La solidarietà nei contratti di conto corrente a delega disgiunta
Ai sensi dell’art. 1854 c.c., rubricato “conto corrente intestato a più persone”, “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere azioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
Viene da chiedersi, alla luce di quanto emerge dal dettato normativo, se sussista o mento solidarietà tra gli intestatati se il conto è a delega disgiunta.
Ebbene, numerose sono state le pronunce giurisprudenziali sul punto, tra le quali la più recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez I del 31 gennaio 2017, n. 9063, la quale considera che “dalla mera cointestazione del conto non discende la riferibilità ad altro dei correntisti delle operazioni poste in essere dall’altro. È necessario, a tal fine, che il contratto preveda la facoltà per i correntisti di operare separatamente, in quanto, come è stato osservato da questa Corte, in assenza di una disposizione negoziale di tale tenore, non è dato di affermare la presunzione del consenso dei contitolati all’operazione posta in essere da uno solo di essi (Cass. 1 ottobre 2012, n. 16671). Infatti, la contestazione del conto fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (per cui, infatti: Cass. 8 settembre 2006, n. 19305; Cass. 26 ottobre 1981, n. 5584), non anche l’esistenza del reciproco consenso dei cointestatari del conto alle operazione poste in atto da uno di loro: consenso che, invece, è preventivamente manifestato allorquado sia accordata ad ogni contitolare del conto il potere di effettuare operazioni in modo disgiunto.
In presenza della facoltà dei correntisti di operare separatamente – facoltà che deve essere prevista espressamente (Cass. 5 luglio 2000, n. 8961) – l’operazione posta in atto da uno solo dei cointestatari vincola, dunque, anche gli altri (pur essendosi precisato, in dottrina, che tale modalità di esercizio concerne unicamente il potere di disposizione del saldo, non anche la facoltà di effettuare i versamenti, rispetto alla quale non assumerebbe rilievo la previsione della firma disgiunta o congiunta)”.
Ne viene, dunque, che operando disgiuntamente, ciascuno dei correntisti ha la facoltà di disporre “della provvista giacente sul conto” e, al contempo, l’ente creditizio si libera effettuando il pagamento ovvero l’accreditamento delle somme secondo quanto richiesto, eseguendo al tempo stesso la prestazione inerendo al servizio di casso secondo quanto disposto dalle obbligazioni contrattuali.
Inoltre, proprio perché nell’ipotesi di cointestazione disgiunta, l’atto di disposizione del singolo correntista ha il potere di vincolare gli altri, dovendosi ritenere prestato il consenso di quest’ultimi, “viene statuito che ogni contitolare del rapporto sia solidalmente responsabile nei confronti della banca per il saldo passivo del conto corrente”.
Quel che conta, si legge nella sopracitata sentenza, è “la previsione di solidarietà posta dall’art. 1854 c.c.: previsione che concerne tutte le operazioni bancarie regolate in conto corrente (quindi anche l’apertura di credito: art. 1852 c.c.) e che importa l’assunzione del debito da parte di tutti i correntisti, in presenza di una disciplina convenzionale di cointestazione congiunta del conto”.
Il servizio di cassa della banca, il quale consiste, in soldoni, nell’erogazione di somme eccedenti le disponibilità giacenti sul conto, sia da ritenersi eseguito, da un punto di vista giuridico, in favore di tutti i correntisti, i quali sono obbligati solidalmente per i saldi passivi del conto, così come disposto dal citato art. 1854 c.c.; e non solo, dunque, del solo correntista che abbia impartito le necessarie informazioni alla banca.
Prosegue la recente sentenza dei giudici di Piazza Cavour affermando che “del principio suesposto, basato sull’irrilevanza delle condotte dei singoli correntisti, questa Corte ha fatto del resto applicazione, in passato, nell’ipotesi di erroneo accreditamento di somme ad uno dei correntisti, ritenendo che quando una certa somma sia affluita sul conto la stessa rientra nella disponibilità dei contitolari di esso, i quali a norma dell’art. 1854 c.c. ne divengano condebitori nel caso in cui venga a risultare l’erroneità del suo accreditamento, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto (Cass. 24 maggio 1991, n. 5876)”.
Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell’economia.
Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners.
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Già collaboratore dell’area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell’area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica.
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