martedì, Ottobre 8, 2024
Di Robusta Costituzione

L’assalto a Capitol Hill: riflessioni costituzionali e penali

Introduzione

«Non ha avuto il coraggio di fare ciò che avrebbe dovuto essere fatto per proteggere il nostro Paese e la nostra Costituzione, dando agli Stati la possibilità di certificare una serie di fatti corretti, non quelli fraudolenti o inesatti che erano stati invitati a certificare in precedenza. Gli USA esigono la verità»

Con questo tweet di critica il sei gennaio scorso il Presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump si rivolgeva al vicepresidente Mike Pence, dopo aver incoraggiato i suoi sostenitori a marciare sul Campidoglio[1] nel giorno in cui il Congresso avrebbe dovuto ratificare in modo formale la vittoria del Presidente Joe Biden. Si è assistito, di conseguenza, ad un evento drammatico di portata epocale, con un attacco diretto ad uno dei principali organi dello Stato che ha di fatto impedito il regolare svolgimento delle funzioni statali, su incitamento dello stesso Presidente. Al contempo, con l’assalto si è concretizzato un attacco diretto al sistema democratico stesso, nel Paese che più di altri incarna, nella cultura generale, l’ordinamento più elevato di democrazia[2].

Nel momento in cui si scrive, a seguito di questo episodio che è costato la vita a quattro manifestanti e ad un poliziotto, sono state condotte in arresto 68 persone, accusate a vario titolo di aggressione, condotta disordinata e furto di proprietà pubblica. Alcuni assalitori, riconosciuti dagli scatti fotografici e dai video girati nei momenti dell’attacco, sono stati licenziati o sono stati sottoposti a provvedimenti disciplinari dai loro datori di lavoro sia per aver messo in atto condotte pericolose per la salute e la sicurezza degli altri sia per aver mostrato il loro appoggio sui social alla rivolta anche senza parteciparne attivamente. Lo stesso Donald Trump, a meno di quindici giorni dalla scadenza del suo mandato, rischierebbe un secondo impeachment il primo del dicembre 2019, accusato in quell’occasione di abuso di potere e ostruzionismo nei confronti del Congresso[3]. Qualora, nonostante i tempi ristrettissimi, si concretizzasse la procedura di impeachment, Trump diventerebbe il primo presidente nella storia degli USA ad essere messo sotto accusa due volte. Per gli eventi di Capitol Hill, qualora si arrivasse alla messa in stato di accusa, potrebbe essere imposto al presidente uscente il divieto di ricoprire cariche pubbliche, impedendo di fatto una ricandidatura, già paventata, per le elezioni del 2024. Ulteriore conseguenza è stato il blocco temporaneo, a metà tra censura e azione necessaria,  dei canali social per l’esponente repubblicano, al fine di consentire una pacifica transizione.

Nell’attesa che si proceda a giudizio per i soggetti coinvolti, quello che è emerso è stato un attacco diretto ad uno dei principali organi dello Stato, impedendone lo svolgimento delle sue funzioni.

 

 I delitti contro la personalità dello Stato nell’ordinamento italiano

 

Nel nostro ordinamento, i delitti contro la personalità dello Stato (delitti di attentato, associativi e d’opinione, i delitti contro i segreti di Stato e del tempo di guerra), sono stati introdotti dal Legislatore con il Codice Rocco del 1930 nel titolo I del libro II del codice Rocco, prevedendo una divisione interna in cinque capi:

  • delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241 – 275); –
  • delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293) che conteneva anche gli artt. 280 e 281, ora abrogati;
  • delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294);
  • delitti contro capi, rappresentanti o emblemi di Stati esteri (artt. 295-300).

Un quinto Capo, inoltre, contiene alcune disposizioni complementari comuni a tutti, o solo ad alcuni, dei delitti preveduti nello stesso Titolo.

Per personalità dello Stato, nell’Approvazione del testo definitivo del Codice penale, viene evidenziato come non sia da intendersi solo la sicurezza dello Stato, ma “tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità[4]. Il legislatore considera la personalità dello Stato sotto un duplice profilo e cioè come personalità esterna, che attiene ai rapporti internazionali, e come personalità interna, che attiene ai rapporti con i sudditi; in considerazione di ciò i vari reati sono stati raggruppati in cinque diversi capi[5].

