sabato, Luglio 27, 2024
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Irreversibile trasformazione del fondo: il risarcimento per equivalente

A cura di Pasquale La Selva

Espropriazione per pubblica utilità: il TAR Calabria si pronuncia sul risarcimento per equivalente in caso di irreversibile trasformazione del fondo

Il 2 maggio, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con sentenza non definitiva n. 00708/2017 si è pronunciato in materia di espropriazione per pubblica utilità, sulla base di un ricorso proposto da un cittadino nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, al fine di dichiarare l’avvenuto trasferimento della proprietà dei suoli occupati per la realizzazione di un’opera pubblica in favore dell’amministrazione convenuta, e condannarla a:

  • Un’indennità per il periodo di occupazione legittima;
  • Un’indennità per il periodo di occupazione illegittima;
  • Una somma a titolo di risarcimento commisurata al valore del bene, quale corrispettivo della sua perdita definitiva e dell’inverarsi della cd. accessione invertita (che prevede l’occupazione illegittima dell’immobile ed una sua radicale trasformazione tale da cambiare la destinazione del fondo);
  • Risarcimento del danno relativo alla diminuzione di valore dei residuati;
  • Spese e competenze di causa.

Nei fatti della causa, il ricorrente dunque conveniva in giudizio la Provincia di Vibo Valentia di fronte al Tribunale di Vibo Valentia, per essersi appropriata, attraverso una procedura di espropriazione, di un fondo di sua proprietà a titolo di occupazione d’urgenza, interessato in un progetto per la realizzazione di un piano di collegamento stradale tra due Strade Statali. Ultimati i lavori e decorso il termine di occupazione d’urgenza preventivamente autorizzato, non interveniva il decreto di espropriazione pubblica.

L’Amministrazione dunque si difendeva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il quale declinava effettivamente la propria giurisdizione, devolvendola così al giudice amministrativo attraverso la riassunzione del processo. Il giudice amministrativo accettava tutte le istanze sopra elencate, ad eccezione dell’indennità per occupazione legittima, sollevando così il conflitto di giurisdizione di fronte alla Corte e sospendendo il giudizio relativamente quella domanda.

Una volta verificati i presupposti per l’emanazione di una sentenza non definitiva da parte del Collegio, il quale si faceva carico anche di esaminare preliminarmente la questione della proponibilità della sola domanda risarcitoria, alla luce della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2016, il TAR Calabria si atteneva alla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 71/2015), delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze 735/2015, 22096/2015 e 15283/2016), e del Consiglio di Stato (sez. IV sentenza 4636/2016).

In linea con gli ulteriori principi elaborati dalla Corte di Strasburgo, il quadro che viene a delinearsi è il seguente:

  • Al di là della qualifica dell’occupazione (usurpativa o acquisitiva), la condotta illecita dell’Amministrazione non può comportare una ipotesi di acquisizione del fondo, incidendo così sul diritto di proprietà, configurandosi così un’ipotesi di illecito permanente ex art 2043 c.c., con la conseguente decorrenza del termine quinquennale per la proposizione della domanda risarcitoria;
  • L’illecito permanente viene a cessare solo in conseguenza della restituzione del fondo, di un accordo transattivo, di una rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo, di una compiuta usucapione, infine, di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr.

Ne consegue dunque, come sottolinea il T.A.R., che a fronte di un’occupazione illegittima causata dalla mancanza del decreto di espropriazione, il proprietario del fondo può chiedere, oltre alla restituzione del bene occupato, una domanda di mero risarcimento del danno per equivalente a fronte dell’irreversibile trasformazione del fondo.

In opposizione a questa tesi, una recente giurisprudenza è giunta a superare la posizione di persistenza del diritto di proprietà in capo all’originario proprietario, pertanto, la perdita del diritto di proprietà comporterebbe il rigetto della domanda di risarcimento del danno, ma ciò è stato contestato dal Consiglio di Stato (sez. IV sent. 4833/2011, 4970/2011, 5189/2012).

Tuttavia, nella fattispecie pratica oggetto di questa analisi, il ricorrente proprietario del fondo chiedeva esclusivamente il risarcimento del danno, escludendo così la restituzione del fondo, in quanto non interessato, inoltre, dagli atti risulta che, permanendo l’occupazione del fondo anche in data successiva a quella indicata nei provvedimenti di immissione nel possesso, l’occupazione si era protratta illegittimamente, riconoscendo così alla parte il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo in cui l’Amministrazione era sine titulo oltre che per il danno per equivalente per la perdita del bene, a cui la parte ricorrente ha implicitamente rinunciato per il fatto di non essere interessata alla restituzione del fondo.

Il T.A.R. Calabria, nella propria sentenza specifica ancora, che la rinuncia del ricorrente è a titolo abdicativo sul suolo irreversibilmente trasformato, e non a titolo traslativo in quanto l’Amministrazione non può acquistare automaticamente il fondo, ma solo attraverso la fattispecie prevista all’art. 42-bis t.u. esp. (d.p.r. 327/2000).

Pasquale La Selva

Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il socio pubblico e la golden share", a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle "competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell'emergenza sanitaria" a relazione del Prof. Alfredo Contieri. Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato" presso l'Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva. Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato. Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell'anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria "assoluti" sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016. Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it

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