venerdì, Luglio 26, 2024
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Le Ong nel soccorso in mare: disciplina e falsi miti

L’azione del terzo settore e, in particolare, delle Ong, ha da sempre giocato un ruolo chiave nell’influenzare l’opinione pubblica mondiale e nel sopperire alle lacune createsi dall’inazione di organismi statali e/o internazionali. Inoltre, il coinvolgimento delle Ong nelle dinamiche decisionali internazionali è spesso garanzia di maggiore democraticità dell’ordinamento internazionale[1].

Le Ong si distinguono per il loro carattere no profit e per la loro natura privata: esse, infatti non nascono da accordi internazionali, ma sono frutto del consenso di soggetti privati.

Scopo non lucrativo, regime fiscale di favore e trasparenza dei bilanci

La prima caratteristica distintiva delle Ong consiste nell’assenza di uno scopo di lucro. Ciò non impedisce tuttavia all’organizzazione di perseguire attività dalle quali risulti un profitto economico. Le Ong reperiscono finanziamenti, principalmente, da enti privati e tramite raccolte fondi. Una parte degli introiti può derivare inoltre da agenzie internazionali, Governi o organizzazioni internazionali[2], Questi profitti, però, non devono essere ridistribuiti tra i membri, bensì destinati allo scopo pacifico e solidaristico proprio dell’Ong.

Il carattere no profit apre la strada per un regime fiscale di favore di cui tali organizzazioni possono beneficiare. In Italia, le Ong “di diritto”[3], ovvero quelle riconosciute tramite decreto dal Ministero degli Affari Esteri, godono di agevolazioni fiscali con riguardo a imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette; inoltre, dal 2005, è riconosciuta la deducibilità delle donazioni dal reddito imponibile di persone fisiche ed imprese e, dal 2006, esse sono ammesse a concorrere al “cinque per mille”[4].

Nonostante le accuse di finanziamenti illeciti[5], numerose Ong rendono pubblici i propri bilanci annuali, comprensivi tanto delle entrate, quanto della destinazione effettiva dei fondi, spesso accompagnata dall’indicazione dei relativi programmi di azione[6].

L’assenza di soggettività giuridica internazionale

La seconda caratteristica distintiva delle Ong è la loro natura di enti privati, cui prima e logica implicazione consiste nella mancanza, in tali organizzazioni, di personalità (o soggettività) giuridica di diritto internazionale.

I soggetti privati che compongono la Ong, quindi, rispondono personalmente delle violazioni del diritto internazionale da essi poste in essere (qualora la violazione configuri un crimine internazionale, i responsabili dovranno rispondere delle loro azioni o omissioni secondo il principio internazionale di responsabilità penale individuale), e non ne risponde, ad esempio, lo Stato in cui l’organizzazione ha sede legale, in quanto è da esso indipendente (oppure lo Stato di bandiera, nel caso delle navi di Ong).

Tuttavia, è discussa in dottrina la possibilità astratta di imputazione dell’illecito internazionale, oltre che agli individui che ne sono diretti autori, anche allo Stato in cui essa ha sede legale (o allo Stato di bandiera, nel caso delle navi), qualora vi sia una connessione tra la condotta degli individui privati e la responsabilità dello Stato. Secondo alcuni autori[7] lo Stato incorre in responsabilità per atti di privati qualora non abbia posto in essere le misure atte a prevenire l’azione o a punirne l’autore, ovverosia quando integri un mero comportamento omissivo. Si va però facendo strada l’opinione secondo cui, in certi casi, di fronte alla violazione di norme internazionali da parte di privati, lo Stato risponderebbe direttamente per una sorta di “complicità” con il violatore, e, pertanto, per un illecito commissivo e non omissivo[8].

È inoltre dibattuta l’attribuibilità della legittimazione attiva alle Ong. Se da un lato essa è negata dalla CEDU, in quanto si tratterebbe di enti “non direttamente colpiti da una violazione delle norme internazionali[9], in senso contrario si è pronunciata la Corte di giustizia dell’ECOWAS in una sentenza del 10.12.2010[10], la quale addirittura ritiene che si sia formata una norma consuetudinaria in materia.

