venerdì, Ottobre 4, 2024
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Il ruolo della bad bank nella risoluzione di una crisi bancaria

Dall’inizio della crisi economica-finanziaria ad oggi è dibattuta la questione circa l’opportunità che si continuino ad attuare salvataggi di imprese bancarie in stato di dissesto e di non pieno assoggettamento delle stesse alla disciplina del mercato attraverso il fallimento. Il nostro ordinamento giuridico prevede, infatti, l’applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa[1] per le imprese bancarie, assicurative e di intermediazione finanziaria, in alternativa al fallimento applicabile alle imprese di diritto comune. In quanto ad essere tutelato è l’interesse pubblico legato alla natura o all’attività dell’impresa, la cui insolvenza o rilevanza sistemica potrebbero compromettere l’interesse stesso dello Stato o di un suo territorio ad una sana economia[2].

L’ordinamento dell’Unione Europea, mediante la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, c.d. Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), che istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’UE in tema di prevenzione e di gestione delle crisi bancarie, e recepita in Italia mediante i decreti legislativi 16 novembre 2015, n. 180 e 181, prevede espressamente il ricorso ad una bad bank come strumento per la risoluzione di un ente creditizio in dissesto o a rischio di dissesto.

Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito dalla autorità di risoluzione, al fine di evitare interruzioni nella prestazione di servizi essenziali offerti dalla banca, a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. Tali funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia in qualità di autorità di risoluzione[3].

Bisogna necessariamente precisare che la banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni[4]:

  1. risultano irregolarità nell’amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l’attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  2. risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell’intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
  3. le sue attività sono inferiori alle passività;
  4. essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
  5. elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nei punti 1, 2, 3 e 4 si realizzeranno nel prossimo futuro;
  6. è prevista l’erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

L’articolo 39, comma 1 del suddetto decreto legislativo, prevede, tra le misure di risoluzione, “la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo[5] (c.d. bad bank) per la gestione delle attività”. Il ricorso alla bad bank è possibile solo se viene congiuntamente disposta a una delle altre misure di risoluzione, vale a dire:

  • la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
  • la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
  • il bailin[6].

La cessione di diritti, attività o passività dell’ente sottoposto a risoluzione a una o più società veicolo per la gestione delle attività può essere disposta, in una o più soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:

  • le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attività nell’ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;
  • la cessione è necessaria per garantire il corretto funzionamento dell’ente sottoposto a risoluzione;
  • la cessione è necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione[7].

Nonostante sia nota come bad bank, la società veicolo per la gestione delle attività non necessariamente svolge funzioni tipiche dell’esercizio dell’attività bancaria, ma piuttosto agisce come un gestore di recupero crediti, il cui capitale deve essere interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche. La bad bank rappresenta, dunque, un’entità giuridicamente separata dall’impresa bancaria in dissesto o in rischio di dissesto, in cui far confluire diritti, attività o passività di quest’ultima. Vengono in questo modo trasferiti alla bad bank gli attivi problematici (noti nell’ambito finanziario con l’espressione “crediti deteriorati” o “non performing loans”), si tratta delle c.d. sofferenze, ossia il complesso delle esposizioni verso soggetti in stato di  insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a cui si aggiungono le inadempienze probabili, ossia le esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali e le esposizioni scadute e/o sconfinanti. Successivamente la bad bank si occuperà della gestione delle attività cedute, con l’obbiettivo di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore, mediante strumenti e professionalità specifiche, e massimizzare il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società medesima.

Lo scopo del ricorso alla bad bank è dunque quello di ripulire il bilancio dalle attività con minor grado di liquidabilità, al fine di migliorare la struttura patrimoniale e di ridurre gli accantonamenti di capitale sulle attività ponderate per il rischio, necessari per garantire in qualsiasi condizione di mercato la solvibilità dell’ente, il quale può tornare in questo modo ad erogare credito all’economia reale.

La bad bank, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonché l’alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dell’ente sottoposto a risoluzione e nei confronti degli azionisti e dei creditori della bad bank stessa[8].

I meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie previsti dal legislatore europeo, tra cui il ricorso alla bad bank, sono la conseguenza del fatto che le banche non sono imprese uguali a tutte le altre, necessariamente le crisi delle banche non possono essere disciplinate come le situazioni di crisi delle altre imprese.

 


[1] Per maggiori approfondimenti sul tema si veda Gustavo Mazzella, La liquidazione coatta amministrativa: procedura concorsuale – amministrativa?, ottobre 2017, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/la-liquidazione-coatta-amministrativa-procedura-concorsuale-amministrativa-5482.

[2] Studio Cataldi, Liquidazione coatta amministrativa, disponibile qui: https://www.studiocataldi.it/guide_legali/fallimento/liquidazione-coatta-amministrativa.asp.

[3] Cfr. articolo 3, decreto legislativo 16 novembre 2016, n. 180.

[4] Cfr. articolo 17, comma 2, decreto legislativo 16 novembre 2016, n. 180.

[5] La società veicolo o Special Purpose Vehicle è una società costituita per veicolare attività finanziarie cedute da terzi.

[6] Per maggiori approfondimenti sul tema si veda Riccardo Guarino, Facciamo un po’ di chiarezza: cos’è il Bail in?, marzo 2017, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/facciamo-un-po-chiarezza-cose-bail-1277.

[7] Cfr. articolo 46, comma 1, decreto legislativo 16 novembre 2016, n. 180.

[8] Cfr. articolo 46, comma 3, decreto legislativo 16 novembre 2016, n. 180.

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