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La Corporate governance delle Società Quotate: il Nuovo Codice

In data 31 gennaio 2020, il Comitato per la Corporate Governance, presieduto da Patrizia Greco e composto da esponenti di spicco delle società quotate e delle società di gestione del risparmio, nonché da rappresentanti di enti quali ABI, ANIA, Borsa Italiana e Confindustria, ha pubblicato il nuovo Codice di Corporate Governance (il “Codice“) che introduce significative novità in materia di governo societario.

Il nuovo Codice  – che sostituirà l’attuale Codice di Autodisciplina (il “Codice 2018″) e che sarà applicabile a partire dal primo esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2020 – presenta una struttura più schematica e sintetica rispetto alla versione precedente, articolandosi in Principi e Raccomandazioni.

1.IL SUCCESSO “SOSTENIBILE”

La principale innovazione apportata dal nuovo Codice è l’introduzione del concetto di “successo sostenibile“, inteso come l’obiettivo che guida l’azione del Consiglio di Amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore, nel lungo termine, a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli stakeholder rilevanti per la società.

Tale previsione (Principio I) ha una significativa portata in quanto, allo stato attuale,  per le società a cui si rivolge il nuovo Codice nessuna norma di legge impone agli amministratori di tener conto, nella gestione societaria e nel perseguimento dell’oggetto sociale, di obiettivi, su tutti la creazione di valore nel lungo periodo e gli interessi degli stakeholder, diversi da quelli relativi  alla società e ai suoi azionisti.

Il principio della sostenibilità, già espresso nella Direttiva UE 17 maggio 2017, n. 828 ( la “Shareholder Rights Directive II” o “SRD II“), diviene, dunque, elemento cardine e guida dell’organo di amministrazione, come si evince chiaramente dal tenore del Principio I, per il quale l’organo di amministrazione ha il compito di guidare la società perseguendone il successo sostenibile.

In tal senso, sarà dunque dell’organo di amministrazione, coadiuvato da un comitato consiliare ad hoc, il compito di integrare gli obiettivi di sostenibilità con la predisposizione del piano industriale della Società e/o del gruppo ad essa facente capo. Al contempo, lo stesso, con il supporto del comitato dei rischi, dovrà stabilirne l’implementazione con il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e, coadiuvato dal comitato per la remunerazione, dovrà fissare una politica di remunerazione, legata ad obiettivi di performance di lungo periodo e funzionale alla creazione del predetto successo.

Ulteriore elemento di novità apportato dal Codice è l’analisi dell’influenza del tema della sostenibilità anche sulle attività di dialogo e di coinvolgimento tra le Società e i loro stakeholder. Nonostante tale aspetto sia stato già preso in considerazione dalla SRD II, anche nel Codice assume particolare rilevanza il rapporto che le Società devono tenere con gli investitori, su tutti gli “istituzionali”, per il quale la Raccomandazione 3 precisa al Consiglio di adottare specifiche politiche di engagement. Tali politiche dovranno esser, dunque, rispondenti alla continua richiesta di confronto sia sulla conduzione del business e sia sugli assetti di governance  societaria.  A tal proposito, il Codice affida al Presidente del Consiglio il compito di proporre all’intero organo amministrativo, congiuntamente all’amministratore delegato, l’adozione di una specifica policy di engagement e di assicurare che lo stesso Consiglio ne sia tempestivamente informato sui contenuti.

Al fine di aumentare la sensibilità verso questo innovativo concetto di “sostenibilità“, il nuovo Codice è intervenuto anche sulle politiche di remunerazione degli amministratori, dei componenti dell’organo di controllo societario e del top management.   In particolare, si precisa come sarà compito del consiglio di amministrazione stabilire, coadiuvato dal comitato per la remunerazione, una politica di remunerazione volta al perseguimento del successo sostenibile della Società. In particolare, si segnala come una parte significativa di quest’ultima dovrà esser legata ad obiettivi di performance, di lungo periodo.