Dalla lettura degli articoli emerge la primazia gerarchica dello Stato sul singolo cittadino, dove la dimensione politica comprende tutto della vita individuale e sociale. Il codice, elaborato in piena epoca fascista, pone al primo posto lo Stato e solo dopo gli interessi della persona umana, con il conseguente superamento della concezione minimale e individualistica della «sicurezza dello Stato» fatta propria dal codice Zanardelli del 1889. Ora – come si evince dalla Relazione ministeriale sul progetto di Codice penale – entra in gioco «anche tutto quel complesso di interessi politici fondamentali, di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità. Codesti interessi, attraverso sfere gradatamente più ampie, vanno dalla saldezza e dalla prosperità economica al migliore assetto sociale del Paese, e persino al diritto di conseguire e consolidare quel maggior prestigio politico, che allo Stato possa competere in un determinato momento storico. La denominazione di delitti contro la sicurezza dello Stato avrebbe continuato a rappresentare la vecchia concezione, che invece si intende abbandonare[6]». L’oggetto giuridico si trasforma però, in tal modo, in nulla più che «una metafora volta ad esprimere, in forma mistificata, l’effettivo elemento di raccordo del titolo, costituito dall’idea di una volontà politica superiore contraddetta da comportamenti concepiti come sintomi di disobbedienza»[7]. In questi delitti lo Stato è «il soggetto passivo particolare, essendo il titolare dei beni giuridici specifici direttamente protetti dalle relative norme e che sono costituiti dagli interessi fondamentali della personalità dello Stato, attenendo essi alla inviolabilità del presente ordinamento giuridico, alla esistenza, alla incolumità ed al decoro dei supremi organi dello Stato e al decoro della nazione italiana»[8].

Solo con la caduta del fascismo e l’entrata in vigore della Carta costituzionale nel 1948 il sistema di reati politici subisce un mutamento, dovendosi confrontare da un lato con il riconoscimento delle autonomie locali (art. 5 Cost.)[9], dall’altro con le limitazioni di sovranità, in condizione di parità con gli altri Stati, nella prospettiva dello sviluppo di organismi internazionali in grado di assicurare la pace a livello mondiale[10]. Salvo gli interventi correttivi sul piano interpretativo operati dalla giurisprudenza e le minime modifiche[11] approvate subito dopo la caduta del fascismo[12], il titolo I è rimasto sostanzialmente inalterato sino alla seconda metà degli anni Settanta: da questo momento anche i delitti contro la personalità dello Stato sono stati interessati da interventi di riforma e da una rinnovata vitalità sul piano della prassi[13]. Nonostante tali modifiche, ancora oggi l’insieme dei reati, in ragione degli interventi del Legislatore e della Corte Costituzionali sono parzialmente innovativi, risulta ormai frammentario e scarsamente ordinato.[14]

Alla luce di quanto è successo a Washington negli scorsi giorni, si cercherà di evidenziare come un tale evento sarebbe stato configurato, dal pinto di vista giuridico, nel nostro ordinamento, riconducendolo alla fattispecie dell’art. 289 c.p.

 

L’art. 289 c.p.: La tutela alle funzioni degli organi costituzionali

 

Il testo dell’articolo in questione, rubricato “Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali”, è stato sostituito dalla L. n.85 del 2006 in: “È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni»[15].

Fin dalla sua formulazione originaria del 1930, l’art. 289 è volto a tutelare il regolare funzionamento e il libero esercizio delle funzioni attribuite agli organi costituzionali dello Stato[16].

Con la modifica del 2006, è stato eliminata la condotta del mero “turbamento” delle attività istituzionali, in quanto c’era il rischio concreto ce tale condotta interferisse pesantemente con altrettanto legittime attività, per esempio di protesta assembleare, come nel c.d. ostruzionismo parlamentare[17], introducendo espressamente il requsiito della violenza degli atti, portando ad una più netta definizione dei confini di fattispecie che ora tutela, in forma mediata,  anche l’ordine pubblico materiale, cioè la sicurezza e la tranquillità della vita sociale.

In dottrina si è altresì precisato che la tutela offerta dall’art. 289 si estende a tutte le funzioni svolte dagli organi costituzionali dello Stato o delle Assemblee regionali, indipendentemente dalla natura dell’atto[18]. Con particolare riferimento alle Assemblee, sono garantite sia le funzioni deliberative sia le potestà regolamentari, amministrative, disciplinari interne, di autorizzazione a procedere[19]. Da escludersi, invece, la tutela degli atti privati o incostituzionali del Presidente della Repubblica e le attività illegittime degli organi costituzionali. L’interprete, infatti, è in un certo senso costretto ad accertare la concreta idoneità degli atti a perseguire l’unico obiettivo rimasto, quello dell’impedimento, in quanto evento assai più complesso del mero turbamento[20].

