mercoledì, Marzo 27, 2024
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Il marchio storico di interesse nazionale

Il 2019 è stato un anno ricco di riforme nel campo della proprietà industriale; oltre all’introduzione del c.d. pacchetto marchi[1] è stato emanato il c.d. decreto crescita, decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34, intitolato Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 giugno 2019 n. 58. Tale decreto, tra le molteplici misure, prevede all’art. 31, il Marchio Storico di interesse nazionale che è ora disciplinato agli art. 11-ter, 185-bis e ter del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

In particolare, l’art. 11-ter al primo comma statuisce che dal 16 aprile 2020 «I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis

Da quanto indicato ne deriva che tale istituto, intanto non costituisce un nuovo titolo di proprietà industriale essendo, piuttosto un riconoscimento che viene fatto a tutte quelle società che sono titolari o licenziatarie esclusive di un marchio, anche solo di fatto, usato da oltre 50 anni.[2] I summenzionati soggetti, infatti, potranno registrare i propri diritti sul nuovo registro dei marchi storici di interesse nazionale.[3] Inoltre, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 11-ter, i legittimati potranno sfruttare per finalità commerciali e promozionali il “logo” del Marchio storico di interesse nazionale di seguito riportato:

logo marchio storico di interesse nazionale

Tale logo potrà essere affiancato al marchio iscritto solo in riferimento ai prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato nel registro speciale.[4]

Alla luce di quanto sin ora esposto emerge sicuramente una delle finalità, se non la principale, per le quali è stato istituito il Marchio Storico: la tutela della proprietà industriale delle aziende storiche italiane tramite la promozione delle società nazionali che operano nella penisola da oltre mezzo secolo.

Il meritevole scopo è ulteriormente avvalorato da quanto previsto all’art 185-ter comma 1 «Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale […]»

Il citato articolo esplicita il secondo grande vantaggio derivante dall’iscrizione al registro dei marchi storici di interesse nazionale, ossia la possibilità di usufruire del Fondo per la tutela dei Marchi Storici, che per il 2020 sarà di 30 milioni di euro. Tale finanziamento potrà essere usato per progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale da parte delle piccole medie imprese proprietarie o licenziatarie esclusive del Marchio Storico. [5]

A fronte dei vantaggi sopra esposti la normativa prevede, tuttavia, anche diversi obblighi per le imprese iscritte; invero, il secondo comma dell’art. 185-ter impone che le stesse, qualora intendano chiudere «un sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo;

c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d) le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.»

Infatti, l’accesso al Fondo indicato al primo comma dell’art. 185-ter è subordinato alla summenzionata informativa che costituisce il primo passo per l’individuazione degli interventi da attuare mediante le risorse del Fondo.

D’altra parte, il quarto comma dell’art. 185-ter prevede che, in caso di violazione dei obblighi informativi sopra citati, venga applicata una sanzione amministrativa tra i 5.000,00 ed i 50.000,00 euro al titolare dell’impresa o al licenziatario esclusivo del marchio.[6]

Gli esperti si sono interrogati proprio sugli obblighi informativi imposti alle società, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione. Tra queste la più rilevante è relativa al secondo comma dell’art 185-ter ove è stato aggiunto l’inciso «o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11-ter» per via del quale sembrerebbe che gli obblighi informativi previsti dal secondo comma dell’art 185-ter non incidano unicamente sul titolare o licenziatario esclusivo di un Marchio Storico, ma anche sui soggetti che avrebbero i requisiti per divenirlo. Ebbene, tale regolamentazione, almeno ad una interpretazione letterale, appare contraria, alle garanzie previste a livello costituzionale. Pertanto, nell’attesa di chiarimenti sul punto, è possibile tentare di comprendere appieno la normativa che ha introdotto il marchio in questione ed il discusso inciso analizzando periodo storico nel quale è stato introdotto.

In particolare, il decreto è stato emanato in concomitanza del c.d. Caso Pernigotti; l’ultima delle tante imprese nostrane che hanno rischiato, o sono state, delocalizzate o addirittura chiuse.

La Pernigotti S.p.A., con un’altra denominazione sociale, nasce nel 1860 come drogheria; questa velocemente divenne famosa per la produzione del torrone e, nel 1927 Paolo Pernigotti, figlio del fondatore della società, decise di aprire lo storico stabilimento di produzione di Novi Ligure iniziando a produrre, per primo a livello industriale, il famoso gianduiotto.[7] La società è, oramai da anni, sotto il controllo straniero, invero, la stessa rimase in mano alla famiglia Pernigotti sino al 1995 quando fu venduta alla famiglia Averna, la quale, a sua volta, decise di cedere la società alla multinazionale turca Toksös nel 2013. Tra il 2018 ed il 2019 la crisi finanziaria della società ha portato la proprietaria a paventare la possibilità di chiudere definitivamente la storica fabbrica piemontese delocalizzandone la produzione.