2. “PROPORZIONALITÀ’ E SEMPLIFICAZIONE”

Ulteriori concetti cardine del nuovo Codice sono “Semplificazione” e “Proporzionalità”.

Invero, al fine di semplificare l’applicazione e la comprensione del suo contenuto, indipendentemente dal modello di corporate governance adottato, il nuovo Codice fa riferimento ai concetti, generici, di “organo amministrativo” e “organo di controllo”.

L’obiettivo sotteso è del tutto chiaro. Difatti, il nuovo Codice mira ad aiutare l’accesso ai mercati dei capitali per tutte quelle piccole medie imprese industriali, a forte concentrazione proprietaria che costituiscono l’ossatura del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, attraverso una struttura regolatoria più semplificata e proporzionata alla proprie caratteristiche.

La Proporzionalità diviene, inoltre, concetto centrale con riferimento ai criteri di “indipendenza“.

Nonostante i requisiti di “indipendenza” non siano stati modificati  rispetto al Codice del 2018, il Codice raccomanda, tramite la Raccomandazione 7, al Consiglio di individuare, almeno all’inizio del proprio mandato, dei criteri cd. “quantitativi” e “qualitativi” per poter valutare l’incisività dei rapporti intrattenuti dagli amministratori e/o dai componenti dell’organo di controllo con la Società o altri soggetti ad essa collegati. Tale previsione è chiaramente in linea con le raccomandazioni annuali del Comitato per la Corporate Governance, pronunciate, sul punto, in data 19 dicembre  2019.

Ed è proprio con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione che il nuovo Codice introduce significative novità.

Con riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la novità, rispetto alla versione precedente, è data dal fatto che questo potrà esser considerato un amministratore indipendente purché  soddisfi  tutti i requisiti di indipendenza previsti. Invero, per tutti gli altri amministratori, il nuovo Codice prevede che:

  • almeno la metà del Consiglio di Amministrazione delle grandi società che non hanno una proprietà concentrata sia composta da amministratori indipendenti;
  • almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione delle grandi società a proprietà concentrata sia composto da amministratori indipendenti;
  • almeno due amministratori del Consiglio di Amministrazione delle altre tipologie di società siano indipendenti.

Il criterio di proporzionalità diviene centrale anche in relazione all’adozione di un piano di successione nella gestione societaria.

Pertanto, mentre il Codice del 2018 esorta il Consiglio a valutarne una possibile adozione, il Nuovo Codice, nell’ottica di una sostenibilità a lungo termine, raccomanda, attraverso la Raccomandazione 24, al Consiglio delle Società di grandi dimensioni di non solo, con il supporto del comitato per le nomine, stabilire un piano per la successione del chief executive officer e degli amministratori esecutivi bensì di individuare le procedure da seguire in caso di cessazione anticipata dall’incarico e  per la successione del top management.

3. CONCLUSIONI 

Concludendo, accanto alle innovazioni concettuali apportate, è necessario ribadire  la piena volontarietà della adesione al Codice, di cui si dovrà comunque informare il mercato nella Relazione sul Governo Societario da pubblicarsi nel corso dell’esercizio finanziario 2021 – 2022. Sul punto, infatti, le Società che decideranno di aderire, lo potranno fare utilizzando il principio, di matrice internazionale, del cd. “comply or explain”. Le Società saranno, cosi, tenute ad osservare i Principi e le Raccomandazioni di cui si compone il Codice ma potranno discostarsene qualora tali previsioni non siano funzionali o compatibili con il modello di governance adottato.

Pertanto, con la revisione stilistica dei principi e dei criteri applicativi apportata con il nuovo Codice, il sistema di autodisciplina compie un passo in avanti nel promuovere una idea di  corporate governance  aperta alle istanze del mercato e funzionale ad avvicinare le società al mercato dei capitali, cogliendo l’occasione non solo per confermare ed irrobustire alcune raccomandazioni esistenti bensì, al contempo, per allineare l’intera materia ad alcune best practice riconosciute a livello internazionale.

 

 

 

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