Le Ong nella gestione del flusso migratorio

Le Ong sono state protagoniste, negli ultimi anni, di un acceso dibattito politico e sociale, incentrato perlopiù sul loro ruolo attivo nel contesto del fenomeno migratorio. Se dapprima esse sono sistematicamente subentrate nelle operazioni SAR[11] (di ricerca e salvataggio, o Search and Rescue), surrogandosi all’azione sempre più carente delle imbarcazioni commerciali e governative, esse sono state a mano a mano delegittimate, criminalizzate ed estromesse dai salvataggi nel Mediterraneo, per il tramite di politiche europee di deterrenza[12].

a) Funzione sostitutiva

Nel 2015, l’operazione Triton, che ha sostituito la precedente operazione italiana, Mare Nostrum[13], è stata decisiva per il definitivo ingresso delle Ong sulla scena mediterranea. Essa, infatti, dotata di un budget significativamente ridotto, ha limitato notevolmente il proprio raggio d’azione, nonché il numero di mezzi navali ed aerei impiegati nelle operazioni SAR, con la conseguenza di uno spropositato aumento del tasso di mortalità dei migranti in mare. Le Ong[14] hanno quindi progressivamente riempito il c.d. SAR gap lasciato dalle autorità nazionali[15].

b) Delegittimazione ed estromissione

Dalla fine del 2015, tuttavia, le politiche europee hanno fatto leva sul risolvere “alla radice” il “problema” migranti, per il tramite non solo di una più stretta collaborazione con le autorità libiche (si pensi, ad esempio, al supporto fornito alla Guardia costiera libica in seguito alla dichiarazione di Malta del 2017), ma anche di una progressiva delegittimazione, criminalizzazione ed estromissione delle Ong dalla scena mediterranea[16].

Un passo significativo in tale direzione è stato dato, nel 2017, dal c.d. Codice di Condotta (o CdC) promosso dall’allora Ministro degli Interni Marco Minniti nei confronti delle Ong che prestavano operazioni di soccorso in mare. Nonostante l’idea iniziale fosse quella di una definitiva regolamentazione della condotta delle suddette organizzazioni, il documento, di carattere non vincolante, ha suscitato la ferma opposizione della maggioranza delle Ong in quel momento attive[17]. Le disposizioni in esso contenute risultavano infatti contrarie a numerose norme di diritto internazionale:

In primo luogo, il CdC riaffermava la giurisdizione italiana su navi battenti bandiera di Stati terzi in acque internazionali e/o territoriali libiche, ma tale previsione risultava contraria al principio per cui una nave è soggetta alla giurisdizione dello Stato costiero quando si trova nelle acque territoriali di quest’ultimo (art. 2.1. UNCLOS), essendo invece soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera quando si trova in “alto mare” (ossia in acque internazionali), fatte salve eccezioni derivanti dalla stessa UNCLOS o da altri trattati internazionali (art. 92.1 UNCLOS). Conseguentemente, la disposizione, interna al CdC, che impone l’impegno a ricevere a bordo di navi straniere agenti di polizia italiani per lo svolgimento di indagini, potrebbe portare ad una violazione della sovranità dello Stato di bandiera. È stata proprio tale ultima disposizione a suscitare la ferma opposizione di alcune Ong, tra cui MSF, il cui direttore generale, Gabriele Eminente, ha evidenziato le problematicità connesse non tanto all’avere a bordo degli ufficiali di polizia giudiziaria (comunemente presenti a bordo durante, ad esempio, l’ingresso in porto), quanto all’introdurre sulla nave degli ufficiali armati[18].

