veniva all’autore o al titolare dei diritti di utilizzazione dell’opera dalla registrazione della stessa?

La risposta è data dall’art 103, comma V, della legge 633/1941, il quale prevedeva che: “La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria [4], autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. […] ”. Di conseguenza, una volta ultimato il deposito di una copia dell’opera [5], è presumibile che l’autore possa godere di tutte le prerogative riconosciute dalla legge 633/1941 come conseguenza della sua pubblicazione.

Scopo principale del deposito delle opere dell’ingegno è, in parole povere, consentire all’autore dell’opera di precostituirsi una prova circa l’avvenuta pubblicazione dell’opera e della paternità della stessa. È necessario aggiungere, però, che, col passare del tempo, la progressiva semplificazione del sistema delle formalità di deposito ha causato un progressivo indebolimento dell’efficacia costitutiva dello stesso [6].

V’erano, inoltre, differenti regimi di pubblicità della registrazione per i vari registri:
a) Nel registro pubblico generale delle opere protette e nel registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tale regime era di mera pubblicità notizia [7];
b) Nel registro pubblico speciale per le opere cinematografiche era di pubblicità dichiarativa [8].

Entrando nel merito, risulta opportuno evidenziare che il registro pubblico generale delle opere protette venne istituito dal regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, Capo III ‐ Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere (artt. 30‐43). In particolare, l’art. 30 del detto regolamento di attuazione prevedeva che il registro pubblico generale delle opere protette previsto dall’art. 103 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633, si articolasse in quattro parti, relative, rispettivamente, a:

1) le opere “contemplate nel titolo primo della legge”;
2) le produzioni “contemplate nel titolo secondo della legge”;
3) le opere straniere sottoposte, ai sensi dell’art. 108 della legge 633/41, a “formalità equivalenti a quelle cui sono sottoposte quelle italiane nello Stato straniero” (sospesa ai sensi del D.L.C.P.S. 23 agosto  1946, n. 82);
4) le registrazioni degli atti indicati nell’art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all’autore, ai sensi dell’art. 113 della legge, e delle dichiarazioni.

Per tale registro l’art. 30 prevedeva, inoltre, diversi tipi di formalità (a carico di colui che avesse provveduto alla pubblicazione, rappresentazione od esecuzione pubblica dell’opera o messo in circolazione la stessa per la prima volta [9]):

a) un deposito obbligatorio delle opere letterarie, artistiche e scientifiche avente efficacia probatoria (art. 2 Lda);
b) un deposito volontario, con effetti costitutivi, riguardanti taluni diritti connessi al diritto d’autore tutelati dalla legge (Progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi art. 99 Lda);
c) un deposito volontario degli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 Lda).

La registrazione avveniva tramite presentazione di un esemplare dell’opera (il c.d. “deposito”) e di una dichiarazione, in doppio esemplare, contenente le indicazioni per le particolari categorie di opere indicate dall’art. 30 succitato. Tale registrazione doveva avvenire:
– entro novanta giorni dalla pubblicazione o messa in commercio dell’opera;
– in caso di opera destinata alla pubblica rappresentazione, che non fosse stata pubblicata per le stampe, entro sessanta giorni dalla prima rappresentazione o proiezione od esecuzione pubblica o, comunque, dalla divulgazione dell’opera (art 35 del regolamento di attuazione al R.D. del 18 maggio 1942, commi I e II).

L’art. 99 della legge n. 633/194, inoltre, stabilisce che “all’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali secondo le norme stabilite dal regolamento”.

Una rilevante modifica al dettato dell’art. 103 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633, si ebbe con il combinato dell’’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto Legge del 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2010, n. 100, e dell’art. 32, comma 8, lettere a) e b), della Legge del 14 novembre 2016, n. 220. In base ad esso, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, nonché quella di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, era stata affidata alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Tuttavia, la legge 14 novembre 2016 n. 220, recante la “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 [10], ha precisato che la tenuta del Pubblico Registro Cinematografico da parte della SIAE sarebbe cessata una volta che fosse stato reso operativo presso il Ministero per i beni e le attività culturali il nuovo Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (già previsto ai sensi dell’art. 32 della stessa legge, la quale abroga in particolare l’art. 103, secondo comma, della Legge n. 633/1941 [11]) [12].

La più recente innovazione in materia si è avuta con il decreto del Presidente del Consiglio dell’8 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2018 [13], che ha introdotto nuove disposizioni applicative per l’attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive. Nel merito, oltre a determinare che il Registro è tenuto a cura della Direzione generale cinema (DG Cinema) del Ministero, sono state assicurate:

1. la pubblicità e l’opponibilità a terzi dell’attribuzione dell’opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori;
2. la pubblicità sull’assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane;
3. la pubblicità sull’acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo.

Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità (di natura, come è palese, dichiarativa) sul Registro vengono iscritte:

a) in via obbligatoria, tutte le opere cinematografiche e audiovisive italiane, comprese quelle che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell’Unione europea e di altri organismi sovranazionali; nello specifico, deve essere obbligatoriamente iscritte ogni atto, accordo e sentenza avente ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o                                sfruttamento in Italia e all’estero delle medesime opere;
b) le opere cinematografiche e audiovisive non italiane, incluse quelle importate in Italia e gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere.

Al fine di ottenere l’iscrizione nel Registro delle opere, italiane e non, di natura cinematografica e audiovisiva, il produttore o gli autori o i titolari dei diritti delle stesse devono presentare apposita domanda alla DG Cinema entro trenta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima trasmissione televisiva. La presentazione della detta domanda di iscrizione deve, obbligatoriamente, avvenire in via telematica tramite la piattaforma messa all’uopo a disposizione dalla DG Cinema ed unitamente a quella dell’attestazione di pagamento della relativa tariffa, condizione fondamentale perché l’iscrizione possa dirsi perfezionata. Le varie domande presentate alla DG Cinema vengono definite, in ordine cronologico di arrivo, tramite istruttoria, all’esito della quale possono essere comunicati al soggetto istante tanto l’avvenuta iscrizione dell’opera quanto i motivi ostativi alla stessa.

Come già detto, nel Registro sono altresì trascritti gli atti aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all’estero delle opere.
Perché tale trascrizione possa avvenire, è necessaria la presentazione di un’apposita nota di trascrizione debitamente compilata per ogni opera cinematografica o audiovisiva oggetto dell’atto in esame. Nel caso in cui, infatti, un atto avesse ad oggetto più opere cinematografiche o audiovisive, andrebbero presentate più note di trascrizione quante, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera. L’unica differenza tra la procedura di iscrizione di opere cinematografiche e audiovisive italiane o non sta nel fatto che alla richiesta di iscrizione delle prime deve essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l’avvenuto deposito dell’opera (questo sempre che l’opera sia destinataria di contributi).

Anche in questo caso, sulla base dell’ordine cronologico della presentazione delle note di trascrizione, la DG Cinema dà inizio ad una fase istruttoria nel corso della quale viene verificata la rispondenza tra i contenuti della nota e i contenuti dell’atto oggetto di trascrizione. Una volta conclusa tale fase, la DG Cinema provvederà:

a) in caso di accoglimento della richiesta, a comunicare al richiedente l’avvenuta trascrizione ed a riportare il contenuto della nota sul registro, in corrispondenza del titolo dell’opera cui l’atto si riferisce;
b) in caso di rigetto della richiesta, a comunicare al soggetto richiedente la mancata trascrizione specificando le relative motivazioni.

La cancellazione di una trascrizione già eseguita è consentita solo in presenza di un errore materiale accertato dall’Amministrazione, d’ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura della medesima. In tutti i casi, la DG Cinema è tenuta a comunicare l’avvenuta cancellazione al soggetto interessato entro e non oltre sette giorni dalla stessa.
È bene specificare che il “vecchio” Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive tenuto dalla S.I.A.E., disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge autore) e soppresso dalla nuova legge cinema, con tutti i suoi contenuti, non andrà perso per sempre costringendo tutti gli autori ivi iscritti a presentare nuovamente tutta la documentazione richiesta, ma confluirà nel “nuovo” Registro.

 

[1] Art. 103, comma I, Legge del 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui:  http://interlex.it/testi/l41_633.htm;

[2] Art. 103, comma II, Legge del 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui:  http://interlex.it/testi/l41_633.htm;

[3] Art. 103, comma IV, Legge del 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui: http://interlex.it/testi/l41_633.htm;

[4] Il deposito e la registrazione, infatti, non sono atti costitutivi di diritti d’autore in quanto il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale (cfr. art. 6 Legge del 22 aprile 1941, n. 633), disponibile qui: http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore.

[5] Cfr. art 105, comma I, legge del 22 aprile 1941, n.633, disponibile qui: http://interlex.it/testi/l41_633.htm.

[6] Cfr. A. Miccichè, “Legislazione dello spettacolo”, pag. 77, edizione 2007.

[7] Detta anche pubblicità notificativa, con essa ci si limita a dare notizia di determinati fatti, e la sua eventuale omissione non impedisce agli stessi di produrre i loro effetti giuridici o, addirittura, né ne determina l’invalidità.

[8] Questo tipo di pubblicità è volto a rendere opponibili a determinati soggetti i fatti per cui è prevista: la sua omissione, pur non determinando l’invalidità, impedisce che il fatto produca effetti giuridici nei confronti di tali soggetti.

[9] art. 35, comma III, regolamento di attuazione del Regio Decreto del 18 maggio 1942.

[10] Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, disponibile qui:  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00231/sg.

[11] V. supra n. 2.

[12] Cfr.: https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/i-registri/pubblico-registro-cinematografico.

[13] Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2018, disponibile qui: .

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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