Dopo mesi di trattative, anche, forse in virtù dell’imminente legislazione, tale possibilità è stata scongiurata con la scissione della società e la conseguente vendita del ramo dei gelati alla Optima, una società lussemburghese controllata dal private Equity Charterhouse.[8]

Come si è visto, quindi, il decreto, e la seguente legge, sono stati emanati in un momento di tensione proprio per il rischio della delocalizzazione di un’altra storica società italiana e la disciplina ivi prevista, per quanto meritoria nell’intento, sembrerebbe comportare più svantaggi che vantaggi.

Ai testi legislativi sopra analizzati si sono, poi, affiancati i decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 24 febbraio 2020 n. 46 ed del 7 aprile 2020 n. 92.

Il decreto del 24 febbraio 2020 n. 46 all’articolo 1 disciplina l’iscrizione a registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale che avrà durata illimitata e pertanto non necessiterà di essere rinnovata, ma il titolare o il licenziatario, qualora di interesse, potranno richiedere la cancellazione dal registro tramite il deposito di un’apposita istanza. [9] Tornando all’iscrizione al registro questa viene fatta tramite il deposito di una istanza contenente i dati anagrafici dell’avente diritto, precisando se si stia chiedendo la registrazione in qualità di proprietario o di licenziatario esclusivo; tale informazione è necessaria in quanto, qualora il deposito sia effettuato dal licenziatario, senza che sia stato accluso l’assenso del titolare del marchio, l’Ufficio Marchi dovrà vagliare la volontà di quest’ultimo tenendo presente che la stessa prevale su quella del licenziatario esclusivo.[10] Inoltre, è necessario provare di avere i requisiti per l’iscrizione; infatti, oltre ai certificati di registrazione e di rinnovo è anche necessario dimostrare l’uso effettivo del marchio nell’intero periodo. In ultimo sarà necessario depositare una dichiarazione sostitutiva in cui si attesti che il marchio per il quale si chiede la registrazione sia usato per contraddistinguere prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio.[11]

In conclusione, la normativa di attuazione si è limitata a disciplinare l’accesso al Marchio Storico e gli svantaggi sopra analizzati, nonché i dubbi sull’applicazione degli obblighi informativi ex articolo 185-ter, non appaiono esser stati chiariti. Si dovrà, pertanto, attendere che il registro arrivi a regime per verificare se tale meritevole iniziativa possa divenire realmente uno strumento di tutela della proprietà industriale delle aziende storiche italiane.

[1] Decreto legislativo del 20 febbraio 2019, n. 15, con cui si è data attuazione alla Direttiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, in materia di marchi di impresa entrato in vigore il 23 marzo 2019.

[2] Art. 6 comma 1 del decreto del 24 febbraio 2020 n. 46.

«Il logo “Marchio storico di interesse nazionale”, che non costituisce un titolo di proprietà industriale, può, per le finalità indicate dall’art. 5, essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione.»

[3] Art. 185-bis del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30. «Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

  1. È istituito, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall’articolo 11-ter.
  2. L’iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.»

[4] Art. 11-ter comma 2 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

«con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 185 bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l’utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale»

[5] Art. 31 comma 2 del decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34.

«Per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.»

[6] Art. 185-ter, 4 comma del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

«La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell’impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.»

[7] F. Chiapparino, “Pernigotti” (http://www.treccani.it/enciclopedia/pernigotti_(Dizionario-Biografico)/)

[8] F. Greco, “Pernigotti diventa lussemburghese” (https://www.ilsole24ore.com/art/pernigotti-diventa-lussemburghese-ADfB0ZO)

[9] Art 4 del decreto del 24 febbraio 2020 n. 46.

«1. L’iscrizione ha durata illimitata, non è soggetta a rinnovo e può essere oggetto di richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposta istanza di rinuncia, da depositare con le medesime modalità di deposito dell’istanza di iscrizione.»

[10] Art. 2 del decreto del 24 febbraio 2020 n. 46.

«1. Qualora l’istanza di cui all’art. 1 sia presentata dal solo licenziatario esclusivo e non vi sia evidenza dell’assenso del titolare del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima di decidere sull’iscrizione, acquisisce elementi da entrambi i soggetti, assicurando in ogni caso prevalenza all’orientamento del titolare.»

[11] Art. 1 del decreto del 24 febbraio 2020 n. 46 e art. 2 e 3 del decreto del 7 aprile 2020 n.92.

Bibliografia:

Decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34

Legge del 28 giugno 2019 n. 58

Decreto ministeriale del 24 febbraio 2020 n. 46

Greco, “Pernigotti diventa lussemburghese” (https://www.ilsole24ore.com/art/pernigotti-diventa-lussemburghese-ADfB0ZO)

Chiapparino, “Pernigotti” (http://www.treccani.it/enciclopedia/pernigotti_(Dizionario-Biografico)/)

Dott.ssa Nicoletta Cosa

Nicoletta Cosa si è laureata in Giurisprudenza presso La Sapienza Università di Roma nel novembre 2017. Sta proseguendo gli studi partecipando al Master in diritto della Concorrenza ed Innovazione presso la Luiss School of Law. Attualmente è anche praticante presso un prestigioso studio legale della capitale.

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