martedì, Aprile 16, 2024
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La tutela del legittimario: rapporti tra azione di riduzione e azione di simulazione

L’art. 536 c.c. indica la categoria dei legittimari, in particolare, individuandoli nel coniuge, nei figli e, in mancanza, negli ascendenti[1]. L’ordinamento, quindi, riconosce esclusivamente a questi la c.d. legittima al momento dell’apertura della successione.

La legittima è il diritto intangibile ad una quota dell’asse ereditario, detta di riserva, e si qualifica, dunque, come limite quantitativo alla libertà del de cuius di disporre del proprio patrimonio con atto mortis causa o inter vivos di liberalità. Ciò evidentemente perché nel diritto successorio il sangue non si lava e, difatti, la ratio sottesa a tale limitazione è stata più volte ricondotta alla necessità di garantire la permanenza dei beni del de cuius all’interno della famiglia. Ciò posto, quanto alla posizione giuridica vantata dai legittimari, si è operato un distinguo a seconda della tipologia di lesione sofferta dalla legittima. In particolare, si suole distinguere tra legittimario pretermesso e legittimario leso, laddove il discrimen sta nella circostanza della totale esclusione del primo dalla successione e della mera lesione della quota di spettanza per il secondo.

Da ciò, ben si comprende come, a seconda del tipo di lesione al diritto alla legittima, conseguano un diverso status del legittimario, un diverso significato ed una diversa funzione attribuibile al medesimo mezzo di tutela: l’azione di riduzione. Più precisamente, il legittimario pretermesso non è erede in quanto non è chiamato all’eredità, ma vanterebbe comunque un diritto potestativo, riconosciutogli per legge, nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie lesive e dei loro eventuali aventi causa, pertanto, la funzione dell’azione di riduzione, ex art. 554 c.c.,  se esperita vittoriosamente, è quella di acquistare lo status di erede.

Viceversa, il legittimario leso nella legittima in ragione di disposizioni testamentarie o atti di liberalità eccedenti la disponibile, è considerato erede solo pro parte, cioè con riferimento alla porzione della quota di riserva cui sia stato effettivamente chiamato, motivo per cui l’azione di riduzione ha la funzione di reintegrare il legittimario leso fino a concorrenza del valore della legittima.

Da ciò emerge, dunque, che l’azione di riduzione, il suo attuale polimorfismo, costituisce la prima arma processuale per il legittimario leso o pretermesso alla sua quota di legittima, pur non ricollegandosi ad essa l’effettiva traslazione dei beni oggetto delle disposizioni lesive[2]e, difatti, la stessa si qualifica quale azione mirante all’accertamento costitutivo dell’inefficacia delle disposizioni lesive, motivo per cui la sentenza di accoglimento non attua un nuovo trasferimento del bene dal patrimonio del beneficiario a quello del de cuiusma spetta al soccombente restituirlo in attuazione dell’obbligo restitutorio discendente dalla sentenza medesima[3]. Ecco quindi che la funzione dell’azione di riduzione è quella di procurare al legittimario l’utile corrispondente alla quota di legittima, il cui rovescio della medaglia è proprio l’obbligazione restitutoria dei beneficiari della quale i beneficiari risponderanno con tutto il  loro patrimonio[4]. Ciò detto, quale ulteriore strumento di tutela processuale accordata al legittimario a fronte delle donazioni dissimulate, mediante le quali l’ereditando ha fatto uscire beni dall’asse ereditario con negozi solo apparentemente onerosi, vi è l’azione di simulazione, quale azione di accertamento negativo, tesa all’eliminazione dello schermo creato con il filtro dell’apparentia iuris.

Pertanto, a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di simulazione si ottiene l’inefficacia relativa del negozio simulato e la contestuale emersione del negozio dissimulato sottostante su cui il legittimario potrà agire con impugnativa negoziale, o di nullità o di riduzione, ai fini della tutela della legittima.

Sul punto, illuminata dottrina[5], ha operato un distinguo a seconda del tipo di liberalità su cui va ad incidere l’azione di simulazione. In particolare, se il contratto di donazione dissimulato da far emergere fosse nullo, ad. es. perché si tratti di donazione diretta priva della forma solenne per mancanza dei due testimoni e/o della forma dell’atto pubblico, allora si dovrà agire anche per la dichiarazione di nullità della stessa.