In seconda istanza, il CdC proibisce il trasferimento di migranti su altre navi ed “il ricorso ad ogni comunicazione luminosa o telefonica con le navi alla deriva per agevolare la partenza e l’imbarco di natanti che trasportano migranti”; ciò renderebbe notevolmente più difficoltoso il salvataggio, aumentando il rischio di mortalità delle persone da soccorrere. Inoltre, occorre rilevare l’inefficacia e l’antieconomicità di una tale disposizione. Si ponga il caso, ad esempio, di due navi Ong con una disponibilità totale di 1000 posti a bordo: durante un naufragio, avvenuto nelle stesse prossimità geografiche, una nave soccorre 20 persone, e l’altra 30. La disposizione del codice di condotta implica che entrambe le grandi navi debbano intraprendere un lungo e dispendioso viaggio, che può durare giorni, fino allo sbarco in un porto sicuro. Se da un lato, si tratterebbe di un inutile e dispendioso spreco di carburante (perché ben potrebbe una nave sola ospitare 50 persone), d’altro canto, il divieto di trasbordo lascerebbe maggiormente scoperte le zone dedite al salvataggio, privando così il Mediterraneo di aiuti che potrebbero rivelarsi cruciali.

Inoltre, è previsto “l’impegno a non entrare nelle acque territoriali libiche, salvo in situazioni di grave e imminente pericolo che richiedano assistenza immediata” [situazione che risulta di difficile accertamento, se combinata con il divieto di segnalazioni luminose e trasmissioni di cui sopra, ndr.].  Una simile disposizione potrebbe contrastare con il principio, internazionalmente riconosciuto (artt. 17 e 18 UNCLOS), di passaggio inoffensivo delle imbarcazioni attraverso il mare territoriale – purché “spedito e continuo”. Tuttavia, “il passaggio consente la fermata e l’ancoraggio, se questi sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà”. Inoltre, il divieto di ingresso risulta ancor più di discutibile applicazione se combinato con la Convenzione di Amburgo sulla Ricerca e il Soccorso del 1979, ratificata da Italia e Libia, la quale dispone, al cap. 3.1.2, che “Unless otherwise agreed between the States concerned, a Party should authorize, subject to applicable national laws, rules and regulations, immediate entry into or over its territorial sea or territory of rescue units of other Parties solely for the purpose of searching for the position of maritime casualties and rescuing the survivors of such casualties”.

Infine, la disposizione che sancisce l’impegno a non ostacolare l’attività della Guardia Costiera libica produce numerose conseguenze sul piano del diritto internazionale. Ciò lascerebbe innanzitutto supporre che in precedenza vi siano stati tentativi di ostacolare l’attività della GC libica da parte delle Ong, condotta di cui non si è mai avuto riscontro, ma di cui, semmai, è attestabile l’inverso[19]. Emblematico, a tal proposito, è il caso S.S. c. Italia, che riporta le barbarie commesse dalla nave della GC libica, Ras Jadir, a danno di migranti coinvolti in un naufragio avvenuto al largo delle coste libiche[20]. Inoltre, una richiesta alle navi delle Ong di cooperare attivamente con la GC libica all’evidente fine di consentire il ritorno in Libia dei migranti salvati appare oggi in contrasto non solo con il rispetto del principio di non-refoulement, ma anche con l’obbligo di garantire lo sbarco in un porto sicuro[21] alle persone salvate in mare[22]. Risulta infine difficile concepire come una nave coinvolta in attività di soccorso in zona SAR libica, possa seguire efficacemente le istruzioni del Centro di Coordinamento libico se, al contempo, la Libia è riconosciuta come “porto non sicuro”.

È ora opportuno fare chiarezza su due tipi di accuse che, negli ultimi anni, sono state rivolte alle Ong che operano in mare: l’accusa di accrescere, con la lor presenza, il numero di partenze (c.d. pull factor) e di collaborare con i trafficanti.

Le Ong costituiscono un “pull factor”?