Per quanto attiene all’individuazione del soggetto attivo, la fattispecie prevista dall’articolo in esame è un reato comune in quanto può essere consumato da chiunque, compresi i componenti degli organi costituzionali che trovano tutela dalla stessa norma. Per quanto attiene alla fattispecie oggettiva, la riforma del 2006 ha comportato importanti modifiche, come si è accennato poc’anzi. In dottrina si è evidenziato il carattere non omogeneo della riforma del 2006 sui delitti di attentato; se, infatti, la stessa fonte, nel riformare l’art. 241[21], l’art. 283[22] e l’art. 289 in esame, ha introdotto nella lettera della norma (in tutti e tre i casi) l’elemento della violenza, viceversa, non ha previsto, nel testo dell’articolo in commento, il requisito dell’idoneità degli atti rispetto all’evento di impedimento dell’esercizio delle funzioni[23].

La scelta “differenziale” del legislatore è apparsa “rischiosa” perché, se ormai pacificamente dottrina e giurisprudenza erano solite pretendere, nei delitti di attentato, il carattere dell’idoneità della condotta rispetto all’evento, tale impostazione (per altro necessaria per il rispetto del principio di offensività di cui all’art. 49 cpv.) potrebbe risultare vanificata dal recente intervento legislativo, a seguito del quale si potrebbe, almeno in teoria, affermare che l’idoneità degli atti non è elemento costitutivo necessario in tutti i delitti di attentato, ma solo ove espressamente richiesto[24].

Ad ogni buon conto e, alla luce del fatto che, complessivamente, la riforma della L. 24.2.2006, n. 85 va a coincidere «con gli esiti interpretativi consolidati in tema di attentato» si ritiene che anche nell’attuale regime normativo, l’idoneità della condotta rispetto all’evento sia requisito necessario della fattispecie[25].

 

Per quanto riguarda l’elemento nuovo della violenza[26], esso può avere ad oggetto sia persone sia cose. L’art. 1, L. 23.12.1993, n. 547, con cui si è aggiunto l’art. 392, 3° co., prevede altresì che si abbia violenza sulle cose «allorché un programma informatico viene alterato, modificato, cancellato, in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico».

Con riferimento, infine, al significato del termine impedimento, occorre sottolineare che la dottrina è tendenzialmente propensa ad intenderlo in senso lato. Vi è, quindi, impedimento sia nel caso in cui si crei una situazione di ostacolo materiale all’esercizio del potere o della funzione da parte dell’organo, sia nel caso in cui la condotta (ora sempre violenta) sia finalizzata ad ottenere il compimento di un atto di volontà da parte dell’organo, difforme nel suo contenuto da quello che sarebbe stato in condizioni di normalità[27].

L’impedimento, anche dopo la novella del 2006, rileva penalmente anche quando è parziale e temporaneo[28].

Sull’individuazione dell’elemento soggettivo, in dottrina si sono delineate due impostazioni: da un lato, si prevede insieme alla volontà di compiere il fatto la finalità di impedire, in maniera non legittima, l’esercizio delle funzioni degli organi istituzionali, configurando il dolo specifico; dall’altro, si ritiene sufficiente il dolo generico, mentre non risulta essere configurabile il tentativo, trattandosi di delitto di attentato.

 

[1] “We’re going to walk down to the Capitol. And we’re gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. And we’re probably not going to be cheering, so much for some of them, because you’ll never take back our country with weakness, you have to show strength and you have to be strong,”

[2] Ad onor del vero, come evidenziato dal Prof. M. Polidoro, in questi giorni sono stati condotti dei sondaggi sugli eventi del Campidoglio e il 68 % degli elettori del Partito Repubblicano non considera ciò che è avvenuto un’aggressione alla democrazia e il 45% di questi elettori giudica positivamente ciò che gli aggressori hanno fatto.  https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2021/01/06/US-capitol-trump-poll?utm_source=Massimo%20Polidoro%20%22Avviso%20ai%20Naviganti%22&utm_campaign=9eac07e2b5-EMAIL_CAMPAIGN_5_17_2020_10_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_199622ac03-9eac07e2b5-106298061

[3] “The impeachment inquiry has found that President Trump, personally and acting through agents within and outside of the U.S. government, solicited the interference of a foreign government, Ukraine, to benefit his reelection. In furtherance of this scheme, President Trump conditioned official acts on a public announcement by the new Ukrainian President, Volodymyr Zelensky, of politically-motivated investigations, including one into President Trump’s domestic political opponent. In pressuring President Zelensky to carry out his demand, President Trump withheld a White House meeting desperately sought by the Ukrainian President, and critical U.S. military assistance to fight Russian aggression in eastern Ukraine”

[4] Relazione e Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pag. 39

[5] R. Pezzano, Compendio di Diritto Penale, XIX edizione, Napoli, Ed. Simone, 2015, p. 329 e ss.

