Luci ed ombre sulla legittima difesa. La nuova proposta di Legge
Dopo le recenti vicende di cronaca che hanno posto in risalto i dubbi interpretativi sui presupposti della scriminante della legittima difesa, è stato presentato un nuovo disegno di legge per modificare la norma del Codice Penale in modo significativo. Ed è diluvio di polemiche.
Uno dei casi che più di tutti ha fatto discutere, fino alla presentazione del nuovo provvedimento, riguarda un uomo sessantasettenne di Casaletto Lodigiano (LO) che ha sparato con un fucile contro il rapinatore, sorpreso mentre rubava sigarette nel suo bar-tabaccheria, ferendolo a morte l’11 marzo 2017. La Procura di Lodi sta attualmente procedendo per il reato di omicidio ai sensi dell’art. 575 c.p. e non, come alcuni speravano, applicando la scriminante della legittima difesa.
Il fatto è che in situazioni simili, soprattutto qualora la condotta posta in essere per difendersi abbia cagionato la morte del presunto aggressore, nasce quasi sempre il problema dell’individuazione della condotta tra la causa di giustificazione della legittima difesa, (ossia l’esclusione dell’antigiuridicità e dunque sanzionabilità di una condotta altrimenti penalmente rilevante) ed il reato di omicidio. La questione è di rilievo pratico. Non sempre è chiaro, infatti, quali siano i criteri per individuare correttamente l’animus dell’imputato e quindi l’elemento soggettivo e le circostanze di fatto, che dovrebbero costituire la base per irrogare la pena o giustificare la condotta.
La legge italiana disciplina la legittima difesa all’art. 52 c.p., modificato dalla Legge n. 59 del 2006 che, fermi gli altri presupposti di pericolo attuale, derivante da un’aggressione ingiusta, posta in essere da un terzo e che non possa essere in altro modo evitata, aggiunge una presunzione di proporzione tra difesa ed offesa nei casi di violazione di domicilio ed in presenza del pericolo di aggressione fisica, che secondo la dottrina più recente deve sussistere tra il male minacciato e quello che verrebbe inflitto. Ma ciò non sembra possa semplificare il quadro normativo. Infatti, chi è investito del compito di sciogliere i nodi interpretativi sull’applicazione o meno della scriminante caso per caso, è sempre il giudice. Il tema della legittima difesa ha infatti prodotto una ricchissima giurisprudenza che, di volta in volta, ha chiarito ed ampliato i parametri indicati dal Codice, per stabilire quando la difesa, in relazione all’offesa, possa dirsi legittima, o se si vuole proporzionata e ridefinendo i suoi confini rispetto alla sua applicazione nelle più disparate circostanze.
Per esempio, la Cassazione penale Sezione V, nella sentenza del 19/02/2015 n. 32381 ha dichiarato inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, in ragione dell’intento reciproco dei rissanti di offendersi, accettando la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata.
Ebbene, dopo gli ultimi casi di cronaca che hanno acceso le critiche relative ad una eccessiva genericità dell’art.52 del c.p. e che hanno tormentato le Corti italiane, Giovedì 4 maggio 2017, La camera ha dato il via libera alla nuova norma sulla legittima difesa.
Con 225 voti a favore, 166 voti contrari ed 11 astenuti, e dopo un infuocato tumulto avutosi in Aula tra i rappresentanti dei diversi Partiti, il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Ma cosa prevede la nuova legge?
La proposta approvata dalla Camera è composta da due articoli che intervengono sulle disposizioni del codice penale relative alla legittima difesa domiciliare e sulle spese di giustizia a carico di chi è dichiarato non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o stato di necessità.
Il primo articolo modifica l’art.52 c.p. nei casi di violazione di domicilio, considerando legittima difesa:
- la reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte;
- la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.
In particolare, viene aggiunto un comma in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (di cui all’art. 52, secondo e terzo comma comma, c.p.), è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:
- se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dalla persona contro cui è diretta la reazione;
- se detta reazione avviene in situazioni che comportano un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.
Il secondo articolo della proposta di legge pone a carico dello Stato onorari e spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per avere commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità. Un onere per l’erario stimato in 295.200 euro a partire dal 2017.
Le reazioni che sono succedute all’approvazione del disegno di legge alla Camera sono state subito violente.
Tra i più accesi oppositori si colloca il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini che in occasione della discussione finale a Montecitorio ha gridato più volte “Vergogna!”, fino ad essere accompagnato all’esterno.
I deputati di Fdi, nello stesso contesto luogo-temporale hanno composto con dei fogli lo slogan “la difesa è sempre legittima”, imitati poi dai deputati guidati da Giorgia Meloni e da alcuni parlamentari leghisti.
Il Movimento 5 Stelle la definisce “legge pasticciata”; il Ministro della Giustizia Orlando contesta il messaggio della legge che indurrebbe ad un uso sconsiderato delle armi. Non sono mancate obiezioni anche da parte della popolazione italiana intera, che si è espressa con sarcasmo sulla questione attraverso ogni tipo di social network.
Insomma, ciò che più ha generato il caos, è stato il concetto del “grave turbamento psichico” dai confini imprecisati, che causerebbe ancora più confusioni della disciplina vigente e l’operatività della scriminante in caso di aggressione commessa “in tempo di notte”. La domanda che molti si pongono è: Come faranno i giudici a giudicare diversamente la stessa condotta commessa talvolta alla luce del sole, talvolta al buio?
Eppure, i 225 voti favorevoli sono stati messi agli atti.
Non resta che rimettersi a quanto il più antico dei collegi possa decidere e sembra il caso forse riportare, come nota di colore, quanto detto dal Presidente Grasso: “Meno male che c’è il Senato!”.
Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli.
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano.
Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo “Il dolo eventuale”, con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello.
In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici.
Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere.
Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell’organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.