Ove, invece, la liberalità da far emergere fosse in concreto una donazione diretta (o indiretta) valida, il legittimario dovrà agire anche in riduzione. In particolare, è come se, nel primo caso, l’azione di nullità andasse ad assorbire, sotto il profilo funzionale, l’azione di riduzione. Tanto premesso, punctum dolens della questione è lo studio, da un lato, dei limiti probatori imposti dall’art. 1417 c.c. a chi agisce in simulazione, e, dall’altro, delle condizioni per l’esercizio dell’azione di simulazione cumulativamente a quella di riduzione. Circa il primo aspetto si afferma che nel caso di emersione della donazione dissimulata nulla il legittimario attiverà una tutela negoziale che astrattamente già spettava al de cuius, e quindi, derivata. Per questi motivi, il legittimario è considerato parte contrattuale a tutti gli effetti al pari del de cuius, essendo successore a titolo universale in tutte le posizioni giuridiche sostanziali nel cui patrimonio rientravano. Pertanto, in caso di contestuale azione di simulazione e di nullità della donazione dissimulata invalida, il legittimario incontra gli stringenti limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c.[6], non potendosi per l’appunto qualificare come terzo rispetto al contratto simulato.

Evidentemente, la dichiarazione di nullità della donazione fatta emergere con l’azione di  simulazione farebbe rientrare il bene oggetto della liberalità nel patrimonio del de cuius, motivo per cui la sentenza dichiarativa di nullità produrrà effetti favorevoli per tutti gli eventuali altri legittimari lesi nella quota di legittima, non solo ed esclusivamente a favore del legittimario agente[7].

Viceversa, nel caso in cui la donazione dissimulata emersa con l’azione di simulazione fosse valida  ed avverso la quale si agisce in riduzione, il legittimario agirà a tutela del proprio diritto all’intangibilità della legittima roconosciutogli ex novo dall’ordinamento, al momento dell’apertura della successione, motivo per cui, evidentemente, considerato terzo rispetto al contratto simulato non incontrerà nessuna limitazione in ordina alla prova della simulazione medesima[8].

Discorso a parte, invece, meritano le ipotesi di successore a titolo particolare e di legittimario pretermesso, in quanto entrambi non sono qualificabili come eredi, quindi non rivestendo la qualifica di successori a titolo universale, sono sicuramente terzi rispetto al contratto simulato. Con particolare riferimento al legittimario pretermesso ben si comprende come, nel caso di esperimento dell’azione di simulazione relativa oggettiva di una compravendita preordinata all’eventuale successivo esercizio dell’azione di riduzione, agisca in qualità di terzo non incontrando i limiti posti dall’art. 1417 c.c. Infatti, acquisterà lo status di erede, assumendo anche la qualifica di parte contrattuale, sol dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, ma pur sempre successivamente ad aver provato la simulazione senza limite alcuno. In sintesi, quindi, le azioni in esame sono in rapporto di stretta strumentalità, soprattutto allorquando la liberalità dissimulata emersa sia valida e con ciò aggredibile in riduzione. E’ così possibile la loro contestuale proposizione, pur se necessaria è la presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 564 c.c. – in tema di azione di riduzione – già al momento della proposizione della domanda di simulazione.

[1]Difatti, i discendenti succedono solo ed eventualmente in ragione del diritto di rappresentazione.

[2]Cfr., Cass., Sent., n. 25834 del 2008.

[3]In questo senso, infatti, occorre specifica che in caso di non spontaneità attuativa spetterà ancora al legittimario agire con l’autonoma azione di restituzione, ex art. 561 c.c.

[4]Così, infatti, si parla di tutela pressocchè incondizionata del legittimario, i cui limiti paiono rinvenibili solo agli artt. 561 e 563 c.c.

[5]Cfr., F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, XVIII Ed., Edizioni scientifiche Italiane.

[6]Art. 1417 c.c., “ La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato anche se è proposta dalle parti”,quindi, a contrario, la prova per testimoni della simulazione non è ammessa se a far valere la simulazione siano le parti, eccezion fatta nel caso di illiceità del contratto.

[7]In questo caso, infatti, come pure sottolineato dalla Giurisprudenza di legittimità, il legittimario agisce per la ricostruzione del patrimonio ereditario, di qui la comunicabilità degli effetti favorevoli della sentenza anche per i legittimari non agenti. Così, Cass., Sent., n. 13706 del 2006.

[8]V., Cass., Sent., n. 6632 del 2006.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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