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La violazione degli obblighi genitoriali integra un illecito civile endofamiliare a carattere permanente

Con l’ordinanza n.11097 del 18 novembre 2020 i giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione hanno statuito che la violazione degli obblighi genitoriali per un lasso di tempo rilevante nei confronti della prole integra un illecito endofamiliare a carattere permanente e non la reiterazione di illeciti istantanei ad effetti prolungati.

1.IL FATTO

L’ordinanza in commento trae origine da una domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’attore a causa della violazione degli obblighi genitoriali da parte del padre.

Nello specifico, l’attore lamentava il totale disinteresse e disprezzo che il padre versava nei suoi confronti sin dalla nascita.

Il Tribunale di Livorno rigettava la domanda.

2.LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice di prime Cure, disposta la consulenza tecnica d’ufficio, rigettava la domanda per mancanza di elementi probatori relativi ai danni subiti dall’attore. In tal caso, con atto di appello, l’attore censurava la mancata ammissione da parte del Giudice di Primo Grado dell’interrogatorio e delle testimonianze utili alla dimostrazione delle sofferenze patite dallo stesso, della mancata possibilità di proseguire gli studi a causa delle impossibilità economiche in cui versava e dell’allontanamento del padre, anche con la minaccia della chiamata ai carabinieri.

Tali prove orali, se accolte nel giudizio di primo grado, avrebbero dimostrato il totale disinteresse ed il rifiuto del padre sin dalla nascita del figlio e la ricerca costante di quest’ultimo fino al 2013, anno in cui veniva proposta la domanda giudiziale.

La Corte territoriale riteneva, inoltre, il diritto al risarcimento del danno prescritto ai sensi dell’art. 2947 c.c. ritenendo che le sofferenze subite dall’attore erano frutto di una serie di illeciti istantanei.

3.LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE: IL RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 13201/2013

La Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado.

L’iter argomentativo del Giudice di secondo grado si fondava sulla diversa tipologia di danno endofamiliare a seconda che l’illecito fosse permanente oppure istantaneo.

I Giudici di Appello, in linea con la sentenza n. 13201/2013, sostenevano che la protrazione di effetti negativi sul soggetto danneggiato derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non un illecito permanente, per il quale si può esercitare il diritto al risarcimento del danno entro cinque anni dal momento in cui l’illecito di produce.

Pertanto, secondo i giudici di secondo grado la fattispecie oggetto di causa non configura un illecito permanente ma un illecito istantaneo ad effetti prolungati, consistente nel mancato esercizio del dovere genitoriale giorno per giorno da parte del padre.

Nella motivazione della sentenza di appello si “svuota” l’illecito endofamiliare in quanto si sostiene che il figlio abbandonato sin dalla nascita non ha subito alcun danneggiamento perché si è abituato alla non presenza della figura paterna.

4.L’ILLECITO ENDOFAMILIARE: I DOVERI DEI GENITORI E LA TUTELA COSTITUZIONALE DELLA PROLE

L’ordinanza in commento ha ad oggetto la violazione dei doveri genitoriali di cui agli artt. 143 e 147 c.c. L’obbligo dei genitori, nascente per il solo fatto di aver generato un figlio[1], consiste in una molteplicità di esigenze nei confronti dei figli non riconducibili al solo obbligo di mantenimento, istruzione e educazione ma è esteso ad una serie di fattori volti alla tutela della crescita e dello sviluppo della prole.

La violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e educazione da parte dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma integra gli estremi dell’illecito civile in quanto cagiona la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.). Tale illecito viene definito illecito endofamiliare e dà luogo ad un’autonoma azione di risarcimento dei danni subiti dal figlio ai sensi dell’art. 2059 c.c.[2]

5.LA SUPREMA CORTE: SUL DANNO ENDOFAMILIARE NEL CASO DI SPECIE

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ricostruisce la specifica tipologia di danno endofamiliare oggetto di causa.

La Corte osserva che l’illecito endofamiliare nel rapporto genitoriale può essere permanente oppure istantaneo, come affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale: “nel fatto illecito istantaneo la condotta dell’agente si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, mentre in quello permanente essa perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua durata.”[3].

Pertanto, alla stregua di tale principio, sussiste un illecito a natura permanente nell’ipotesi in cui un genitore si estranea dalla vita del figlio per un protratto lasso di tempo tale da compromettere una consistente parte della vita della prole.

Orbene, è proprio la protrazione nel tempo della condotta illecita posta in essere dal genitore che porta alla violazione di norme costituzionali, invece se la violazione degli obblighi avvenisse per un tempo limitato si configurerebbe la violazione delle misure tipiche disciplinate dal diritto di famiglia.

Il protratto abbandono della prole, dunque, integra un illecito endofamiliare a carattere permanete.

Tale condotta assunta dal genitore integra nei confronti del figlio un danno non patrimoniale che incide sulla formazione della personalità di quest’ultimo e si ripercuote sulla sua vita sociale e relazionale in quanto influenzata dalla consapevolezza di non essere desiderato e accolto come figlio.

6.GLI EFFETTI DEL DANNO ENDOFAMILIARE PERMANENTE SULLA PRESCRIZIONE

L’ordinanza in commento, inoltre, si sofferma sui termini di prescrizione del danno endofamiliare e soprattutto sull’accertamento del dies a quo.

Il dies a quo, alla luce dei principi adottati in tema di danno biologico, si riferisce al giorno in cui il danno è percepibile e riconoscibile dal soggetto danneggiato.

Pertanto, nel caso in esame, il dies a quoè il momento in cui la vittima che ha subito, sin dalla nascita, l’abbandono del padre raggiunge la concreta consapevolezza del proprio stato di abbandono ed è nella reale condizione di esercitare il diritto al risarcimento dei danni subiti.

7.IL PRINCIPIO DI DIRITTO DELLA CORTE

La Corte di Cassazione, alla luce dei principi in diritto esposti, accoglie il ricorso avanzato dal figlio, cassando la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello, chiamata ad applicare i principi enunciati in ordine alla natura permanente dell’illecito endofamiliare ed alla determinazione del dies a quo prescrizionale.

[1]Cass. Sez.I, 11 settembre 2012, n. 15162, la quale prevede che l’obbligo dei genitori di mantenere la prole- alla luce del combinato disposto degli artt. 147 e 148 c.c.- sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda.

[2]Cass. Sez I, 10 aprile 2012, n. 5652.

[3]Cass. S.U., 5 novembre 1973, n. 2855.

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