Tra le polemiche che da anni ruotano attorno alla figura delle Ong rientra l’accusa di costituire un c.d. “pull factor”, ossia di incoraggiare le partenze dalla Libia spingendosi quasi a ridosso del mare territoriale libico. Matteo Villa, ricercatore ISPI, da anni propone elaborazioni di dati esplicative del perché tale correlazione sia in realtà insussistente.

I dati ISPI riportati, prendendo in esame questo ultimo anno, rivelano una variazione non significativa nelle partenze senza e con Ong al largo delle coste libiche. Se ne deduce quindi che non vi sia una correlazione tra la presenza delle Ong e gli sbarchi sulle coste italiane. A determinare il calo o l’aumento delle partenze sono invece altri fattori, quali, ad esempio, le condizioni metereologiche.

Non meno decisivi in tal senso sono gli accordi con le autorità libiche[23]. Gli accordi bilaterali intervenuti tra Italia e Libia dal 2000 fino ad oggi si sono dimostrati particolarmente incisivi nel condizionare le partenze (si tratta, principalmente, di forme di finanziamento alle autorità libiche, addestramento e formazione tecnica per il personale della Guardia di frontiera e della Guardia costiera libica, stanziamento di fondi per la costituzione e/o il mantenimento dei campi di accoglienza e per il rafforzamento alle frontiere e cessione di unità navali).

L’unico vero pull factor che esiste – come afferma Mario Giro, ex viceministro degli Esteri – è la presenza dell’Europa a poche miglia marine dalla costa africana[24].

Le Ong collaborano con i trafficanti?

Le politiche europee degli ultimi anni hanno adottato, nei confronti delle suddette organizzazioni, una vera e propria campagna denigratoria, definita da alcuni “persecution by prosecution”, condotta tramite l’apertura di numerose inchieste per presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carico di svariate Ong.

Il 17 febbraio 2017, due giorni dopo la pubblicazione di un report dell’agenzia europea Frontex, riportante pesanti accuse di collusione tra trafficanti e Ong[25], il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica[26], dichiarando l’apertura di analisi  conoscitive sulle origini dei finanziamenti a favore delle Ong, avendo “prove certe” dei contatti tra le maggiori organizzazioni umanitarie e i trafficanti, i quali agirebbero secondo un “piano volto a destabilizzare l’economia italiana” (sic)[27].

Il c.d. “teorema Zuccaro” ha però mostrato segni di fragilità sin dalle prime inchieste che hanno coinvolto alcune Ong, in particolare quelle non firmatarie del codice di condotta. Tra queste, è noto il caso della nave Iuventa, della Ong tedesca Jugend Rettet, sequestrata il 2 agosto 2017 con l’accusa, avanzata dalla procura di Trapani, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’inchiesta è tuttora aperta, sebbene sia stato reso pubblico un video che scagiona la Ong tedesca[28]. Un esito simile hanno avuto anche altre inchieste a carico di distinte organizzazioni umanitarie, tra le quali MSF, Sea Watch e Save the Children[29].

Se inizialmente non è stato possibile, per Zuccaro, avviare un’inchiesta, per la mancanza di prove “che potessero essere portate in Tribunale”, un’occasione in tal senso si è ad esso presentata il 17 marzo 2018, in seguito allo sbarco, effettuato da Proactiva Open Arms, di 218 migranti a Pozzallo. La Ong è stata oggetto di un’indagine, aperta dalla procura di Catania, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, dovuto al rifiuto di Open Arms di consegnare i migranti alle autorità libiche, disobbedendo così alle indicazioni del MRCC italiano. Il 15 maggio 2019, il GIP di Catania ha disposto, su richiesta dello stesso Zuccaro, la definitiva archiviazione dell’inchiesta sul caso Open Arms, affermando l’insussistenza del reato.

Ad oggi, non si riscontrano ancora casi di accertato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carico di Ong (o indirettamente, di membri dell’equipaggio), seppur alcuni di essi siano tuttora pendenti[30].

