martedì, Marzo 19, 2024
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La digitalizzazione delle procedure di affidamento delle commesse pubbliche

Il nostro ordinamento, alla luce dei principi di buon andamento[1] e di efficienza[2], negli ultimi anni sente sempre più forte l’esigenza di semplificare l’azione amministrativa.

Per semplificazione si intende la razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa, volta a snellire ed eliminare procedimenti non strettamente necessari al perseguimento dell’interesse pubblico.

Nell’ambito del public procurement, il nostro ordinamento in seguito al recepimento delle tre direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ha cercato di conformarsi a tale processo di semplificazione attraverso la digitalizzazione delle procedure di aggiudicazione e di gestione dei contratti pubblici.

Infatti, il nuovo Codice dei contratti pubblici, ex d.lgs. 50/2016[3], ha previsto delle disposizioni ad hoc al fine di attuare le regole necessarie per regolamentare e standardizzare i processi e le procedure in ambito del cd. e-procurement (elettronic procurement): ciò rappresenta il presupposto fondamentale per realizzare il processo di semplificazione, quale obiettivo principale del “nuovo” Codice dei contratti pubblici.

Le norme del d.lgs. 50/2016 che principalmente hanno previsto l’ingresso del mondo digitale sono diverse:

  • l’articolo 52, prevede le regole applicabili alle comunicazioni, introducendo l’obbligo – nei settori ordinari e speciali – di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal Codice utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
  • l’articolo 58, il quale disciplina le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione. Tale articolo rappresenta una novità assoluta rispetto alla disciplina previgente, in quanto le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. Ciò comporta uno snellimento ed una totale accelerazione delle procedure. La norma, infatti, rientra nell’ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini, e l’utilizzo di tali sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori economici o impedire, limitare distorcere la concorrenza modificando l’oggetto dell’appalto.
    Le procedure di gara con strumenti telematici possono essere indette dalla PA o dalle rilevanti Aziende attraverso l’utilizzo di una piattaforma di Gare Telematiche, il cui software, tra le tante funzionalità ha quella di gestione di procedure interamente telematiche, o di richieste di preventivi in busta chiusa telematica, o di dialogo competitivo, o di indagini di mercato, di accordi quadro, di sistemi dinamici di acquisizione o di aste elettroniche.
  • L’articolo 44 prevede, invece, la digitalizzazione delle procedure. La disposizione stabilisce che – entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice – sono definite con decreto le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. La disposizione prevede, altresì, che siano definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. Tuttavia non risulta ancora adottato il decreto ministeriale sopracitato, e dunque una previsione dettagliata di tali modalità ancora non è stata prevista.
  • Una novità recente, sintomo di un’apertura sempre maggiore alla telematizzazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, deriva dall’articolo 40. Infatti il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nelle gare d’appalto. Da tale data – salvo alcune eccezioni – tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti all’ambito del public procurement si svolgono in formato interamente elettronico. Tale obbligo si desume dal recepimento dell’art. 22 della direttiva comunitaria n. 24 del 2014, il quale recita che: “gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici” (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici “garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute” ( 22, co. 3). Questa norma tuttavia va letta in combinato disposto con l’art. 52 del d.lgs. 50/2016, in quanto stabilisce delle deroghe circa la presentazione dell’offerta da parte della stazione appaltante, ovvero i casi in cui possono ricorrere all’utilizzo di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici. (In questa sede ci limiteremo a rimandare alla lettura del dispositivo per ragioni di lunghezza espositiva).

Un ulteriore strumento di semplificazione lo ritroviamo anche nel principio generale di trasparenza, intesa come accessibilitotale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1 del d.lgs. 33/2013[4]).

Per quanto riguarda il settore degli appalti, la trasparenza è realizzata in due modi:

  1. Attraverso gli obblighi di comunicazione relativi alle procedure di gara;
  2. Attraverso la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti web;

La trasparenza, inoltre, ha una sua rilevanza anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione[5]: infatti, connessa alla digitalizzazione, mira a garantire la legalità, la velocità e la tracciabilità dei procedimenti di appalti, in quanto settore particolarmente esposto a tali fenomeni corruttivi. Non peraltro l’ingresso di queste nuove modalità di espletamento delle commesse pubbliche in via telematica è volto a tutelare il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento[6].

Un ulteriore presidio adottato dal d.lgs. 33/2013, all’art. 9, rinviene nell’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare nella home page dei siti istituzionali, in un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, le informazioni sulle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Tale principio è previsto anche dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede la pubblicazione anche sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC e sulle piattaforme regionali di e-public procurement.

In conclusione, dalla breve disamina delle norme in materia di e-procurement, si può affermare che la disciplina degli strumenti digitali nelle procedure di gara è sinonimo di una grande evoluzione che ha coinvolto il settore degli appalti pubblici. Tale evoluzione – oltre a garantire i principi di cui sopra – comporta numerosi vantaggi anche in termini di crescita economica e riduzione della spesa pubblica.

Tuttavia, questo progetto di integrale informatizzazione è ancora in fase di implementazione e sperimentazione, dunque attendiamo dati concreti circa l’utilizzo e un riscontro sugli effettivi benefici o rischi che derivano da questa nuova era digitale.

[1] Principio contenuto nell’art. 97 Cost., applicabile non solo all’organizzazione della PA ma anche all’azione.

[2] Il principio di efficienza è richiamato nell’art. 3 bis della L. 241/90: “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica”.

[3] Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in vigore dal 1 gennaio 2018).

[4] Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

[5] A. Pajno, La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, in Riv.it.dir.pubbl.com., fasc.5, 2015, 1127 ss..

[6] M. Interlandi, Il nuovo codice dei contratti pubblici nella prospettiva delle-procurement, Gazzetta Amministrativa 1-2018

Martina Cardone

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli Federico II, con il massimo dei voti. Ha conseguito un Master di II livello in Management and policies of Public Administration presso l’Università Luiss Guido Carli. Ad oggi è dottoranda di ricerca in diritto e impresa, presso la Luiss.

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