venerdì, Luglio 26, 2024
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La confisca dei prodotti contraffatti della filiera della moda

A cura della Dott.ssa Linda Bano

Il mercato nero che commercia prodotti contraffatti ha un peso notevole nell’economia italiana: secondo un rapporto OCSE del 2018 il commercio mondiale di beni contraffatti (borse di lusso, orologi, prodotti alimentari, componenti auto) ha un impatto sulla nostra economia pari a circa l’1-2% del PIL in termini di mancate vendite[1].

Al fine di contrastare tale attività illecita, nel nostro ordinamento sono stati previsti i reati di cui agli articoli 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). La contraffazione penalmente rilevante si specifica nella riproduzione abusiva del marchio o degli altri segni distintivi, per essere apposti sui prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza. Il marchio contraffatto deve, quindi, essere idoneo ad indicare falsamente un prodotto e il contrassegno impressovi come provenienti dal titolare del marchio registrato[2].

Per come sono strutturati i reati, è chiaro come nella lotta alla contraffazione e soprattutto al commercio di beni contraffatti non siano sufficienti sanzioni pecuniarie o interdittive, quanto piuttosto svolga un ruolo fondamentale la materiale apprensione dei beni contraffatti, con la loro definitiva uscita dal circolo del mercato illegale.

Viene in aiuto a tal fine l’istituto della confisca, tradizionalmente previsto dal codice penale all’art. 240: al primo comma è prevista quella facoltativa, al secondo quella obbligatoria. In particolare, è prevista la confisca obbligatoria di quei beni la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione, o alienazione costituisce di per sé reato, pure in assenza di una pronuncia di condanna.

Una previsione di legge specifica per i reati indicati in apertura è stata inserita nell’art. 474 bis c.p. (Confisca)[3] che prevede la sanzione della confisca obbligatoria nei casi di cui agli artt. 473 e 474 c.p. delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. Il secondo comma addirittura prevede una confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto, nel caso in cui non sia possibile eseguire il provvedimento principale. Ai sensi del terzo comma, la misura può essere eseguita anche rispetto a beni appartenenti a persona estranea al reato, a meno che il terzo “dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorso in un difetto di vigilanza”. Sul punto, la dottrina ha espresso perplessità sia in relazione all’inversione dell’onere della prova, sia per la costituzione in capo al terzo di un dovere di vigilanza rispetto all’eventualità che i beni di cui è proprietario possano essere funzionali alla commissione di reati[4].

La giurisprudenza ha dato applicazione alla previsione normativa in commento, affermando che i prodotti industriali oggetto dell’illecita condotta di contraffazione, quali sono i capi di abbigliamento con marchi contraffatti (anche qualora siano destinati all’uso personale e non al commercio), devono essere confiscati, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituiscono reato[5].

Ha inoltre svolto un rilevante ruolo di ampliamento delle possibilità di confisca l’intervento degli Ermellini: la Cassazione ha ritenuto sottoponibili alla confisca obbligatoria di cui all’art. 474 bis c.p. anche i beni che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli[6]. La mancanza di un simile requisito, infatti, rende la commercializzazione di un prodotto illecita, pure se il prodotto di per sé è originale.

Ha in più, come da disposizione dell’art. 321 c.p.p., considerato possibile il sequestro preventivo nei casi in cui è obbligatoria la confisca ex art. 474 bis c.p., così come il sequestro probatorio[7].  La finalità dell’istituto è quella di sottrarre i capi di abbigliamento al mercato illegale, una volta valutata l’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili[8].

Infine, ha riconosciuto essere oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per il deposito di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi[9].

Quindi, la condotta di chi altera o contraffà prodotti o li vende o li importa costituisce per il nostro ordinamento un vero e proprio reato penalmente punibile: è stata posta particolare tutela non solo alla proprietà intellettuale, ma anche alla fede pubblica, ovvero la fiducia dei consumatori nei simboli che contraddistinguono i beni industriali e artigianali[10].

Occorre rilevare però che tali consumatori non sono esenti da qualsiasi tipo di responsabilità: infatti la legge 99 del 2009 ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria per colui che acquista o accetta a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La riforma inoltre ha inserito, al comma 7 dell’art. 1 della legge 35 del 2005, la previsione che “in ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma”: delle cose, quindi, che sono state comprate o accettate pur nell’evidenza, o quantomeno nella colpevole incoscienza, della loro provenienza illecita. L’obiettivo del legislatore è chiaro, ancora una volta: contrastare nel modo più efficace possibile il commercio di beni contraffatti ed evitare che un acquirente possa nascondersi dietro la propria ignoranza. D’altronde, molto spesso, i beni alterati sono facilmente individuabili: di certo non vengono venduti nelle boutique e spesso hanno un prezzo irrisorio rispetto a quello classico dei prodotti aventi quel determinato marchio. Nella maggior parte dei casi chi acquista un bene con logo falso lo fa coscientemente, per poter sfoggiare un prodotto che dovrebbe essere di alto valore economico.

Il legislatore si è spinto oltre ed ha previsto addirittura la confisca amministrativa dei locali ove vengano prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti (art. 17 co. 3 l. 99 del 23/07/2009).

La riforma del 2009 è intervenuta ulteriormente, prevedendo che, in caso di condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p., si disponga la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il reo non possa giustificare la provenienza[11].

Infine ha introdotto la responsabilità dell’ente in rapporto ai reati in commento, rendendo applicabile alla persona giuridica la confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001.

 

[1] Per approfondire si veda https://www.oecd.org/newsroom/il-commercio-di-beni-contraffatti-costa-miliardi-di-euro-all-economia-italiana.htm#:~:text=Il%20commercio%20di%20beni%20contraffatti%20e%20l’economia%20italiana%20rivela,prodotti%20manifatturieri%20italiani%20nel%20mondo.

[2] Roberto Garofoli, Compendio di Diritto Penale. Parte speciale, Bari, Nel Diritto Editore, 2019, pag. 384.

[3] Articolo inserito dalla legge 23/07/2009, n. 99, art. 15 (G.U. 31/07/2009, n. 176, s.o. n. 136)

[4] Barbara Pozzo, Valentina Jacometti, a cura di, Fashon Law. Le problematiche giuridiche della filiera della moda, Milano, Giuffrè Editore, Milano, pag. 524.

[5] Cass. penale, sez V, 07/03/2019, n. 27323.

[6] Cass. penale, sez. I, 12/12/2019, n. 7940.

[7] Cass. penale, sez V, 07/03/2019 n. 27323.

[8] Francesco Rutigliano, Legittimità del sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffatti, in diritto.it, https://www.diritto.it/legittimita-del-sequestro-probatorio-di-capi-di-abbigliamento-contraffatti/

[9] Cass. penale, sez II, 22/06/2011, n. 27961; Cass. penale, sez. V, 12/10/2015, n. 41040.

[10] Sulla natura plurioffensiva dei reati si veda Cass. penale, sez. V, 27/01/2016, n. 18289, così come in dottrina Antolisei.

[11] Art. 12 sexies d.l. 306/1992 conv. In l. 356/1992.

Per ulteriori approfondimenti si legga:

ORLANDINI, Fashion Industry: è configurabile il reato di contraffazione nella parodia dei marchi?, Ius in itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/fashion-industry-configurabile-il-reato-di-contraffazione-nella-parodia-dei-marchi-28807

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