[6] Relazione del Guardasigilli sul Progetto definitivo del cod. pen., Roma, n. 21,22,V, I

[7] A. Sereni, Delitti contro la personalità dello Stato, in Diritto Online, 2012, https://www.treccani.it/enciclopedia/delitti-contro-la-personalita-dello-stato_(Diritto-on-line)/

 

[8] C. Sez. I, 26.6.1981, Agnellini, in Cass. pen., 1983, 608

[9] La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento

[10] L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

[11] Ad esempio, l’attentato al Re fu modificato in attentato contro il Presidente della Repubblica nell’art. 276 c.p.

[12]  Marconi, G., I delitti contro la personalità dello Stato. Profili storico sistematici, Milano, 1984

[13] Gamberini, A., Delitti contro la personalità dello Stato, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 2009, p. 221

[14] Ibidem p. 224

[15] Il testo originale prevedeva: “è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si ratti di un più grave delitto, chiunque commette fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

  • Al Re o al Reggente l’esercizio della sovranità;
  • Al Governo o al Re o al Capo del Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
  • Al Gran Consiglio del Fascismo, al Senato o alla Camera dei Deputati l’esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l’esercizio della sovranità, o delle attribuzioni prerogative o funzioni suddette”.

[16] Si legge, a riguardo, nella Relazione del Guardasigilli che, similmente alle previsioni dell’art. 118 del Codice Zanardelli, la sanzione dell'”Attentato contro gli organi costituzionali” trova giustificazione nella «fondamentale esigenza di tutelare quella libertà, che è condizione indispensabile affinché gli organi costituzionali dello Stato possano assolvere la loro missione di costituire e attuare la volontà dello Stato» (Relazione del Guardasigilli, II, 73).

[17] Gamberini, A., Delitti contro la personalità dello Stato, cit., p.233

[18] Il “fatto” di cui al cpv dell’art. 289 c.p. deve essere anche solo astrattamente idoneo a turbare l’espletamento regolare delle funzioni dell’assemblea: esso, pertanto, può essere anche di ordine meramente psicologico, purché sufficiente ed atto a provocare il turbamento. Tribunale Perugia, 23/01/1995

[19] C. Leotta, L’art. 289 – Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, in Codice penale commentato, Wolters Kluwer, ⸹ Interesse tutelato

[20] A. Gamberini, Delitti contro la personalità dello Stato, cit., p.233

[21] Rubricato “Attentati contro la integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato”

[22] Rubricato “Attentato contro la Costituzione dello Stato”

[23] G. Fiandaca, E. Musco, “Diritto penale Parte speciale”, Bologna, 2012, p. 315 e ss.

[24] M. Pelissero, Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate ed incoerenze sistematiche, in DPP, 2006, 8, 961

[25] C. Leotta, L’art. 289 cit.,⸹ Elemento oggettivo

[26] Ai sensi dell’art. 392, 2° co., si ha violenza su cose «allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione».

[27] Il delitto previsto dal cpv dell’art. 289 c.p. consiste nel compiere atti diretti a turbare l’esercizio delle funzioni del capo dello Stato, del governo, di una assemblea legislativa, della Corte costituzionale, o, ancora, di una assemblea regionale; trattasi non di una ipotesi attenuata rispetto a quella prevista dal comma 1, ma di una ipotesi diversa, diretta, anziché ad impedire, soltanto a turbare la serenità e la normalità dell’esercizio dell’attività funzionale dell’organismo protetto. Tribunale Perugia, 23/01/1995

[28] C. Leotta, L’art. 289 cit., ⸹ Elemento soggettivo

Fonte immagine https://www.ispionline.it/it/eventi/evento/assalto-capitol-hill-e-ora

Gianluca Barbetti

Gianluca Barbetti nasce a Roma nel 1991. Appassionato di diritto amministrativo,ha conseguito la laurea in Legal Services con una tesi sui servizi pubblici locali, con particolare attenzione alle società partecipate. Durante il percorso di studi, ha svolto diverse attività parallele per completare la propria formazione con approcci pratici al diritto, come Moot Court in International Arbitration e Legal Research Group. E' curatore e coautore di due opere pubblicate e attualmente in commercio.

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