giovedì, Aprile 18, 2024
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La frode finanziaria: lo Schema Ponzi

Probabilmente, tutti avrete sentito parlare di Bernard Madoff. Per gran parte della sua vita è stato un vero e proprio punto di riferimento nel mondo della finanza d’oltreoceano, arrivando ad assumere cariche di prestigio quali la presidenza del NASDAQ (l’indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana) fino a quella di consigliere del New York City Center.
Tuttavia, l’impero di questo guru di Wall Street, dopo oltre quarant’anni (i primi dei quali vissuti da broker) caratterizzati da attestati di stima provenienti da ogni dove, potere praticamente illimitato e utili da capogiro, si è sgretolato come un castello di carte l’11 dicembre 2008.
Quel giorno, gli agenti federali arrestarono “The Jewish Bond” (“l’obbligazione ebraica“, come era soprannominato) con l’accusa di aver messo in atto una delle più grandi frodi finanziarie di tutti i tempi. Più nello specifico, gli venne contestato di aver truffato i propri clienti causando un buco da 65 miliardi di dollari (circa 50 miliardi di euro). Le conseguenze dell’inganno orchestrato da Madoff ebbero ripercussioni su alcuni dei più importanti istituti finanziari al mondo, dalle italiane Unicredit e Banco Popolare alla Royal Bank of Scotland. Il 12 marzo del 2009, Madoff si dichiarò colpevole di tutti i capi d’accusa e gli fu inflitta una condanna a 150 anni di carcere.
La sua società, la Bernard Madoff Investment Securities, costituiva in realtà un immenso schema Ponzi. Ma di cosa si tratta?

Il nome di questo sistema trae origine da uno dei più grandi truffatori di tutti i tempi, Carlo Ponzi, un emigrato italiano che grazie alla sua abilità nello sfruttare l’alta inflazione del Primo dopoguerra e al suo spiccato senso degli affari divenne, negli anni ’30, famoso in tutti gli Stati Uniti. La sua tecnica, adottata via via su scala sempre maggiore, conquistò in breve tempo le luci della ribalta grazie anche all’enorme risonanza mediatica che i mezzi di informazione a stelle e strisce vi conferirono. Partendo dalla irrisoria somma di soli due dollari, infatti, Ponzi arrivò a possederne circa 15 milioni.

Struttura dello Schema

Questo modello economico consiste, sostanzialmente, nel garantire ingenti introiti ai clienti a condizione che questi ne procurino degli altri, i quali saranno a loro volta, inconsapevolmente, coinvolti in questa articolata spirale truffaldina. Ecco le caratteristiche salienti del sistema:

1) Fase A. Al potenziale cliente viene promesso un investimento con rendimenti superiori ai tassi di mercato, in tempi stretti. Ciò avviene facendo uso di termini complessi, di un lessico da esperti del settore e menzionando procedimenti arzigogolati di cui non esiste alcuna documentazione. Per rafforzare la propria posizione, il proponente iniziale si avvale di collaboratori che fungano da testimoni falsi per avvalorare la solidità del progetto finanziario.

2) Fase B. A stretto giro di posta, la somma inizialmente investita viene restituita integralmente, in modo tale da ingenerare nella vittima la salda convinzione che il metodo funzioni perfettamente.

3) Fase C. L’affidabilità di questo sistema di investimento viene fatta diffondere in maniera capillare mediante un intenso passaparola. Così facendo, nuovi “pesci” abboccano all’amo, in modo da rimpinguare la rete virtuale venutasi a creare garantendo la circolazione di somme di denaro sempre più consistenti.

4) Fase D. Il meccanismo si ingolfa quando le richieste di rimborso risultano essere superiori rispetto alle nuove somme versate.

Conseguenze della frode

In base a quanto emerge dall’analisi dello schema Ponzi, i primi dati che saltano all’occhio sono l’estrema fragilità e l’elevato rischio che lo caratterizzano.
Infatti, a lungo andare, la difficoltà sempre maggiore nel reperire nuovi adepti e nel perpetrare la truffa porta il sistema a collassare su se stesso, facendo culminare la rete di illeciti così generata in una sorta di buco nero. Inoltre, il sistema è destinato a terminare con perdite ingenti per la quasi totalità di coloro i quali vi hanno preso parte, dal momento che le liquidità investite non generano alcun tipo di interesse nè di rendita, andando semplicemente a confluire nel bacino iniziale da cui si aziona “l’innesco” della maxi truffa.
Rispetto ai primi anni in cui Ponzi adoperava il suo sistema, esso ha avuto modo di evolversi, sviluppandosi in varianti molto più complesse. Dopo la grandissima eco diffusasi in seguito al caso Madoff, strutture dotate di questi schemi sono considerate illegali in ogni angolo del pianeta. Sono previsti, inoltre, numerosi meccanismi volti a tutelare sia le ignare vittime di questo genere di truffa sia le aziende che intendono avvalersi del sistema del multi-level marketing (MLM), in cui i venditori sono compensati non solo per le vendite effettuate personalmente, ma anche per quelle effettuate da altri venditori da essi reclutati.

Legislazione italiana in materia

Per quanto concerne la legislazione italiana, grande interesse suscita la lettera dell’articolo 5 della legge 173/2005, in materia di contrasto alle strutture piramidali o catene di Sant’Antonio, il quale recita:

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

  1. È vietata, altresí, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.”Degno di nota è anche l’articolo 6 della medesima legge:1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

    a)l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
    b)l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
    c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.”


Dott. Giovanni Sorrentino

Giovanni Sorrentino è nato a Napoli nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, intraprende lo studio del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel dicembre del 2017 si è laureato discutendo una tesi in diritto penale dal titolo "Il riciclaggio", relatore Sergio Moccia. Attualmente sta svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Chianese. Nel 2012 ha ottenuto il First Certificate in English (FCE). Ha collaborato dal 2010 al 2014 con la testata sportiva online "Il Corriere del Napoli". È socio di ELSA (European Law Students' Association) dal 2015. Nel 2016 un suo articolo dal titolo "Terrore a Parigi: analisi e possibili risvolti" è stato pubblicato su ElSianer, testata online ufficiale di ELSA Italia. Nel 2017 è stato selezionato per prendere parte al Legal Research Group promosso da ELSA Napoli in Diritto Amministrativo (Academic Advisors i proff. Fiorenzo Liguori e Silvia Tuccillo) dal titolo "L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato", con un contributo dal titolo "Il contratto di avvalimento". Grande appassionato di sport (ha giocato a tennis per dieci anni a livello agonistico) e di cinema, ama viaggiare ed entrare in contatto con nuove realtà. Email: giovanni.sorrentino@iusinitinere.it

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