Conclusioni: blaming the rescuers

A una criminalizzazione mediatica delle organizzazioni umanitarie, sempre più bersaglio delle politiche antimmigrazioniste, si affiancano oggi due importanti fenomeni:

  • La collaborazione sempre più stretta con le autorità libiche (in particolare con la guardia costiera libica e le milizie), note per le violazioni dei diritti umani perpetrate tanto in terra libica, quanto a bordo;
  • L’adozione di misure volte a ostacolare, concretamente e direttamente, l’operato delle ONG in mare, tra le quali rientrano provvedimenti amministrativi di divieto di sbarco e/o ingresso in acque territoriali, codici di condotta, decreti legge e leggi che sanzionino le attività di ricerca e soccorso (tra gli altri, il decreto sicurezza bis[31], ormai divenuto legge, che rende le attività di soccorso e lo sbarco notevolmente più impraticabili, a causa delle ingenti sanzioni pecuniarie conseguenti alla violazione del divieto di ingresso in acque territoriali). A ciò si aggiungono pratiche implicitamente volte a ridurre i soccorsi in mare, come quella del de-flagging, ovvero la revoca della bandiera di una nave, tale da impedirne le attività di soccorso (fino ad ottenimento di una nuova iscrizione al registro navale), come avvenuto nel caso della nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée, la cui bandiera è stata ritirata da Gibilterra e Panama.  Si tratta, ad ogni modo, di misure la cui conformità al diritto internazionale suscita non poche perplessità[32].

Il clima di deterrenza costruito negli ultimi anni deve oggi fare i conti con un elevato costo in termini di vite umane, concretamente minacciate non certo dall’intervento delle organizzazioni umanitarie, ma dalla stretta sul salvataggio in mare operata dagli Stati.

[1] Cfr. E. Tramontana, Organizzazioni non governative e ordinamento internazionale, in Diritto internazionale e ordine mondiale, CEDAM, 2014.

[2] Le Ong possono anche ricevere finanziamenti per attività di aiuto umanitario e di protezione civile, inter alia, attraverso la direzione generale della Commissione per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO). Cfr.

[3]Un elenco delle Ong riconosciute idonee è disponibile sul sito dell’AICS, al seguente link: https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/ELENCO_OSC_20MAR2018.pdf

[4] Cfr. S. D’Andrea, Le ONG: una difesa giuridica, Ius in Itinere, aggiornato in data 17 marzo 2018, online: https://www.iusinitinere.it/le-ong-difesa-giuridica-2705

[5] Carmelo Zuccaro, procuratore di Catania, è uno dei principali sostenitori di tale tesi.

[6] Cfr. A. Magnani, Migranti, perché i bilanci di Sea Watch e delle Ong sono trasparenti, Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2019, online: https://www.ilsole24ore.com/art/migranti-perche-i-bilanci-sea-watch-e-ong-sono-trasparenti-AFYkOb. Médecins Sans Frontières (MSF) ad esempio, ha messo a disposizione pubblica il proprio documento di bilancio annuale, che consente la tracciabilità non solo delle entrate (le quali derivano per il 95% da privati, per l’1,3% da enti pubblici, e per il 3,7% da operazioni eccezionali), ma anche dell’impiego dei fondi (destinati per il 65% ai programmi umanitari, per il 18% ad amministrazione e raccolta fondi, per il 13% al supporto ai programmi umanitari e per il 3% a campagne di sensibilizzazione). Il documento è disponibile online, al link: https://www.msf.org/reports-and-finances

[7] Cfr. B. Conforti, Diritto internazionale, X edizione, ES editoriale scientifica, 2015, p. 395

[8] Secondo B. Conforti, in tale ipotesi, “lo Stato dovrebbe rispondere quando ripetutamente tollerasse la violazione o incoraggiasse o addirittura cooperasse con il violatore”, vedi: B. Conforti, Diritto internazionale, sopramenzionata.

[9] Cfr. B. Conforti, Diritto internazionale, sopramenzionata, p. 33.

