sabato, Aprile 27, 2024
Uncategorized

La soggettività internazionale: il caso del ducato di Sealand

Lo Stato viene inteso come un’entità territoriale organizzata, in grado di esercitare il potere di governo su di una popolazione. Tuttavia, soggetto di diritto internazionale non è il cd. stato-comunità, ossia quella comunità umana che è presente su un territorio ed è sottoposta a delle leggi, ma il cd. stato-organizzazione, ovverosia  l’insieme di organi che esercitano il potere di imperio sui singoli.

Nel diritto internazionale, uno Stato per acquistare la soggettività giuridica internazionale, deve presentare i requisiti di effettività ed indipendenza: deve, cioè, innanzitutto esercitare effettivamente il proprio potere su una comunità territoriale e, inoltre, deve essere indipendente, ovvero avere un ordinamento originario non subordinato a quello di un altro Stato. Secondo lo studioso Benedetto Conforti, infatti, “l’organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su di una comunità territoriale diviene soggetto internazionale in modo automatico.”

In merito al tema della soggettività giuridica internazionale di uno Stato-apparato, è emblematico il caso del Ducato di Sealand.

Tale Ducato fu proclamato su di una piattaforma britannica anti-aerea, utilizzata durante la seconda guerra mondiale, estesa poco più di mille metri quadri ed è situata ad otto miglia dalle coste inglesi, a Suffolk, in acque internazionali.

La piattaforma venne occupata nel 1967 da un ex militare britannico, un certo PaddyRoyBates e contava una popolazione di circa 106 unità. Nel 1974 fu emanata la Costituzione del Ducato, composta da un preambolo e da sette articoli, nei quali era dichiarata l’istituzione di una monarchia costituzionale e ne era rivendiacata l’indipendenza.

Il caso giurisprudenziale nacque a seguito dell’azione di un cittadino tedesco di nascita, il quale si rivolse alla Corte amministrativa di Colonia per impugnare il rigetto di una sua dichiarazione attestante la perdita della cittadinanza tedesca, in quanto cittadino di Sealand.

La Corte, con la sentenza del 3 maggio del 1978 n. 9k 2565/77, respinse la domanda affermando che “il cosiddetto Ducato non costituisce uno Stato nel senso del diritto internazionale”, perché in primis non possedeva un territorio statale vero e proprio, in quanto la piattaforma non era situata sulla superficie terrestre, ma su dei pilastri di cemento; in secondo luogo perché mancava di una popolazione nel senso del diritto internazionale.

Più specificamente, in merito al primo punto, secondo la Corte il fatto che l’ex piattaforma fosse solidamente unita al fondo marino per mezzo di pilastri non la trasformava in terraferma.

Rispetto al secondo, invece, i giudici affermarono che “il Ducato mancava di un popolo statale nel senso del diritto internazionale” e il dovere di uno Stato non consiste nella semplice promozione di una libera associazione diretta al perseguimento di passatempi e interessi comuni, ma nel mantenere una forma essenzialmente permanente di vita comunitaria nell’ottica di un destino comune. Inoltre, la Corte evidenziò che, fatta eccezione per  30 o 40 persone che si trovavano stabilmente sulla piattaforma e che si occupavano della sua difesa e del suo mantenimento, la presenza di altri cosiddetti “cittadini” restava circoscritta a visite occasionali.

I giudicisi soffermarono anche sul ruolo di uno Stato, ovvero sul compito di garantire l’istruzione, l’assistenza e la messa a disposizione di sussistenza: tutto ciò mancava nella vita quotidiana della piattaforma marina perchè gli abitanti perseguivano i loro interessi individuali e lo scopo principale era quello di ottenere dei vantaggi fiscali.

In conclusione, sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali, il Ducato di Sealand, che oggi ancora esiste, non è un soggetto di diritto internazionale perché non ha né un territorio e né una popolazione, quindi è privo del requisito fondamentale dell’effettività.

 

 

Lascia un commento