Misure precautelari nel codice di procedura penale: l’arresto in flagranza, il fermo e l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
Le misure precautelari, così come definite dalla dottrina, assumono un ruolo di rilevante importanza nel codice di procedura panale e si configurano come istituti che consentono la provvisoria restrizione della libertà personale. Nel titolo VI del libro V del codice sono disciplinati: l’arresto in flagranza, il fermo e l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Tali provvedimenti rappresentano una deroga alla riserva di giurisdizione (precedono qualsiasi valutazione giurisdizionale) e sono riconducibili a casi eccezionali di necessità e d’urgenza indicati tassativamente dalla legge. Le misure precautelari sono destinate a decadere se non convalidate, attraverso una procedura assistita da rigide cadenze temporali. Occorre analizzare le diverse fattispecie:
1 ARRESTO IN FLAGRANZA
Il presupposto per procedere all’arresto è la flagranza, in base a quanto previsto dall’art. 382 comma 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. La norma fa riferimento sia alla flagranza propria, che richiede un rapporto di contestualità tra la commissione del reato e l’intervento della forza pubblica o dei privati, sia alla flagranza impropria o quasi flagranza, in quanto il carattere di contestualità tra reato e intervento dell’autorità che caratterizza la flagranza, si attenua. Si parla di flagranza differita per il soggetto che in base alla documentazione video fotografica, dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Occorre distinguere le ipotesi di arresto obbligatorio e di arresto facoltativo.
L’arresto obbligatorio regolato dall’art. 380 c.p.p. prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Il secondo comma indica l’elenco di reati di particolare gravità per i quali è richiesto l’arresto in flagranza obbligatorio: es. delitti contro la personalità dello stato, delitto di reclusione in schiavitù, delitti contro l’incolumità pubblica.
L’arresto facoltativo invece è disciplinato dall’art. 381 c.p.p. e contempla che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, o di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Il secondo comma indica ulteriori ipotesi di arresto in flagranza. La facoltà di arresto indica un potere discrezionale della polizia, che deve procedervi quando ritiene la misura giustificata dalla gravità del fatto, dalla pericolosità del soggetto rilevata dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
2 IL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
Tra le misure precautelari l’art. 384 del c.p.p. detta la disciplina del fermo. Si tratta di un potere di restrizione della libertà personale riservato al pubblico ministero, che può procedere anche al di fuori dei casi di flagranza: quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga di una persona che sia gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore al massimo di sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. Il titolare del fermo è il pubblico ministero, ma la polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa solo prima che il pm abbia assunto la direzione delle indagini o nelle particolari situazioni di urgenza delineate nell’art. 384 comma 3: qualora sia successivamente individuato l’indiziato, quando sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendono fondato il pericolo che l‘indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione d’urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.
3 ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE
L’art. 384 bis regola un’autonoma misura precautelare per i reati commessi in ambito familiare. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, della persona che sia colta in flagranza di uno dei delitti indicati dall’art. 282 bis comma 6, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Per procedere occorre la previa autorizzazione del pm, che può essere resa per iscritto o anche oralmente. Le condizioni affinché sia possibile proseguire all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare sono due: la flagranza e i fondati motivi, per ritenere possibile la reiterazione della condotta ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità psicofisica della persona offesa.
Disposte le misure precautelari gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria devono assicurare immediate garanzie al soggetto privato della libertà e compiere ogni atto dovuto per il passaggio di consegne al pm, il quale rivolge al giudice le richieste per l’esecuzione del provvedimento. All’arrestato o al fermato deve essere consegnata una comunicazione scritta contenetene:
-la facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato nei casi previsti dalla legge
-diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa
-diritto all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali
-diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere
-diritto ad accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo
-diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo
-diritto di comparire davanti al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo
La polizia giudiziaria con il consenso dell’arrestato o del fermato deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’arresto o del fermo, devono informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello d’ufficio designato dal pubblico ministero. L’arrestato viene posto a disposizione del pm, al più presto e non oltre le ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo, mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Nel medesimo termine deve essere trasmesso il relativo verbale . Il pm entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo dovrà chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari, competente in base al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Il pm può procedere all’interrogatorio dell’arrestato dandone avviso al difensore, che ha la facoltà di essere presente. Il pm può liberare l’arrestato: se l’arresto o il fermo è stato eseguito fuori dai casi previsti dalla legge, se la misura è divenuta inefficace in quanto sono decorsi i termini per mettere a disposizione il soggetto al pm (ventiquattro ore) o i termini per richiedere la convalida (quarantotto ore). Durante le quarantotto ore successive il gip fissa la data dell’udienza di convalida in camera di consiglio, dove è facoltativa in questo caso la partecipazione del pm, ma è obbligatoria quella del difensore. Il giudice procede all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire. La decisione per disporre la convalida avviene con ordinanza, avverso la quale il pm, l’arrestato o il fermato possono ricorrere per cassazione. Le misure precautelari perdono efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato, a seguito della trasmissione della richiesta di convalida, è stato posto a disposizione del giudice.
Va precisato che le misure precautelari comportano un’anticipata compressione della libertà, che trova giustificazione in due ragioni: esigenze di difesa sociale che richiedono la protezione della collettività dal crimine e da esigenze di ordine processuale relative al regolare esercizio dell’azione penale.
Mariaelena D’Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.”
Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione.
Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.