[10]  Cfr. SERAP c. Nigeria, sentenza n.: ECW/CCJ/APP/08/09, punti 58 e ss.: “In a ruling delivered on 27/10/2009 the Court stated thus “The Plaintiff (SERAP) is a human rights non¬governmental organization registered under Laws of the Federal Republic of Nigeria”. Consequently, in the absence of compelling evidence to the contrary, the Court holds that the Plaintiff is a legal entity duly constituted”, online:

[11] Cfr. S. Casu, Le zone SAR, Ius in Itinere, 3 marzo 2019, online: https://www.iusinitinere.it/le-zone-sar-18324

[12] Per un ulteriore approfondimento delle politiche europee che hanno disciplinato la gestione del flusso migratorio, si veda: L’UE alla sbarra: la denuncia alla CPI per crimini contro l’umanità nella gestione dei migranti, a cura di F. Tumminello e S. Casu, Ius in itinere, online: https://www.iusinitinere.it/lue-alla-sbarra-la-denuncia-alla-cpi-per-crimini-contro-lumanita-nella-gestione-dei-migranti-21275.

[13] Le critiche mosse a Mare Nostrum si sono concentrate su due profili: (i) l’ipotesi del c.d. “pull factor”, che ha accusato Mare Nostrum di aver “spinto” più migranti a intraprendere la rotta mediterranea verso le coste Italiane, e (ii) il c.d. “death factor”, ovvero l’impiego da parte dei trafficanti di mezzi meno sicuri, tale da causare un crescente rischio di mortalità per i migranti durante la traversata.

[14] Dal 2015, sono intervenute, rispettivamente: MOAS e MSF, poi seguite, nel 2016, da Sea-Watch, SOS-Mediterranée, Sea-Eye, Jugend Rettet, Life Boat, Proactiva Open Arms, Save the Children.

[15] Nel fare ciò, le ONG si sono dimostrate in grado di soccorrere, nel periodo di vigenza di Triton fino ad ottobre 2015, più di 18,000 individui (rispettivamente, il 7.6% del totale). Cfr.:  Forensic Oceanography, 2016, “Forensic Oceanography Statistical Annex,” p. 6, online:

[16] Cfr. L’UE alla sbarra: la denuncia alla CPI per crimini contro l’umanità nella gestione dei migranti, a cura di F. Tumminello e S. Casu, Ius in itinere, sopramenzionato.

[17] Cfr. A. Camilli, Le ONG boicottano il codice di condotta voluto dal governo, Internazionale, 1 agosto 2017, online: https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2017/08/01/ong-codice-condotta

[18] Cfr. Le ragioni per cui non abbiamo potuto firmare il Codice di Condotta, MSF, 10 novembre 2017, online: https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/multimedia/ragioni_per_cui_non_abbiamo-firmato-il-codice-di-condotta/

[19] Cfr. F. Paci, F. Semprini, La Guardia costiera libica spara su ONG spagnola, La Stampa, 09 agosto 2017, online: https://www.lastampa.it/esteri/2017/08/09/news/la-guardia-costiera-libica-spara-su-ong-spagnola-1.34433673

[20] Cfr: S.S. e altri c. Italia, Corte EDU, prima sezione, ricorso n. 21660/18, 3 maggio 2018, online: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2221660/18%22],%22itemid%22:[%22001-194748%22]}

[21] Cfr. F. Tumminello, Il soccorso in mare: i concetti di “porto sicuro” e “porto vicino” nel diritto internazionale, Ius in itinere, 10 agosto 2019, online: https://www.iusinitinere.it/il-soccorso-in-mare-i-concetti-di-porto-sicuro-e-porto-vicino-nel-diritto-internazionale-22358

[22] Per un ulteriore approfondimento, si veda: Posizione sulla bozza di “codice di condotta per le ONG coinvolte nel salvataggio di migranti in mare”, ASGI, 24 luglio 2017, online:

[23] Cfr. M. Villa, Sbarchi in Italia: il costo delle politiche di deterrenza, ISPI, 1 ottobre 2018, online: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sbarchi-italia-il-costo-delle-politiche-di-deterrenza-21326; vedi anche: M. Villa, E. Corradi, A. Villafranca, Fact Checking: migrazioni 2018, ISPI, 7 maggio 2018, online: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415

[24] Cfr. Giro polemizza con Leggeri (Frontex): “Accusare le ONG significa accusare l’Italia”, OnuItalia, 28 febbraio 2017, online:

[25] Cfr. Risk Analysis for 2017, Frontex, 15 febbraio 2017, online: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf. Di seguito, riportate le accuse di Frontex alle ONG: “Namely, they influence smugglers’ planning and act as a pull factor that compounds the difficulties inherent in border control and saving lives at sea. Dangerous crossings on unseaworthy and overloaded vessels were organised with the main purpose of being detected by EUNAVFOR Med/Frontex and NGO vessels”.

[26] Cfr. F. Viviano, A. Ziniti, Contatti con scafisti, indagine sulle Ong, La Repubblica, 17 febbraio 2017, online: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/02/17/contatti-con-scafisti-indagine-sulle-ong15.html?ref=search

[27] Cfr. A. Camilli, Il teorema Zuccaro sulle Ong è fallito, Internazionale, 15 maggio 2019, online: https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/05/15/open-arms-zuccaro-ong

[28] Cfr. A. Camilli, Caso Iuventa, i video che scagionano la nave dell’ong tedesca, Internazionale, 20 aprile 2018, online: https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2018/04/20/iuventa-video

[29] Cfr. F. Sarzanini, Trapani, indagati gli equipaggi di Msf «Dissero ai migranti: non collaborate», Il Corriere della sera, 12 maggio 2017, online: https://www.corriere.it/cronache/17_maggio_10/trapani-indagati-equipaggi-ms-dissero-migranti-non-collaborate-36c2f052-35be-11e7-ae5c-ac92466523f8.shtml; vedi anche A. Camilli, La comandante della SeaWatch 3 indagata per favoreggiamento, Internazionale, 28 giugno 2019, online: https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/06/28/seawatch-3-favoreggiamento-immigrazione-clandestina. A tal proposito, l’elaborato della FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), Fundamental rights considerations: NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations, è esplicativo delle inchieste archiviate o in corso nei confronti delle ONG. Online, al link: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-ngos-sar-mediterranean_en.pdf

[30] Cfr. FRA, Fundamental rights considerations: NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations, sopramenzionato.

[31] Cfr. S. Casu, Il decreto sicurezza bis e la violazione del diritto internazionale, Ius in itinere, 11 agosto 2019, online: https://www.iusinitinere.it/il-decreto-sicurezza-bis-e-la-violazione-del-diritto-internazionale-22978

[32] Per un approfondimento, si veda: S. Casu, Il decreto sicurezza bis e la violazione del diritto internazionale, Ius in itinere, 11 agosto 2019, online: https://www.iusinitinere.it/il-decreto-sicurezza-bis-e-la-violazione-del-diritto-internazionale-22978

Silvia Casu

Silvia Casu, nata a Varese nel 1995, ha conseguito il diploma di maturità in lingue straniere nel 2014, che le ha permesso di avere buona padronanza della lingua inglese, francese e spagnola. Iscritta al quinto anno preso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Statale, ha sviluppato un vivo interesse per la materia internazionale pubblicistica e privatistica, nonché per la cooperazione legale comunitaria, interessi che l'hanno portata nel 2017 ad aprirsi al mondo della collaborazione nella redazione di articoli di divulgazione giuridica per l'area di diritto internazionale di Ius in Itinere. Attiva da anni nel volontariato e nell'associazionismo, è stata dal 2014 al 2018 segretaria e co-fondatrice di un'associazione O.N.L.U.S. in provincia di Varese; è inoltre socio ordinario dell' Associazione Europea di Studenti di Legge "ELSA" , nella sezione locale - Milano.

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